al servizio delle associazioni

Imposte / Esenzione dalle imposte

Le associazioni sono di regola soggette all'obbligo d'imposta sull'utile e sul capitale nonché all'imposta sul valore aggiunto. Su richiesta, le associazioni possono essere integralmente o parzialmente esentate dall'imposta sull'utile e sul capitale se perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica. L'esenzione non vale per l'imposta sul valore aggiunto.

L'imposizione per le imposte sull'utile e sul capitale avviene nel luogo della sede dell'associazione. L'imposta sull'utile viene prelevata a livello federale e cantonale e l'imposta sul capitale solo dal Cantone. 

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

A chi le sostiene finanziariamente con donazioni, le associazioni di pubblica utilità esentate dal pagamento delle imposte possono consegnare – di loro iniziativa o su richiesta – un attestato di donazione da allegare alla dichiarazione fiscale. Non ci sono prescrizioni riguardo alla forma e al contenuto. È tuttavia importante indicare il nome dell’organizzazione beneficiaria, il nome di chi ha effettuato la donazione e il relativo importo. Sull’attestato può al contempo figurare una formula di ringraziamento da parte dell'organizzazione che in tal modo cura i rapporti con i soci. Naturalmente anche le associazioni non esentate dal pagamento delle imposte possono ringraziare per il sostegno finanziario ricevuto, ma non in forma di attestato di donazione da allegare alla dichiarazione fiscale ai fini della detrazione dalle imposte.

Le leggi fiscali cantonali permettono di detrarre (in misura diversa) dalle imposte le donazioni effettuate a favore delle organizzazioni di pubblica utilità esentate dal pagamento delle tasse. Le normative sono diverse da Cantone a Cantone. Per informazioni rivolgersi alla competente divisione cantonale delle contribuzioni. Nelle campagne di raccolta fondi, vale la pena di specificare la possibilità di detrarre le donazioni dalle imposte.

Domanda

In che modo la nostra associazione può ottenere l'esenzione dalle imposte?

La risposta

In linea di principio l'esenzione fiscale delle associazioni non è mai automatica. Le domande di esenzione fiscale da parte delle organizzazioni di pubblica utilità devono essere indirizzate alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Queste ultime informano anche sulle condizioni da soddisfare per l'esenzione ed evadono le domande scritte. Alla domanda bisogna allegare lo statuto, il verbale di fondazione, i conti annuali e altri documenti sull'attività dell'associazione. Lo statuto dovrà fornire informazioni sullo scopo di pubblica utilità, sociale, culturale o di altro tipo. Lo scopo sociale non può essere esclusivamente a favore dei soci (nessuna organizzazione di auto-aiuto) e i membri della direzione devono per principio essere attivi a titolo volontario.

In caso di scioglimento dell'associazione, il ricavo della liquidazione spetta obbligatoriamente a un'altra associazione esente dal pagamento delle imposte. L'esenzione fiscale non esclude un eventuale obbligo d'imposta sul valore aggiunto!

Vedi strumenti di lavoro: «Esenzione fiscale per le associazioni».

Domanda

Un'associazione può rilasciare un qualsiasi attestato di donazione per la dichiarazione delle imposte o ci sono precisi modelli cui attenersi?

La risposta

Un'associazione può rilasciare attestati di donazione solo se è esonerata dal pagamento delle imposte. Ciò significa che l'associazione deve inoltrare la relativa richiesta al proprio Cantone (dove ha la sede sociale) e presentare un documento scritto che confermi l'esenzione fiscale in virtù della sua pubblica utilità.

Se l'associazione è davvero esentasse, la forma dell'attestato di donazione non ha nessun ruolo. L'associazione non è tenuta a rilasciare un attestato.  Alle persone che hanno versato un contributo fa però piacere ricevere un attestato di donazione da allegare direttamente alla dichiarazione d'imposta. È importante che sull'attestato figuri l'organizzazione, il nome di chi ha effettuato la donazione e il relativo importo.

A chi le sostiene finanziariamente con donazioni, le associazioni di pubblica utilità esentate dal pagamento delle imposte possono consegnare – di loro iniziativa o su richiesta – un attestato di donazione da allegare alla dichiarazione fiscale. Non ci sono prescrizioni riguardo alla forma e al contenuto. È tuttavia importante indicare il nome dell’organizzazione beneficiaria, il nome di chi ha effettuato la donazione e il relativo importo. Sull’attestato può al contempo figurare una formula di ringraziamento da parte dell'organizzazione che in tal modo cura i rapporti con i soci. Naturalmente anche le associazioni non esentate dal pagamento delle imposte possono ringraziare per il sostegno finanziario ricevuto, ma non in forma di attestato di donazione da allegare alla dichiarazione fiscale ai fini della detrazione dalle imposte.

Le leggi fiscali cantonali permettono di detrarre (in misura diversa) dalle imposte le donazioni effettuate a favore delle organizzazioni di pubblica utilità esentate dal pagamento delle tasse. Le normative sono diverse da Cantone a Cantone. Per informazioni rivolgersi alla competente divisione cantonale delle contribuzioni. Nelle campagne di raccolta fondi, vale la pena di specificare la possibilità di detrarre le donazioni dalle imposte.

Domanda

Anche un'associazione riconosciuta come esente da imposta deve compilare la dichiarazione d'imposta?

La risposta

No, non è obbligata a farlo. Alcuni Cantoni richiedono tuttavia che i conti annuali siano messi a disposizione dell'amministrazione delle contribuzioni. Questa richiesta viene formulata nella decisione di esenzione fiscale.

In linea di principio anche le associazioni sono soggette all'obbligo fiscale. Se tuttavia sono associazioni di pubblica utilità e perseguono scopi altruistici, su richiesta possono essere esentate – totalmente o parzialmente – dal pagamento delle imposte. L'istanza competente per l'esenzione fiscale è l'autorità fiscale cantonale. Le donazioni alle associazioni esonerate dall’obbligo fiscale possono essere detratte dalle imposte, conformemente alle normative cantonali. L’esenzione fiscale concerne tuttavia solo le imposte cantonali e federali, ma non l’imposta sul valore aggiunto.

Domanda

In che modo la nostra associazione può ottenere l'esenzione dalle imposte?

La risposta

In linea di principio l'esenzione fiscale delle associazioni non è mai automatica. Le domande di esenzione fiscale da parte delle organizzazioni di pubblica utilità devono essere indirizzate alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Queste ultime informano anche sulle condizioni da soddisfare per l'esenzione ed evadono le domande scritte. Alla domanda bisogna allegare lo statuto, il verbale di fondazione, i conti annuali e altri documenti sull'attività dell'associazione. Lo statuto dovrà fornire informazioni sullo scopo di pubblica utilità, sociale, culturale o di altro tipo. Lo scopo sociale non può essere esclusivamente a favore dei soci (nessuna organizzazione di auto-aiuto) e i membri della direzione devono per principio essere attivi a titolo volontario.

In caso di scioglimento dell'associazione, il ricavo della liquidazione spetta obbligatoriamente a un'altra associazione esente dal pagamento delle imposte. L'esenzione fiscale non esclude un eventuale obbligo d'imposta sul valore aggiunto!

Vedi strumenti di lavoro: «Esenzione fiscale per le associazioni».

Domanda

In linea di massima i membri della direzione hanno diritto a un'indennità?

La risposta

Non sussiste un diritto legale a un'indennità per i membri della direzione. Al contrario: una condizione importante per l'esenzione fiscale dell'associazione è la non retribuzione dell'attività dei membri della direzione. Naturalmente hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute. Alcuni compiti speciali possono essere retribuiti, ma dovrebbero sempre essere legati a un incarico ben definito e limitato.

Tutte le indennità versate ai membri della direzione devono figurare nel preventivo ed essere documentate come tali nella fattura. Tenere sempre presente che sono possibili anche altre forme di riconoscimento, ad esempio corsi di perfezionamento, condono della quota sociale, extra.

Altrettanto importante: le indennità che vanno oltre il semplice rimborso spese devono essere dichiarate dal beneficiario. L'associazione deve a sua volta allestire un certificato di salario. Se l'indennità supera i 2300 franchi l'anno a persona, occorre calcolare anche i contributi alle assicurazioni sociali; al riguardo si veda lo strumento di lavoro «Spese, regolamento delle spese, indennità».

Domanda

La nostra associazione è esente dall'obbligo fiscale. Recentemente abbiamo però modificato lo scopo dell'associazione iscritto nello statuto, aggiungendo inoltre alcuni punti. Dobbiamo inviare il nuovo statuto all'autorità fiscale?

La risposta

Le modifiche dello statuto comprendenti punti che possono influire sull'esenzione fiscale devono sempre essere comunicate all'amministrazione delle contribuzioni. Tali punti sono in particolare lo scopo dell'associazione, l'attività non retribuita della direzione e i trasferimenti specifici in caso di scioglimento dell'associazione. È importante informare l'autorità fiscale anche in caso di cambiamento del nome. In caso di dubbi, informatevi direttamente presso l'autorità fiscale competente.

Uno scopo è riconosciuto di pubblica utilità, quando le attività dell’associazione sono preminentemente finalizzate al benessere di altre persone e non all’utile personale dei propri soci. Presentando la corrispondente domanda, le associazioni di pubblica utilità possono richiedere all’autorità fiscale l’esenzione dal pagamento delle imposte. Le semplici organizzazioni di mutua assistenza, le associazioni professionali o le associazioni sportive e per il tempo libero non sono considerate di pubblica utilità secondo la normativa fiscale. Anche la ZEWO assegna il marchio di qualità solo per l'organizzazione di campagne di donazione per scopi di pubblica utilità.

Domanda

La nostra associazione è già da tempo esonerata dall'obbligo fiscale. L'esenzione fiscale deve essere rinnovata? E se sì, quando?

La risposta

In alcuni cantoni, l'esenzione fiscale è concessa senza restrizioni, ma può essere soggetta a condizioni. Altri cantoni concedono l'esenzione fiscale solo per un periodo limitato, nel qual caso è necessario presentare una nuova domanda dopo la scadenza. Le modifiche allo statuto devono essere comunicate all'autorità fiscale. 
L'autorità fiscale ha tuttavia facoltà di verificare l'esenzione fiscale. In tal caso, l'associazione è invitata a inoltrare i relativi documenti. 

Domanda

Un'associazione può rilasciare un qualsiasi attestato di donazione per la dichiarazione delle imposte o ci sono precisi modelli cui attenersi?

La risposta

Un'associazione può rilasciare attestati di donazione solo se è esonerata dal pagamento delle imposte. Ciò significa che l'associazione deve inoltrare la relativa richiesta al proprio Cantone (dove ha la sede sociale) e presentare un documento scritto che confermi l'esenzione fiscale in virtù della sua pubblica utilità.

Se l'associazione è davvero esentasse, la forma dell'attestato di donazione non ha nessun ruolo. L'associazione non è tenuta a rilasciare un attestato.  Alle persone che hanno versato un contributo fa però piacere ricevere un attestato di donazione da allegare direttamente alla dichiarazione d'imposta. È importante che sull'attestato figuri l'organizzazione, il nome di chi ha effettuato la donazione e il relativo importo.

In linea di principio anche le associazioni sono soggette all'obbligo fiscale. Se tuttavia sono associazioni di pubblica utilità e perseguono scopi altruistici, su richiesta possono essere esentate – totalmente o parzialmente – dal pagamento delle imposte. L'istanza competente per l'esenzione fiscale è l'autorità fiscale cantonale. Le donazioni alle associazioni esonerate dall’obbligo fiscale possono essere detratte dalle imposte, conformemente alle normative cantonali. L’esenzione fiscale concerne tuttavia solo le imposte cantonali e federali, ma non l’imposta sul valore aggiunto.

Se realizzano un fatturato di oltre 100'000 franchi, le associazioni sono sottoposte anche all'obbligo d'imposta sul valore aggiunto. (Per associazioni sportive e culturali e organizzazioni di pubblica utilità dirette su base volontaria il limite è posto a 250'000 franchi). L'imposta sul valore aggiunto è esclusa dall'esenzione fiscale.

Le associazioni sono in linea di principio soggette all'obbligo fiscale. Su richiesta possono tuttavia essere esentate totalmente o parzialmente – dal pagamento delle imposte. L’imposizione avviene nel luogo della sede dell’associazione. L'utile è tassato dalla Confederazione e dal Cantone, il capitale dal Cantone. Le associazioni sono soggette anche all’imposta sul valore aggiunto, se la cifra d’affari è superiore a CHF 100 000. Nel caso delle associazioni sportive e culturali gestite su basi di volontariato, nonché delle organizzazioni di pubblica utilità, il limite si situa a CHF 250 000. Attenzione: l’imposta sul valore aggiunto è esclusa dall’esenzione fiscale.

Domanda

In qualità di associazione siamo soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA)? Non realizziamo una cifra d'affari vera e propria e sulle quote sociali non si applica l'IVA. Riceviamo però denaro dagli sponsor.

La risposta

È importante informarsi in merito all'imposta sul valore aggiunto, poiché è soggetta all'obbligo di autodichiarazione. I fondi versati dagli sponsor sono in linea di massima soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a condizione che si tratti di vere e proprie sponsorizzazioni. La semplice menzione nel rapporto annuale del nome dei donatori e delle donatrici non rientra ad esempio in questo campo. Gli sponsor sono organizzazioni o persone che sostengono finanziariamente l'associazione con importi di solito elevati, in cambio di una controprestazione: pubblicità al logo, inserzioni, visibilità, spazi pubblicitari ecc.

La buona notizia: per le associazioni senza fini di lucro e gestite su basi di volontariato, l'imposta sul valore aggiunto si applica solo a partire da una cifra d'affari di 250'000 franchi. Per tutte le altre da 100'000 franchi.

Domanda

Anche un'associazione riconosciuta come esente da imposta deve compilare la dichiarazione d'imposta?

La risposta

No, non è obbligata a farlo. Alcuni Cantoni richiedono tuttavia che i conti annuali siano messi a disposizione dell'amministrazione delle contribuzioni. Questa richiesta viene formulata nella decisione di esenzione fiscale.

Domanda

In base al nostro patrimonio, ora siamo soggetti all'obbligo fiscale. A chi dobbiamo rivolgerci?

La risposta

Informatevi sul sito Internet dell'autorità fiscale cantonale, divisione persone giuridiche. In alcuni Cantoni è possibile scaricare direttamente dal sito i moduli per la dichiarazione d'imposta e compilarli digitalmente. Altrimenti bisogna prima annunciarsi.

Il 35 percento dei proventi da interessi degli averi in banca o in posta, nonché altri redditi di capitale e utili, sono prelevati direttamente alla fonte come imposta preventiva e versati nelle casse della Confederazione. Come persona giuridica, mediante dichiarazione dei proventi da interessi o degli utili un’associazione può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna, compilando il formulario n. 25 (sito Internet v. link, alla voce servizi). Il diritto al rimborso scade se la richiesta non viene inoltrata entro tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la prestazione tassabile è diventata esigibile.

A seconda della legge fiscale cantonale, l’associazione deve dichiarare il suo patrimonio, a meno che non sia riconosciuta come ente di pubblica utilità e pertanto esentata dal pagamento delle imposte.

Le associazioni sono in linea di principio soggette all'obbligo fiscale. Su richiesta possono tuttavia essere esentate totalmente o parzialmente – dal pagamento delle imposte. L’imposizione avviene nel luogo della sede dell’associazione. L'utile è tassato dalla Confederazione e dal Cantone, il capitale dal Cantone. Le associazioni sono soggette anche all’imposta sul valore aggiunto, se la cifra d’affari è superiore a CHF 100 000. Nel caso delle associazioni sportive e culturali gestite su basi di volontariato, nonché delle organizzazioni di pubblica utilità, il limite si situa a CHF 250 000. Attenzione: l’imposta sul valore aggiunto è esclusa dall’esenzione fiscale.

Domanda

La nostra associazione è stata fondata nel mese di luglio dello scorso anno. È corretto allestire i conti annuali solo per la fine di quest'anno, unitamente alla relativa notifica d'imposta?

La risposta

La chiusura dei conti annuali dell'associazione avviene secondo le modalità previste dallo statuto. L'anno fiscale corrisponde però all'anno civile. Se in questi primi sei mesi di attività la vostra associazione ha realizzato un utile superiore al limite di esenzione, è necessario compilare una dichiarazione d'imposta. Nei Cantoni di Berna e Lucerna l'associazione deve essere notificata all'autorità fiscale.

In linea di principio anche le associazioni sono soggette all'obbligo fiscale. Se tuttavia sono associazioni di pubblica utilità e perseguono scopi altruistici, su richiesta possono essere esentate – totalmente o parzialmente – dal pagamento delle imposte. L'istanza competente per l'esenzione fiscale è l'autorità fiscale cantonale. Le donazioni alle associazioni esonerate dall’obbligo fiscale possono essere detratte dalle imposte, conformemente alle normative cantonali. L’esenzione fiscale concerne tuttavia solo le imposte cantonali e federali, ma non l’imposta sul valore aggiunto.

Domanda

In che modo la nostra associazione può ottenere l'esenzione dalle imposte?

La risposta

In linea di principio l'esenzione fiscale delle associazioni non è mai automatica. Le domande di esenzione fiscale da parte delle organizzazioni di pubblica utilità devono essere indirizzate alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Queste ultime informano anche sulle condizioni da soddisfare per l'esenzione ed evadono le domande scritte. Alla domanda bisogna allegare lo statuto, il verbale di fondazione, i conti annuali e altri documenti sull'attività dell'associazione. Lo statuto dovrà fornire informazioni sullo scopo di pubblica utilità, sociale, culturale o di altro tipo. Lo scopo sociale non può essere esclusivamente a favore dei soci (nessuna organizzazione di auto-aiuto) e i membri della direzione devono per principio essere attivi a titolo volontario.

In caso di scioglimento dell'associazione, il ricavo della liquidazione spetta obbligatoriamente a un'altra associazione esente dal pagamento delle imposte. L'esenzione fiscale non esclude un eventuale obbligo d'imposta sul valore aggiunto!

Vedi strumenti di lavoro: «Esenzione fiscale per le associazioni».

Uno scopo è riconosciuto di pubblica utilità, quando le attività dell’associazione sono preminentemente finalizzate al benessere di altre persone e non all’utile personale dei propri soci. Presentando la corrispondente domanda, le associazioni di pubblica utilità possono richiedere all’autorità fiscale l’esenzione dal pagamento delle imposte. Le semplici organizzazioni di mutua assistenza, le associazioni professionali o le associazioni sportive e per il tempo libero non sono considerate di pubblica utilità secondo la normativa fiscale. Anche la ZEWO assegna il marchio di qualità solo per l'organizzazione di campagne di donazione per scopi di pubblica utilità.

La Fondazione ZEWO assegna un marchio di qualità alle organizzazioni di pubblica utilità, che conferisce loro una maggiore credibilità sul mercato delle donazioni. Per ottenere il riconoscimento della ZEWO è necessaria una severa procedura soggetta a costi, che va ripetuta periodicamente.