al servizio delle associazioni

L’associazione come datore di lavoro

Per il raggiungimento dello scopo sociale, le associazioni possono assumere collaboratori (dipendenti) o incaricare persone terze (indipendenti). Numerose associazioni hanno una sede aziendale, un ufficio o un segretariato che si occupa delle attività operative. Come datore di lavoro, l’associazione deve rispettare le disposizioni legali del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

Un’associazione che è anche un datore di lavoro (ossia ha dipendenti stipendiati) deve versare i contributi all’assicurazione sociale (AVS, AI, AD, LPP e AINF) per i suoi collaboratori. In caso contrario, la direzione può essere chiamata a rispondere e, nel peggiore dei casi, obbligata a pagare, se il patrimonio dell’associazione non è in grado di coprire gli scoperti e la direzione è colpevole dei mancati versamenti.

Se ha una sede aziendale o un ufficio o se impiega alcuni lavoratori dipendenti, l’associazione è un datore di lavoro. La direzione assume il ruolo di datore di lavoro. Deve osservare le disposizioni legali del diritto del contratto di lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. La gestione del personale spetta all’ufficio del personale o è assunta dalla direzione dell’azienda o della sede aziendale. La direzione rimane tuttavia responsabile del piano per il personale, della gestione del controllo degli impiegati con mansioni direttive.

Un rapporto di lavoro sussiste quando una persona presta all’associazione un servizio a pagamento ed è pertanto tenuta a osservare le disposizioni impartite dall’associazione o dalla direzione. Un rapporto di lavoro (contratto di lavoro) può sussistere anche per una durata di poche ore o per servizi prestati a intervalli irregolari. Vanno conteggiati i contributi alle assicurazioni sociali e osservate le disposizioni legali del diritto del contratto di lavoro, quali il preavviso in caso di licenziamento e il diritto al salario in caso ferie o incapacità al lavoro (art. 319 segg. CO). È necessario allestire un certificato di salario per i salari e le indennità versate. È importante distinguere il volontariato, essendo un’attività che non viene retribuita.

Domanda

Ci sono punti di riferimento per l'introduzione di salari a rendimento e di bonus, ad es. per la direzione di un'organizzazione non-profit?

La risposta

In numerose associazioni si osserva la tendenza ad abbandonare le rigide classificazioni basate sulla formazione e gli anni di servizio. Al contempo è difficile trovare la giusta misura tra i due poli (formazione/anni di servizio e rendimento), che tenga conto anche delle diverse culture nel settore sociale. A seconda dell'impresa, per riuscirci occorre molto tatto, poiché alcuni giovani collaboratori e collaboratrici improvvisamente guadagnano di più rispetto ai dipendenti di lunga data e comprovata fedeltà, ma un po' meno dinamici.

A mio parere la classificazione deve essere un mix tra le competenze richieste in base al profilo professionale e la descrizione del posto di lavoro (formazione di base, formazioni supplementari come ad es. la conduzione di team, specifici approcci di consulenza, EED ecc.), un piccolo incentivo percentuale per la collaborazione di lungo corso (ossia aumento di livello) e una componente di rendimento. Ciò che si intende per rendimento va definito a seconda del campo di attività.

Siccome le organizzazioni sociali non realizzano un utile (o i contributi versati dai sovvenzionatori non possono essere considerati alla stregua di utili), non sono previsti bonus.  Esistono però altre forme di riconoscimento che si prestano bene anche come incentivo per la collaborazione di lungo corso: una maggiore partecipazione finanziaria e/o temporale ai corsi di perfezionamento, la partecipazione a importanti o interessanti congressi, l'inserimento in importanti gruppi di progetto, congedi pagati. Alcune organizzazioni offrono perfino una settimana in un centro wellness ai quadri che si sono adoperati per raggiungere un obiettivo particolarmente importante.

Chi è direttamente interessato da una decisione dell'assemblea dei soci o della direzione, non può partecipare al processo decisionale e deve astenersi. Lo stesso vale se la decisione coinvolge persone vicine, come il coniuge, i genitori, i nonni e i nipoti.

Domanda

Io e il mio partner lavoriamo nel settore terapeutico. Vorremmo spostare il fulcro della nostra offerta nel campo delle persone con disabilità. A questo scopo pensiamo di fondare un'associazione. Ho letto che per un'associazione bastano due persone. Io e il mio partner possiamo costituire l'associazione e lavorare come terapisti per conto dell'associazione?

La risposta

Un'associazione non può avere un fine economico (art. 60 CC). Se si propone di consentire ai soci di conseguire un reddito professionale o una parte di esso, l'associazione ha un fine economico. L'associazione gode di un trattamento preferenziale in materia di imposte e responsabilità. Qualsiasi tentativo di aggirare le norme vigenti è pertanto punibile. Nella vostra situazione, occorre scegliere un'altra forma giuridica oppure organizzare l'associazione in modo diverso.

In linea di principio le associazioni sono però autorizzate ad assumere personale per raggiungere i loro fini non economici. Ai sensi dell'art. 68 del Codice civile svizzero, tuttavia, i soci devono astenersi dalle risoluzioni che riguardano loro stessi, il coniuge o convivente e i parenti stretti. Nel vostro caso ciò significa che lei, nella sua funzione di rappresentante dell'associazione, non può incaricare se stessa o il suo partner di prestare le terapie, né auto-assumersi come terapista. 

Sarebbe tuttavia possibile formulare un fine idealistico o caritatevole come scopo dell'associazione (ad es. la riduzione dei costi per le persone interessate). E poi cercare persone che hanno a cuore l'offerta per disabili e che sono disposte ad assumersi la responsabilità di membri della Direzione dell'associazione da fondare. In qualità di organo esecutivo, la Direzione potrebbe assumervi o assegnarvi l'incarico di prestare terapie per conto dell'associazione. Voi stessi potreste essere rappresentati nella Direzione con funzioni consultive. 

Domanda

Stiamo cercando nuovi membri della direzione. Due coniugi hanno manifestato il loro interesse. In linea di principio è consentito ai parenti di fare parte della stessa direzione?
 

La risposta

Sì, è consentito. Nei casi concreti, è tuttavia giustificato chiedersi se è lecito che i congiunti siedano nello stesso consesso. Vi sono argomenti a favore e a sfavore: sinergie, passaggio d'informazioni agevolato, concentrazione del potere ecc.

In definitiva, con l'elezione sono i soci a decidere circa l'opportunità di avere nella direzione persone della stessa famiglia. Occorre tenere presente che anche per loro vale l'obbligo di astensione nelle votazioni concernenti un negozio giuridico o una controversia giuridica ai sensi dell'art. 68 CC. Già solo per questo non è opportuno che la direzione sia composta esclusivamente o in grande maggioranza da persone con stretti legami familiari. In simili situazioni, deliberare secondo le regole è quasi impossibile.
 

Un’associazione che è anche un datore di lavoro (ossia ha dipendenti stipendiati) deve versare i contributi all’assicurazione sociale (AVS, AI, AD, LPP e AINF) per i suoi collaboratori. In caso contrario, la direzione può essere chiamata a rispondere e, nel peggiore dei casi, obbligata a pagare, se il patrimonio dell’associazione non è in grado di coprire gli scoperti e la direzione è colpevole dei mancati versamenti.

Talvolta è emesso un certificato anche per il lavoro all’interno della direzione. In ogni caso è opportuno rilasciare un certificato ai membri uscenti, in cui figurano la funzione e il periodo di attività della persona uscente. I collaboratori assunti con un contratto hanno diritto a un attestato di lavoro.

Nelle mansioni direttive della direzione rientrano i colloqui regolari con i collaboratori. Una volta all’anno è opportuno prevedere un colloquio con i singoli collaboratori, per valutare il rendimento e definire insieme gli obiettivi per il prossimo anno.

All’interno delle organizzazioni i compiti sono distribuiti su diversi organi o persone. Possono essere impartiti espressamente dai superiori gerarchici, oppure derivare dalla descrizione del posto, dal regolamento delle competenze, dall’ufficio, dal regolamento della direzione o da un’altra base organizzativa. Il chiarimento delle mansioni è un compito importante della direzione. La mancanza di chiarezza è causa di risultati scadenti e spesso anche di conflitti. Un compito rappresenta anche un tipo di contratto ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO).

L’associazione che impiega dei dipendenti dovrebbe descrivere i singoli posti di lavoro, specificando le mansioni, le competenze e la collocazione all'interno dell'organizzazione.

Se l’associazione è titolare di un’azienda, la gestione del personale compete alla direzione dell’azienda. Nel suo ruolo di superiore e datore di lavoro, la direzione dell’associazione è tuttavia responsabile della gestione dell’azienda. È opportuno delegare questo compito a un ufficio del personale.

L’ufficio o il segretariato dell’associazione applicano la strategia della direzione. I loro responsabili sono incaricati della gestione operativa.

Domanda

Le persone alle dipendenze di un'associazione sono automaticamente anche membri dell'associazione?

La risposta

Siccome per l'adesione a un'associazione è in linea di massima necessario il consenso delle persone interessate, l'ammissione automatica dei dipendenti dell'associazione non è possibile.

Tutte le persone aderenti a un'associazione hanno gli stessi diritti e doveri. Se i dipendenti sono al contempo membri dell'associazione, hanno lo stesso diritto di voto e di elezione degli altri soci e devono versare il contributo annuo stabilito (a meno che lo statuto non preveda altrimenti). Può essere problematico se i dipendenti costituiscono la maggioranza in un'associazione con pochi membri, poiché l'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. In questo caso i dipendenti potrebbero in definitiva decidere per l'associazione, che è però al contempo anche il loro datore di lavoro.

È un/una dipendente chi lavora in una posizione subalterna per un periodo di tempo determinato o indeterminato, senza assumersi personalmente un rischio economico (contratto di lavoro). È un/una indipendente chi lavora in proprio e per conto proprio in una posizione indipendente, assumendosi personalmente il rischio economico (incarico, contratto d’appalto, mandato).

Le associazioni possono assumere collaboratori e collaboratrici per il disbrigo di una parte delle loro attività. Numerose associazioni hanno una sede aziendale, un ufficio o un segretariato che si occupa di tutte le attività inerenti all'adempimento dello scopo dell'associazione. In questo caso l’associazione ha il ruolo di datore di lavoro e deve adempiere correttamente agli obblighi che ne derivano. È opportuno dotarsi di un ufficio del personale e allestire un piano per la gestione del personale e di tutto ciò che questo comporta.

Le ore supplementari sono le ore di lavoro prestate in più rispetto a quelle stabilite nel contratto. Sono compensate con un bonifico (salario + ev. supplemento) o con la concessione di tempo libero. Il supplemento può essere escluso per contratto. Se le ore di lavoro prestate superano il limite massimo stabilito dalla legge (45 ore settimanali), si parla di lavoro straordinario. Deve essere compensato con un bonifico (salario + supplemento del 25%) o con la concessione di tempo libero (ore). In questo caso il supplemento non può essere escluso per contratto.

I collaboratori assunti dall’associazione sono pagati per il loro lavoro e di norma sono professionisti qualificati per il settore in cui operano. I membri della direzione dell’associazione hanno invece una carica onorifica e possono avere un altro background professionale.

Un rapporto di lavoro sussiste quando una persona presta all’associazione un servizio a pagamento ed è pertanto tenuta a osservare le disposizioni impartite dall’associazione o dalla direzione. Un rapporto di lavoro (contratto di lavoro) può sussistere anche per una durata di poche ore o per servizi prestati a intervalli irregolari. Vanno conteggiati i contributi alle assicurazioni sociali e osservate le disposizioni legali del diritto del contratto di lavoro, quali il preavviso in caso di licenziamento e il diritto al salario in caso ferie o incapacità al lavoro (art. 319 segg. CO). È necessario allestire un certificato di salario per i salari e le indennità versate. È importante distinguere il volontariato, essendo un’attività che non viene retribuita.

Se l’associazione ha diversi dipendenti, vale la pena di creare un ufficio del personale all’interno della direzione, responsabile delle questioni inerenti al personale e della supervisione di un’eventuale direzione aziendale. Le questioni importanti in materia di risorse umane devono in linea di massima essere approvate dalla direzione dell’associazione, anche se esiste una direzione aziendale: budget, profili richiesti, regolamento del personale (salario e promozioni), misure di qualificazione, vacanze e aggiornamenti professionali, gerarchie, colloqui con il personale, gestione del personale, comprese le assicurazioni sociali. All’interno di queste condizioni quadro, la direzione aziendale può svolgere le sue mansioni direttive nei confronti degli altri dipendenti.

Se ha una sede aziendale o un ufficio o se impiega alcuni lavoratori dipendenti, l’associazione è un datore di lavoro. La direzione assume il ruolo di datore di lavoro. Deve osservare le disposizioni legali del diritto del contratto di lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. La gestione del personale spetta all’ufficio del personale o è assunta dalla direzione dell’azienda o della sede aziendale. La direzione rimane tuttavia responsabile del piano per il personale, della gestione del controllo degli impiegati con mansioni direttive.

Domanda

Ci sono punti di riferimento per l'introduzione di salari a rendimento e di bonus, ad es. per la direzione di un'organizzazione non-profit?

La risposta

In numerose associazioni si osserva la tendenza ad abbandonare le rigide classificazioni basate sulla formazione e gli anni di servizio. Al contempo è difficile trovare la giusta misura tra i due poli (formazione/anni di servizio e rendimento), che tenga conto anche delle diverse culture nel settore sociale. A seconda dell'impresa, per riuscirci occorre molto tatto, poiché alcuni giovani collaboratori e collaboratrici improvvisamente guadagnano di più rispetto ai dipendenti di lunga data e comprovata fedeltà, ma un po' meno dinamici.

A mio parere la classificazione deve essere un mix tra le competenze richieste in base al profilo professionale e la descrizione del posto di lavoro (formazione di base, formazioni supplementari come ad es. la conduzione di team, specifici approcci di consulenza, EED ecc.), un piccolo incentivo percentuale per la collaborazione di lungo corso (ossia aumento di livello) e una componente di rendimento. Ciò che si intende per rendimento va definito a seconda del campo di attività.

Siccome le organizzazioni sociali non realizzano un utile (o i contributi versati dai sovvenzionatori non possono essere considerati alla stregua di utili), non sono previsti bonus.  Esistono però altre forme di riconoscimento che si prestano bene anche come incentivo per la collaborazione di lungo corso: una maggiore partecipazione finanziaria e/o temporale ai corsi di perfezionamento, la partecipazione a importanti o interessanti congressi, l'inserimento in importanti gruppi di progetto, congedi pagati. Alcune organizzazioni offrono perfino una settimana in un centro wellness ai quadri che si sono adoperati per raggiungere un obiettivo particolarmente importante.

Numerose associazioni si avvalgono di collaboratrici e collaboratori, assunti in pianta stabile all’interno di un segretariato incaricato dell'attività e/o dell'amministrazione ai fini della realizzazione dello scopo sociale. Il segretariato ha mansioni amministrative, la direzione strategiche.

Domanda

Dobbiamo assumere un'impiegata di commercio. Dove otteniamo informazioni sugli stipendi in vigore del settore?

La risposta

La Società svizzera degli impiegati di commercio distribuisce l'opuscolo informativo «Raccomandazioni salariali». L'opuscolo può essere ordinato all'indirizzo info@sicticino.ch.

Se l’associazione ha dei dipendenti, è necessario stabilire chi si occupa dei colloqui con i collaboratori, nell'ambito dei quali si valutano le loro prestazioni e si definiscono gli obiettivi per il prossimo periodo. Di solito questo compito spetta ai superiori. Se si tratta della direzione, dovrebbero essere designate al massimo un paio di persone che formano l’ufficio del personale. La persona incaricata della gestione dell’azienda è assunta e valutata dalla direzione. Anche in questo caso è opportuno che il colloquio di assunzione e valutazione sia condotto solo dai singoli membri della direzione.