Glossario
segna questa pagina
Supplenza (o rappresentanza) all'assemblea dei soci
La supplenza (o rappresentanza) è la delega a terzi dell’agire legalmente vincolante. Se lo statuto lo permette, un socio può designare un supplente che lo rappresenti all’interno dell’assemblea. Lo statuto può specificare nel dettaglio le modalità di rappresentanza: ad es. procura scritta, numero di rappresentanze consentite per ciascun membro ecc. Il comitato direttivo può emanare le regole per la rappresentanza dei suoi membri. Fehlender Text in det deutschen Version: Per quanto concerne il diritto di voto durante le sedute, vale tuttavia la regola che possono votare solo i presenti. È importante prevedere dei sostituti anche nell’ambito della ripartizione dei compiti in tutte le mansioni del comitato direttivo, affinché quest’ultimo possa svolgere integralmente il suo lavoro anche in caso di una prolungata assenza di un membro.
Il comitato direttivo agisce come organo dell’associazione e le sue decisioni sono vincolanti. Il comitato direttivo è competente per la gestione delle attività ed è autorizzato a delegarla, trasferendola ad esempio ad un ufficio. Tale ufficio agisce per l’associazione, a nome e per conto del comitato direttivo. Le sue decisioni sono vincolanti per l'associazione, come quelle del comitato direttivo. L’ufficio è pertanto responsabile delle sue azioni. In linea di massima, ciascun membro del comitato direttivo è autorizzato a rappresentare l’associazione verso l'esterno e ad assumere impegni per conto della stessa. Altrimenti l’associazione deve iscriversi nel Registro di commercio e regolare in quella sede il diritto di rappresentanza.
Il comitato direttivo agisce come organo dell’associazione e le sue decisioni sono vincolanti. Il comitato direttivo è competente per la gestione delle attività ed è autorizzato a delegarla, trasferendola ad esempio ad un ufficio. Tale ufficio agisce per l’associazione, a nome e per conto del comitato direttivo. Le sue decisioni sono vincolanti per l'associazione, come quelle del comitato direttivo. L’ufficio è pertanto responsabile delle sue azioni. In linea di massima, ciascun membro del comitato direttivo è autorizzato a rappresentare l’associazione verso l'esterno e ad assumere impegni per conto della stessa. Altrimenti l’associazione deve iscriversi nel Registro di commercio e regolare in quella sede il diritto di rappresentanza.

