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Supplenza (o rappresentanza)

La supplenza (o rappresentanza) è la delega a terzi dell’agire legalmente vincolante. Se lo statuto lo permette, un socio può designare un supplente che lo rappresenti all’interno dell’assemblea. La direzione può emanare le regole per la rappresentanza dei membri della direzione. Per quanto concerne il diritto di voto durante le sedute, vale tuttavia la regola che possono votare solo i presenti. È importante prevedere dei sostituti anche nell’ambito della ripartizione dei compiti in tutte le mansioni della direzione, affinché quest’ultima possa svolgere integralmente il suo lavoro anche in caso di una prolungata assenza di un membro.
La direzione agisce come organo dell’associazione e le sue decisioni sono vincolanti. La direzione è competente per la gestione delle attività ed è autorizzata a delegarla, trasferendola ad esempio ad un ufficio. Tale ufficio agisce per l’associazione, a nome e per conto della direzione. Le sue decisioni sono vincolanti per l'associazione, come quelle della direzione. L’ufficio è pertanto responsabile delle sue azioni. In linea di massima, ciascun membro della direzione è autorizzato a rappresentare l’associazione verso l'esterno e ad assumere impegni per conto della stessa. Altrimenti l’associazione deve iscriversi nel Registro di commercio e regolare in quella sede il diritto di rappresentanza.