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Statuto

Lo statuto è l'ordinamento di base dell'associazione. Costituisce il diritto interno, cui i soci e la direzione devono attenersi. Lo statuto è approvato dai soci durante l’assemblea costitutiva. Ogni modifica deve essere approvata dall’assemblea dei soci. Lo statuto deve essere redatto in forma scritta. Definisce lo scopo dell’associazione, i suoi organi e la forma di organizzazione e finanziamento. In base al tipo di associazione, lo statuto sarà più o meno ampio e dettagliato. Statuto e legge (articoli da 60 a 79 CC) sono in stretta correlazione. La legge stabilisce in linea di principio le modalità di funzionamento un'associazione e gli aspetti minimi da regolamentare. Alcune disposizioni di legge servono da supporto nel caso di norme statutarie carenti. Tali disposizione possono essere modificate e adattate alle esigenze della singola associazione. Altre disposizioni sono invece cogenti, ossia devono essere assolutamente rispettate.
Domanda

Quali elementi deve considerare un'associazione che intende modificare lo statuto?

La risposta

Un'associazione desidera darsi un nuovo scopo, un nuovo nome oppure acquisire nuovi soci donatori. Simili cambiamenti richiedono una modifica dello statuto sociale.

La revisione dello statuto è di competenza dell'assemblea dei soci, eventualmente con la maggioranza qualificata dei votanti. Per modifiche importanti dello statuto, che fanno prevedere accese discussioni, vale la pena di convocare un'assemblea dei soci straordinaria dedicata esclusivamente a questo tema. La direzione invia ai soci le proposte di modifica insieme alla convocazione, entro il termine prescritto dallo statuto. In caso di una revisione totale o di modifiche di grande portata è utile una rappresentazione sinottica (versione in vigore giustapposta al nuovo testo).

Durante l'assemblea dei soci le norme da rivedere vengono discusse separatamente. Alla fine si votano tutte insieme. Dopo l'assemblea, con l'invio del verbale le modifiche del nome e dello scopo sociale devono essere comunicate anche ai soci che erano assenti. Se un socio non è d'accordo con la modifica dello scopo sociale, in base all'art. 74 CC può uscire dall'associazione. Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, è necessario notificare la modifica del nome e dello scopo. È consigliabile informare anche i principali sostenitori finanziari prima dell'invio del successivo rapporto annuale.