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Scopo

L’associazione ha e deve avere uno scopo che ne giustifica la fondazione. Lo scopo può essere scelto liberamente nel quadro della legge e deve essere descritto nello statuto (articolo sullo scopo).

Lo scopo principale dell'associazione non può essere di natura economica. L’associazione persegue uno scopo ideale, ossia si dedica ad attività benefiche, artistiche, politiche, o altro che non siano però di natura economica.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

L’articolo sullo scopo definisce nello statuto lo scopo dell’associazione, l’esigenza e il motivo per cui è stata fondata e qual è il suo obiettivo. L’articolo sullo scopo dovrebbe essere palese e preciso, per permettere all’associazione di svilupparsi ulteriormente e agli interessati di capire immediatamente la natura dell'associazione.

L’associazione deve avere uno scopo. Lo scopo è il motivo per cui è stata fondata. Lo scopo è scelto liberamente nel quadro della legge ed è descritto nello statuto (articolo sullo scopo). L’associazione persegue uno scopo ideale, dedicandosi ad attività politiche, religiose, artistiche, benefiche o altre che non siano però di natura puramente economica. Lo scopo principale dell'associazione non può essere di natura economica.

I soci riuniti in assemblea possono decidere un cambiamento dello scopo. A tal fine lo statuto prevede di solito una maggioranza qualificata di, ad esempio, i due terzi. I soci che non sono d’accordo non sono obbligati ad accettare il cambiamento e possono uscire immediatamente dall’associazione. Possono anche contestare il cambiamento dello scopo in virtù dell’articolo 74 CC: «a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale».

Domanda

Nella direzione è sorta una controversia su quanti anni ha la nostra associazione. L'associazione è stata fondata 19 anni fa. Cinque anni fa ha cambiato nome, lo scopo è stato leggermente modificato e l'intera direzione è stata rinnovata. L'attuale presidente sostiene che l'associazione ha 5 anni e non 19. Chi ha ragione?

La risposta

Il nome dell'associazione è parte integrante dello statuto ed è generalmente menzionato nel primo articolo, insieme allo scopo. Lo statuto può essere modificato e pertanto anche il nome e lo scopo. Al riguardo, nell'art. 74 CC la legge afferma tuttavia che a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale. In caso di cambiamento dello scopo (non di un semplice adeguamento), un socio può dunque uscire immediatamente dall'associazione. Quest'ultima rimane però in essere.

La vostra associazione non è mai stata sciolta e dunque esiste dal momento della fondazione. Di conseguenza, l'anno prossimo potete festeggiare il 20o anniversario dell'associazione.

Domanda

Quali elementi deve considerare un'associazione che intende modificare lo statuto?

La risposta

Un'associazione desidera darsi un nuovo scopo, un nuovo nome oppure acquisire nuovi soci donatori. Simili cambiamenti richiedono una modifica dello statuto sociale.

La revisione dello statuto è di competenza dell'assemblea dei soci, eventualmente con la maggioranza qualificata dei votanti. Per modifiche importanti dello statuto, che fanno prevedere accese discussioni, vale la pena di convocare un'assemblea dei soci straordinaria dedicata esclusivamente a questo tema. La direzione invia ai soci le proposte di modifica insieme alla convocazione, entro il termine prescritto dallo statuto. In caso di una revisione totale o di modifiche di grande portata è utile una rappresentazione sinottica (versione in vigore giustapposta al nuovo testo).

Durante l'assemblea dei soci le norme da rivedere vengono discusse separatamente. Alla fine si votano tutte insieme. Dopo l'assemblea, con l'invio del verbale le modifiche del nome e dello scopo sociale devono essere comunicate anche ai soci che erano assenti. Se un socio non è d'accordo con la modifica dello scopo sociale, in base all'art. 74 CC può uscire dall'associazione. Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, è necessario notificare la modifica del nome e dello scopo. È consigliabile informare anche i principali sostenitori finanziari prima dell'invio del successivo rapporto annuale.

Oltre a una sezione generale e ai diversi tipi di contratto, il Codice delle obbligazioni contiene le norme per le persone giuridiche che perseguono uno scopo economico.

Domanda

Io e il mio partner lavoriamo nel settore terapeutico. Vorremmo spostare il fulcro della nostra offerta nel campo delle persone con disabilità. A questo scopo pensiamo di fondare un'associazione. Ho letto che per un'associazione bastano due persone. Io e il mio partner possiamo costituire l'associazione e lavorare come terapisti per conto dell'associazione?

La risposta

Un'associazione non può avere un fine economico (art. 60 CC). Se si propone di consentire ai soci di conseguire un reddito professionale o una parte di esso, l'associazione ha un fine economico. L'associazione gode di un trattamento preferenziale in materia di imposte e responsabilità. Qualsiasi tentativo di aggirare le norme vigenti è pertanto punibile. Nella vostra situazione, occorre scegliere un'altra forma giuridica oppure organizzare l'associazione in modo diverso.

In linea di principio le associazioni sono però autorizzate ad assumere personale per raggiungere i loro fini non economici. Ai sensi dell'art. 68 del Codice civile svizzero, tuttavia, i soci devono astenersi dalle risoluzioni che riguardano loro stessi, il coniuge o convivente e i parenti stretti. Nel vostro caso ciò significa che lei, nella sua funzione di rappresentante dell'associazione, non può incaricare se stessa o il suo partner di prestare le terapie, né auto-assumersi come terapista. 

Sarebbe tuttavia possibile formulare un fine idealistico o caritatevole come scopo dell'associazione (ad es. la riduzione dei costi per le persone interessate). E poi cercare persone che hanno a cuore l'offerta per disabili e che sono disposte ad assumersi la responsabilità di membri della Direzione dell'associazione da fondare. In qualità di organo esecutivo, la Direzione potrebbe assumervi o assegnarvi l'incarico di prestare terapie per conto dell'associazione. Voi stessi potreste essere rappresentati nella Direzione con funzioni consultive. 

La forma organizzativa dell’associazione non può essere finalizzata in primo luogo al perseguimento di uno scopo economico. Un’associazione non può svolgere un’attività unicamente commerciale, ma deve avere uno scopo ideale. Per raggiungere lo scopo ideale, è tuttavia permesso svolgere anche un’attività commerciale. Le forme organizzative previste dal Codice delle obbligazioni (CO) per il perseguimento di uno scopo economico sono la società semplice, la società in nome collettivo, la società a garanzia limitata, la cooperativa e la società anonima. Sotto l'aspetto giuridico, queste forme organizzative sono più idonee per lo scopo economico, finalizzato al guadagno finanziario e alla realizzazione di un utile.

Domanda

Quando per un progetto conviene scegliere la forma giuridica di un'associazione orientata al profitto, in luogo di una S.a.g.l. o una SA?

La risposta

Secondo il diritto svizzero (art. 60 segg. CC), le associazioni non possono avere scopi economici. L'associazione persegue scopi ideali, non economici e non può procurare ai soci vantaggi economici.

Uno scopo economico sussiste quando l'attività dell'associazione è finalizzata a procurare ai soci un vantaggio economico-monetario, ad es. mediante il versamento di un salario o la distribuzione di un utile. Il fattore decisivo non sono lo statuto o altri regolamenti dell'associazione, ma l'attività effettiva dell'associazione. In relazione ai mezzi finanziari necessari per il raggiungimento del suo obiettivo ideale, un'associazione può tuttavia senz'altro svolgere un'attività economica. Può assumere del personale e svolgere un'attività di tipo commerciale. In quest'ultimo caso, deve iscriversi nel registro di commercio. Altrimenti l'iscrizione è facoltativa.

Le associazioni che fin dal momento della fondazione perseguono uno scopo economico non consentito non possono essere istituite in modo giuridicamente valido. Le associazioni che solo in un secondo tempo perseguono uno scopo non consentito o che svolgono un'attività volta al raggiungimento di un mix di scopi non consentiti rischiano di doversi sciogliere, oppure – in un caso di responsabilità civile – di vedersi disconosciuta la forma giuridica di associazione.

Articolo specializzato sul tema

Un’associazione ha uno scopo misto, quando oltre allo scopo ideale ha anche uno scopo economico. Se lo scopo economico rimane subordinato allo scopo ideale, la forma di associazione è ammessa.

L’associazione deve avere uno scopo. Lo scopo è il motivo per cui è stata fondata. Lo scopo è scelto liberamente nel quadro della legge ed è descritto nello statuto (articolo sullo scopo). L’associazione persegue uno scopo ideale, dedicandosi ad attività politiche, religiose, artistiche, benefiche o altre che non siano però di natura puramente economica. Lo scopo principale dell'associazione non può essere di natura economica.

Un’associazione deve avere uno scopo ideale, uno scopo economico è escluso. L’associazione non deve pertanto perseguire un utile materiale, ma valori ideali come l’unione, un ambiente migliore, obiettivi sociali, sportivi o culturali.

Un’associazione che ha un’attività improntata a un atteggiamento di fondo sempre contrario alla legge ha uno scopo illegale e deve essere sciolta, indipendentemente dallo scopo ufficiale definito nello statuto.

Un’associazione che ha uno scopo illecito o immorale può essere sciolta per legge. A prescindere dallo scopo definito nello statuto, è fondamentale il comportamento degli organi. Per comportamento immorale si intende un comportamento contrario al buoncostume e all’etica. Può ad es. trattarsi di una setta che limita eccessivamente la libertà personale o un’organizzazione finalizzata a procurarsi fondi per bustarelle.

Un’associazione ha uno scopo misto, quando oltre allo scopo ideale ha anche uno scopo economico. Se lo scopo economico rimane subordinato allo scopo ideale, la forma di associazione è ammessa.