al servizio delle associazioni

Revisione

Ai sensi dell’art. 69 b CS, solo le associazioni grandi sono tenute a nominare un ufficio di revisione indipendente.

Consigliamo tuttavia di inserire sempre nello statuto una norma che prevede la nomina un ufficio di revisione, che stabilisca le modalità e le persone incaricate della revisione dei conti (numero dei revisori, enti terzi ecc.). Di regola l’ufficio di revisione è eletto dall’assemblea dei soci.

La revisione deve essere eseguita in modo serio e con una competenza professionale adeguata alla portata e alla complessità della contabilità. I revisori devono essere indipendenti (nessuna revisione compiacente).

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

Se espressamente richiesto dallo statuto o da speciali prescrizioni contabili, l’ufficio di revisione controlla i conti dell’associazione, per accertare la corretta tenuta della contabilità in base ai principi commerciali. Con controlli a campione verifica la concordanza tra il conto economico e il bilancio. Anche se molte associazioni non hanno l’obbligo legale di nominare un ufficio di revisione indipendente, è consigliabile prevederlo nello statuto. L’associazione è tenuta a fare controllare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se oltrepassa due dei valori seguenti per due esercizi consecutivi: CHF 10 milioni totale di bilancio / CHF 30 milioni cifra d’affari / 50 posti di lavoro a tempo pieno nella media annua. L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se lo richiede un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi.

Domanda

Un socio desidera consultare o ricontrollare l'intera contabilità (bilancio e conto economico) degli ultimi cinque anni dell'associazione. Il socio in questione non è membro della direzione e non ha pertanto accesso diretto alla contabilità. Possiamo negargli il permesso di consultare la contabilità? Oppure in generale ogni socio ha il diritto di controllare personalmente o perlomeno di consultare tutti i libri contabili?

La risposta

La norma dell'art. 802 cpv. 2 CO si applica anche alle associazioni:
«Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo».

Se l'associazione ha un ufficio di revisione (un/una revisore), il socio in questione deve motivare il suo interesse a consultare la contabilità. Un'esigenza di ordine generale o dettata dalla sfiducia non sono motivi rilevanti per controllare la contabilità.

Domanda

L’associazione può essere composta solo dai membri della direzione?

La risposta

Un'associazione può non avere altri soci oltre ai membri della direzione. In questo caso l’assemblea dei soci è composta dai membri della direzione. È importante che anche una cosiddetta «associazione limitata ai membri della direzione» si attenga alle disposizioni previste dal diritto d’associazione: convocazione dell’assemblea, elezioni, procedure democratiche, obblighi di ricusazione ecc. Nel caso di un’associazione limitata ai membri della direzione è indispensabile nominare 1 o 2 revisori per la revisione dei conti, quale controllo e garanzia per la direzione che non può dare discarico a se stessa.  

Lo statuto può stabilire che la direzione decide in merito all’accettazione dei soci. In tal modo la direzione decide se accettare altri soci o rimanere un'associazione limitata ai membri della direzione.

Se espressamente richiesto dallo statuto o da speciali prescrizioni contabili, l’ufficio di revisione controlla i conti dell’associazione, per accertare la corretta tenuta della contabilità in base ai principi commerciali. Con controlli a campione verifica la concordanza tra il conto economico e il bilancio. Anche se molte associazioni non hanno l’obbligo legale di nominare un ufficio di revisione indipendente, è consigliabile prevederlo nello statuto. L’associazione è tenuta a fare controllare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se oltrepassa due dei valori seguenti per due esercizi consecutivi: CHF 10 milioni totale di bilancio / CHF 30 milioni cifra d’affari / 50 posti di lavoro a tempo pieno nella media annua. L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se lo richiede un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi.

Il/la revisore allestisce un rapporto all’attenzione dell’assemblea dei soci, in merito all’esito della revisione dei conti e la invita ad accettare o respingere i conti, aggiungendo eventualmente altre raccomandazioni. Il rapporto di revisione non è messo ai voti. Ha lo scopo di aiutare i soci a decidere in merito all'approvazione dei conti annuali. Di solito il rapporto è dapprima presentato alla direzione. Non è obbligatorio, ma è un vantaggio se il/la revisore sono presenti all’assemblea dei soci per rispondere alle eventuali domande.

Domanda

È vero che il rapporto di revisione non deve essere votato? Dopo l'approvazione del rapporto annuale, è giusto votare il rapporto di revisione e poi il rendiconto annuale?

La risposta

Il rapporto di revisione è allestito da una persona o da un ufficio indipendente. Raccomanda all'assemblea dei soci di approvare o di respingere il rendiconto annuale e contiene eventuali altre raccomandazioni.

Il rapporto di revisione non viene votato. Serve ai soci per la discussione sul rendiconto annuale. Se i soci non sono soddisfatti del lavoro dell'ufficio di revisione, possono destituirlo e proporne un altro al suo posto.

Se espressamente richiesto dallo statuto o da speciali prescrizioni contabili, l’ufficio di revisione controlla i conti dell’associazione, per accertare la corretta tenuta della contabilità in base ai principi commerciali. Con controlli a campione verifica la concordanza tra il conto economico e il bilancio. Anche se molte associazioni non hanno l’obbligo legale di nominare un ufficio di revisione indipendente, è consigliabile prevederlo nello statuto. L’associazione è tenuta a fare controllare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se oltrepassa due dei valori seguenti per due esercizi consecutivi: CHF 10 milioni totale di bilancio / CHF 30 milioni cifra d’affari / 50 posti di lavoro a tempo pieno nella media annua. L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se lo richiede un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi.