al servizio delle associazioni

Sito Internet / Social media

Con il sito Internet l’associazione si presenta al pubblico e fornisce informazioni ai soci. I social media – ossia i mezzi d’informazione e le tecnologie digitali – permettono uno scambio spontaneo e veloce, agevolando la collaborazione.

La gestione dei dati personali deve rispettare le norme sulla protezione dei dati. Anche le fotografie rientrano nei dati personali.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

Conformemente all’Ordinanza 3 Covid-19 del Consiglio federale, fino al 31.12.2022 le associazioni erano autorizzate a tenere l’assemblea annuale online o a prendere le decisioni per iscritto, anche se lo statuto non lo prevedeva. L’ordinanza non ammetteva una combinazione delle due modalità di svolgimento dell’assemblea. Dal 1° gennaio 2023 le deroghe della Confederazione non sono più valide e le assemblee devono di nuovo svolgersi come previsto dallo statuto. Ciò significa che le assemblee possono essere tenute online o in forma ibrida solo se lo statuto lo consente esplicitamente.

Una seduta della direzione dovrebbe essere ben strutturata, efficiente e partecipativa. Chi conduce la seduta fa in modo che tutti i membri ricevano per tempo l’ordine del giorno, che gli obbiettivi della seduta siano raggiunti, che tutti i presenti siano coinvolti nella discussione e che le decisioni siano messe a verbale. Gestisce inoltre i tempi della seduta come da programma. Di solito questo compito spetta alla presidenza, ma può anche essere delegato a un’altra persona, oppure essere assunto a rotazione da tutti i membri della direzione.

Nella convocazione della seduta figurano il luogo, la data e il contenuto della seduta. È opportuno allegare l’ordine del giorno e la documentazione, per permettere ai partecipanti di prepararsi adeguatamente.

La "get it done session" è un formato di riunione in cui ci si incontra per svolgere insieme dei compiti. Prima della "get it done session" si raccolgono i compiti e si stabiliscono le tempistiche. Tra i possibili compiti per una "get it done session" con presidenza rientrano, per esempio, la stesura di un budget, l'esecuzione di un invio, la sistemazione di un archivio, la pianificazione di una campagna sui social media e così via. Una "get it done session" può aver luogo online o in presenza e durare due ore o più.

Il kanban è un semplice metodo di programmazione (giapponese) che semplifica lo svolgimento di lavori e la collaborazione. Il kanban rende ben visibili le singole fasi e i singoli compiti e aiuta a evitare i fraintendimenti nonché a «non dimenticare» alcun compito. Il kanban prevede che i team lavorino con una lavagna in comune, analogica o digitale: ogni

Le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati si applicano anche alle associazioni. I dati dei soci (indirizzi e altri dati personali) possono essere raccolti solo se necessari per l’adempimento dello scopo dell’associazione. Analogamente, possono essere trasmessi a terzi solo con il consenso del socio interessato. Per parte sua, il socio può far valere presso l’associazione il diritto d’informazione circa i propri dati personali.

La retrospettiva è un formato di riunione in cui ci si incontra dopo la conclusione di un (sotto)progetto per un breve riesame a posteriori. Si incentra su uno scambio in merito al modo in cui si è svolto il progetto, a quanto si è imparato e agli adeguamenti da apportare per il prossimo progetto. Una retrospettiva può aver luogo online o in presenza e dura almeno un'ora.

Con il suo sito Internet, l’associazione ha la possibilità di presentarsi al pubblico e di offrire informazioni ai soci. Per essere un buon biglietto da visita, il sito Internet va però costantemente aggiornato. Nella gestione dei dati personali è necessario attenersi alle prescrizioni sulla protezione dei dati. Anche le fotografie rientrano nella categoria dei dati personali.

Il crowdfunding è una forma di raccolta fondi. Mediante una piattaforma online e i social media, si raccolgono piccoli importi (funding) presso numerose persone (crowd). In contropartita, chi versa tali importi riceve un prodotto, un invito a un evento o un servizio. Il crowdfunding può aiutare a finanziare un progetto ben definito (ad es. la celebrazione di un anniversario, l’acquisizione di materiale, la realizzazione di un’infrastruttura o la promozione delle giovani generazioni).

Domanda

Cerchiamo sponsor per un sostegno finanziario che permetta alle famiglie con reddito basso di iscrivere i figli al preasilo. La tariffa mensile è spesso un ostacolo insormontabile. Un progetto finanziato con il crowdfunding sarebbe idoneo?

La risposta

Per il finanziamento con il crowdfunding è importante presentare un progetto chiaro e concreto, ad es. progetto denominato «Iscrizione al preasilo per 10 famiglie». Qui non si tratta di cercare singoli sponsor. Con questo crowdfunding tante persone singole versano contributi relativamente piccoli in un fondo che permette ai bambini di 10 famiglie di frequentare il preasilo. In cambio tali persone ricevono un piccolo riconoscimento sotto forma di un prodotto, un evento o un servizio.

Le piattaforme di crowdfunding offrono sostegno, consigli e strumenti per la creazione e la gestione di una campagna di crowdfunding. È tuttavia importante pianificare le risorse di personale e di tempo necessarie per la campagna. Vale la pena di cercare all'interno dell'associazione una persona con dimestichezza nell'uso dei social media e che ha voglia di lanciare una campagna di questo tipo.

Ogni persona ha diritto a tutelare la propria immagine e pertanto può decidere se, dove e quando la sua fotografia può essere pubblicata su supporto stampato od online. Occorre quindi il consenso delle persone rappresentate, ad es. con una cosiddetta model release. È pertanto importante anche un regolamento integrativo sui contenuti delle fotografie in relazione ai diritti dei soci alla propria immagine e all’utilizzo di questo materiale da parte dell’associazione.

Il diritto d’autore nasce automaticamente quando si crea un’opera, ad es. una fotografia, un quadro, un testo o una composizione musicale. Non esiste un registro, né l’apposizione del simbolo © rappresenta la condizione per la tutela di tale diritto. La proprietà intellettuale è della persona (fisica) che ha creato l’opera (principio di creazione). Ai sensi del diritto d’autore, un'“opera” (tutelata secondo l’art. 2 della LDA) deve soddisfare i seguenti criteri: 1) essere un’opera dell’ingegno; 2) avere caratteristiche di unicità; 3) essere attinente ai campi della letteratura, dell’arte o dei programmi informatici. Anche il sito Internet di un’associazione può essere tutelato dal diritto d’autore (design, codice, testi, fotografie). Con l’art. 2 cpv. 3bis, la Legge sul diritto d’autore sottoposta a revisione ha introdotto un’aggiunta importante: le fotografie sono considerate opere anche quando non presentano caratteristiche di unicità. Ciò significa che dal 1° aprile 2020 sono protette tutte le fotografie, anche quelle che non soddisfano i requisiti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, ossia anche le immagini realizzate da fotografi dilettanti!

Domanda

Sul nostro sito Internet abbiamo pubblicato fotografie trovate tramite Google. Nel frattempo abbiamo ricevuto una diffida da uno studio legale in Germania. Dobbiamo prenderla sul serio?

La risposta

Sui siti Internet svizzeri si verificano spesso presunte violazioni dei diritti d'autore a seguito di fotografie pubblicate senza autorizzazione. Di conseguenza sono frequenti le diffide per l'impiego di tali fotografie su siti web svizzeri, in particolare anche dalla Germania, dove si è affermata una vera e propria «industria delle diffide». Tipici casi di diffida riguardano le «immagini rubate» mediante Google o Wikipedia, le violazioni delle condizioni di licenza per immagini «gratuite» o «senza copyright» e la pubblicazione su Internet di presentazioni o riviste corredate da fotografie.

In queste diffide, è spesso opinabile che in Svizzera le immagini in questione siano protette dai diritti d'autore. Ciò non toglie che le diffide dalla Germania siano comunque possibili. In caso di dubbio, la decisione spetterebbe a un tribunale. Per questo motivo, per ogni singolo caso bisognerebbe verificare scrupolosamente come reagire correttamente a una simile diffida.

Una reazione sbagliata potrebbe peggiorare la propria posizione giuridica. È (quasi) sempre sbagliato cestinare le diffide. E di norma per liquidare queste diffide non basta presentare le proprie scuse all'avvocato della controparte. E tantomeno serve prendersela con l'avvocato della controparte.

I consigli dell'avvocato Martin Steiger su come procedere correttamente in caso di diffide.

Domanda

La nostra associazione ora è su Facebook. Per rendere più interessante la pagina, desideriamo mettere in rete alcune fotografie delle nostre attività. A volte le persone ritratte sono ben riconoscibili. Dobbiamo prima chiedere il loro consenso? Le fotografie della nostra pagina Facebook possono essere visionate solo da chi ci ha dato l'amicizia.

La risposta

Le fotografie rientrano nei dati personali soggetti a protezione e per principio possono essere utilizzate solo con il consenso delle persone ritratte. Anche se Facebook permette di limitare l'accesso alla propria pagina, si tratta comunque di un mezzo di comunicazione aperto, la cui attrattiva è proprio la sua grande visibilità: un gran numero di persone vede quello che pubblichiamo. È inoltre nell'interesse dell'associazione avere il maggior numero possibile di «amici».

Consiglio pertanto di non pubblicare fotografie senza il consenso delle persone ritratte. La richiesta ai soci è inoltre l'occasione di entrare in contatto con loro.

In generale bisogna usare fotografie in cui le persone sono solo parzialmente riconoscibili oppure mischiate tra la folla. Le foto non possono inoltre recare il nome delle persone ritratte e raffigurare immagini lesive della dignità della persona, né permettere di trarre conclusioni su opinioni politiche o religiose, mostrare consumo di droga o attività criminali, documentare la riscossione degli aiuti sociali ecc.

E naturalmente, su richiesta delle persone ritratte, le fotografie devono essere immediatamente cancellate.

Domanda

Tre nostri soci fondatori sono usciti dalla direzione con l'intenzione di fondare un'altra associazione. Per quest'ultima pretendono di usare il logo che avevano elaborato insieme per la prima associazione. I soci fondatori uscenti hanno diritto a riprendere il nome e il logo della «vecchia» associazione?

La risposta

L'associazione ha una propria personalità giuridica. Ciò significa che può compiere azioni legali e detenere un patrimonio, valori reali ecc. Le cose materiali e il capitale non appartengono alle singole persone, ma all'associazione come tale. I soci fondatori non hanno particolari diritti al riguardo.

Il logo appartiene quindi ancora senza alcun dubbio all'associazione originaria. Ovviamente a condizione che non siano stati presi accordi contrari.

Una model release è una liberatoria legale in forma scritta, normalmente firmata dalla persona ritratta in una fotografia, che autorizza il fotografo/la fotografa o l’associazione a pubblicare l’immagine della persona in questione.

Conviene definire in regolamenti separati i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e il diritto alla propria immagine degli aderenti all’associazione. L’elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Un regolamento delle persone ritratte disciplina l’uso delle immagini che ritraggono gli aderenti all’associazione nonché l’uso di tale materiale da parte dell’associazione.

Conviene definire in regolamenti separati i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e il diritto alla propria immagine degli aderenti all’associazione. L’elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Il regolamento per le rappresentazioni fotografiche disciplina i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e realizzato dagli aderenti all’associazione, ad es. fotografie, videoclip, illustrazioni ecc.

La SUISA è la cooperativa svizzera degli autori ed editori di musica. Per l’organizzazione di eventi musicali (concerti, serate d’intrattenimento, discoteche) è necessario ottenere dalla SUISA l’autorizzazione per l’esecuzione delle opere, dietro pagamento dei diritti d’autore.

Riguardo al tema dei diritti sulle foto pubblicate in Internet, due sono gli ambiti da considerare: il diritto d’autore e il diritto alla propria immagine (diritti della personalità). Il diritto d’autore sorge automaticamente al momento della creazione di un’opera. Anche i siti Internet possono tutelare i loro diritti d’autore, ad es. per quanto concerne il design, il codice, i testi o le foto. Nella pubblicazione di fotografie sul sito web, l’associazione deve assolutamente assicurarsi di essere autorizzata al loro uso (diritto di usufrutto). E deve ottenere il consenso delle persone ritratte (diritto alla propria immagine). Attenzione: chi pubblica sul proprio sito Internet materiale altrui (ad es. una presentazione PTT) senza la necessaria autorizzazione, può essere perseguito penalmente per le fotografie tutelate dal diritto d'autore!

Ogni persona ha diritto a tutelare la propria immagine e pertanto può decidere se, dove e quando la sua fotografia può essere pubblicata su supporto stampato od online. Occorre quindi il consenso delle persone rappresentate, ad es. con una cosiddetta model release. È pertanto importante anche un regolamento integrativo sui contenuti delle fotografie in relazione ai diritti dei soci alla propria immagine e all’utilizzo di questo materiale da parte dell’associazione.

Il diritto d’autore nasce automaticamente quando si crea un’opera, ad es. una fotografia, un quadro, un testo o una composizione musicale. Non esiste un registro, né l’apposizione del simbolo © rappresenta la condizione per la tutela di tale diritto. La proprietà intellettuale è della persona (fisica) che ha creato l’opera (principio di creazione). Ai sensi del diritto d’autore, un'“opera” (tutelata secondo l’art. 2 della LDA) deve soddisfare i seguenti criteri: 1) essere un’opera dell’ingegno; 2) avere caratteristiche di unicità; 3) essere attinente ai campi della letteratura, dell’arte o dei programmi informatici. Anche il sito Internet di un’associazione può essere tutelato dal diritto d’autore (design, codice, testi, fotografie). Con l’art. 2 cpv. 3bis, la Legge sul diritto d’autore sottoposta a revisione ha introdotto un’aggiunta importante: le fotografie sono considerate opere anche quando non presentano caratteristiche di unicità. Ciò significa che dal 1° aprile 2020 sono protette tutte le fotografie, anche quelle che non soddisfano i requisiti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, ossia anche le immagini realizzate da fotografi dilettanti!

Domanda

Sul nostro sito Internet abbiamo pubblicato fotografie trovate tramite Google. Nel frattempo abbiamo ricevuto una diffida da uno studio legale in Germania. Dobbiamo prenderla sul serio?

La risposta

Sui siti Internet svizzeri si verificano spesso presunte violazioni dei diritti d'autore a seguito di fotografie pubblicate senza autorizzazione. Di conseguenza sono frequenti le diffide per l'impiego di tali fotografie su siti web svizzeri, in particolare anche dalla Germania, dove si è affermata una vera e propria «industria delle diffide». Tipici casi di diffida riguardano le «immagini rubate» mediante Google o Wikipedia, le violazioni delle condizioni di licenza per immagini «gratuite» o «senza copyright» e la pubblicazione su Internet di presentazioni o riviste corredate da fotografie.

In queste diffide, è spesso opinabile che in Svizzera le immagini in questione siano protette dai diritti d'autore. Ciò non toglie che le diffide dalla Germania siano comunque possibili. In caso di dubbio, la decisione spetterebbe a un tribunale. Per questo motivo, per ogni singolo caso bisognerebbe verificare scrupolosamente come reagire correttamente a una simile diffida.

Una reazione sbagliata potrebbe peggiorare la propria posizione giuridica. È (quasi) sempre sbagliato cestinare le diffide. E di norma per liquidare queste diffide non basta presentare le proprie scuse all'avvocato della controparte. E tantomeno serve prendersela con l'avvocato della controparte.

I consigli dell'avvocato Martin Steiger su come procedere correttamente in caso di diffide.

Domanda

La nostra associazione ora è su Facebook. Per rendere più interessante la pagina, desideriamo mettere in rete alcune fotografie delle nostre attività. A volte le persone ritratte sono ben riconoscibili. Dobbiamo prima chiedere il loro consenso? Le fotografie della nostra pagina Facebook possono essere visionate solo da chi ci ha dato l'amicizia.

La risposta

Le fotografie rientrano nei dati personali soggetti a protezione e per principio possono essere utilizzate solo con il consenso delle persone ritratte. Anche se Facebook permette di limitare l'accesso alla propria pagina, si tratta comunque di un mezzo di comunicazione aperto, la cui attrattiva è proprio la sua grande visibilità: un gran numero di persone vede quello che pubblichiamo. È inoltre nell'interesse dell'associazione avere il maggior numero possibile di «amici».

Consiglio pertanto di non pubblicare fotografie senza il consenso delle persone ritratte. La richiesta ai soci è inoltre l'occasione di entrare in contatto con loro.

In generale bisogna usare fotografie in cui le persone sono solo parzialmente riconoscibili oppure mischiate tra la folla. Le foto non possono inoltre recare il nome delle persone ritratte e raffigurare immagini lesive della dignità della persona, né permettere di trarre conclusioni su opinioni politiche o religiose, mostrare consumo di droga o attività criminali, documentare la riscossione degli aiuti sociali ecc.

E naturalmente, su richiesta delle persone ritratte, le fotografie devono essere immediatamente cancellate.

Una model release è una liberatoria legale in forma scritta, normalmente firmata dalla persona ritratta in una fotografia, che autorizza il fotografo/la fotografa o l’associazione a pubblicare l’immagine della persona in questione.

Conviene definire in regolamenti separati i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e il diritto alla propria immagine degli aderenti all’associazione. L’elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Un regolamento delle persone ritratte disciplina l’uso delle immagini che ritraggono gli aderenti all’associazione nonché l’uso di tale materiale da parte dell’associazione.

Conviene definire in regolamenti separati i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e il diritto alla propria immagine degli aderenti all’associazione. L’elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Il regolamento per le rappresentazioni fotografiche disciplina i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e realizzato dagli aderenti all’associazione, ad es. fotografie, videoclip, illustrazioni ecc.

La cooperazione digitale nell’associazione riguarda sia la collaborazione all’interno della direzione, sia l’interazione con i soci o dei soci tra di loro. I media digitali facilitano la condivisione e offrono la possibilità di creare – su basi individuali o collettive – contenuti mediali in forma digitale. La collaborazione digitale comprende l'archiviazione e l'elaborazione dei dati (ad es. Dropbox, Google docs ecc.), i canali di comunicazione come WhatsApp, Slack, le piattaforme dei social media e i tool di pianificazione come Trello e Doodle. I tool per i sondaggi come FindMind o SurveyMonkey permettono di rilevare in ogni momento le esigenze e le idee dei soci. Per i sondaggi in tempo reale durante l’assemblea dei soci è adatto il software interattivo per presentazioni Mentimeter.

Domanda

La nostra associazione ora è su Facebook. Per rendere più interessante la pagina, desideriamo mettere in rete alcune fotografie delle nostre attività. A volte le persone ritratte sono ben riconoscibili. Dobbiamo prima chiedere il loro consenso? Le fotografie della nostra pagina Facebook possono essere visionate solo da chi ci ha dato l'amicizia.

La risposta

Le fotografie rientrano nei dati personali soggetti a protezione e per principio possono essere utilizzate solo con il consenso delle persone ritratte. Anche se Facebook permette di limitare l'accesso alla propria pagina, si tratta comunque di un mezzo di comunicazione aperto, la cui attrattiva è proprio la sua grande visibilità: un gran numero di persone vede quello che pubblichiamo. È inoltre nell'interesse dell'associazione avere il maggior numero possibile di «amici».

Consiglio pertanto di non pubblicare fotografie senza il consenso delle persone ritratte. La richiesta ai soci è inoltre l'occasione di entrare in contatto con loro.

In generale bisogna usare fotografie in cui le persone sono solo parzialmente riconoscibili oppure mischiate tra la folla. Le foto non possono inoltre recare il nome delle persone ritratte e raffigurare immagini lesive della dignità della persona, né permettere di trarre conclusioni su opinioni politiche o religiose, mostrare consumo di droga o attività criminali, documentare la riscossione degli aiuti sociali ecc.

E naturalmente, su richiesta delle persone ritratte, le fotografie devono essere immediatamente cancellate.

Domanda

Cerchiamo sponsor per un sostegno finanziario che permetta alle famiglie con reddito basso di iscrivere i figli al preasilo. La tariffa mensile è spesso un ostacolo insormontabile. Un progetto finanziato con il crowdfunding sarebbe idoneo?

La risposta

Per il finanziamento con il crowdfunding è importante presentare un progetto chiaro e concreto, ad es. progetto denominato «Iscrizione al preasilo per 10 famiglie». Qui non si tratta di cercare singoli sponsor. Con questo crowdfunding tante persone singole versano contributi relativamente piccoli in un fondo che permette ai bambini di 10 famiglie di frequentare il preasilo. In cambio tali persone ricevono un piccolo riconoscimento sotto forma di un prodotto, un evento o un servizio.

Le piattaforme di crowdfunding offrono sostegno, consigli e strumenti per la creazione e la gestione di una campagna di crowdfunding. È tuttavia importante pianificare le risorse di personale e di tempo necessarie per la campagna. Vale la pena di cercare all'interno dell'associazione una persona con dimestichezza nell'uso dei social media e che ha voglia di lanciare una campagna di questo tipo.

Domanda

I nostri soci sono sparsi in tutta la Svizzera e anche oltreconfine. Per molti di loro non è possibile venire all’assemblea. Possiamo organizzare un’assemblea online?

La risposta

I soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea dei soci, alle votazioni e alle elezioni, nonché ai relativi dibattiti. Un’associazione svizzera che ha soci residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare questo diritto. In sostituzione o a complemento dell’assemblea in una sala conferenze, è possibile organizzare online un'assemblea virtuale (ad es. tramite Skype, FaceTime ecc.), oppure uno streaming in diretta dalla sala dell'assemblea, con una chat per la discussione e la votazione. Ciò è ammesso a condizione che tutti i soci ne siano informati per tempo, abbiano accesso a Internet e ricevano la documentazione e i dati di accesso necessari. La forma online sostitutiva deve essere autorizzata anche nello statuto.

Per social media si intendono i media e le tecnologie digitali che permettono agli utenti di comunicare tra di loro e di redigere contenuti mediali, individuali o collettivi. La piattaforma mediale attualmente più conosciuta è Facebook. Altri social media sono google+, twitter, dropbox, flickr, instagram, doodle, whatsApp.