al servizio delle associazioni

Documenti di fondazione

Per fondare un’associazione è necessario indire un’assemblea costitutiva, durante la quale le persone interessate (soci fondatori) esprimono la volontà di fondare l’associazione e approvano lo statuto formulato per iscritto. Lo statuto descrive lo scopo, i mezzi e l’organizzazione dell’associazione.

Il verbale dell’assemblea costitutiva fonda l’associazione come ente giuridico indipendente, ossia come persona giuridica. L’associazione ha capacità di agire non appena i suoi organi sono designati, ossia quando è nominata la direzione.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

La base per la fondazione di un’associazione è la volontà di un gruppo di persone di scegliere la forma associativa per raggiungere uno scopo comune. Le persone interessate devono documentare la loro volontà associativa (atto costitutivo, soci fondatori) e l’assemblea costitutiva deve approvare lo statuto, stilato in forma scritta, in cui sono descritti lo scopo, i mezzi e l’organizzazione dell’associazione. Per fondare un’associazione bastano due persone. Il verbale dell’assemblea costitutiva fonda l’associazione come persona giuridica a tutti gli effetti. L’associazione ha capacità di agire non appena i suoi organi sono designati, ossia quando è eletta la direzione. Un’associazione può anche avere un solo organo: la direzione. Lo statuto può tuttavia prevedere un numero minimo di soci. Hanno l’obbligo di iscriversi nel Registro di commercio solo le associazioni che svolgono una cosiddetta attività di tipo commerciale.

Domanda

Quanti soci fondatori sono necessari per fondare un'associazione? Una persona singola può fondare un'associazione?

La risposta

Conformemente all'art. 60 CC, le associazioni sono «unioni corporative». Una persona non può dunque fondare da sola un'associazione, poiché non può formare un'unione con se stessa. Due persone sono il numero minimo indispensabile.

Sconsigliamo tuttavia di fondare e gestire un'associazione con solo due persone. Ci sono sempre decisioni da prendere, già al momento della fondazione. Nelle situazioni di parità, due persone non possono deliberare. Dal termine stesso di «associazione» si capisce che si tratta di un gruppo e che una singola persona non può costituire un'associazione.

Il verbale costitutivo informa sulle persone presenti all’assemblea costitutiva e sull’atto costitutivo, ossia sulla decisione di unirsi per fondare un’associazione. Conferma l’approvazione dello statuto e l’elezione della direzione (ed eventualmente dell’ufficio di revisione). Lo statuto deve essere firmato se l’associazione sarà iscritta nel Registro di commercio. Il verbale costitutivo riporta i nomi dei soci fondatori e la firma della persona che lo ha redatto, eventualmente anche del/della presidente.

L’anno sociale è anche detto anno di esercizio o esercizio finanziario. Di solito coincide con l’anno civile, e ciò ha molti vantaggi. Può però iniziare o terminare anche in un altro mese, ma sempre in un arco di tempo di dodici mesi. L’anno sociale ha come perno l’assemblea dei soci. In vista di quest’ultima, occorre definire le attività previste per il futuro. Nell’ambito dell’assemblea dei soci bisogna altresì presentare un rapporto sull’attività dell’anno precedente.

Per aprire un conto a suo nome, l'associazione deve compilare il relativo formulario presso la posta o la banca e inoltrarlo insieme al verbale costitutivo, allo statuto e ai nomi delle persone aventi diritto di firma.

Le associazioni sono organizzazioni incentrate sulla persona, diversamente dalle Fondazioni o dalle società anonime che sono incentrate sul capitale.

Anche nel settore delle associazioni esiste una sorta di diritto consuetudinario. Se da parecchio tempo determinate cose si fanno in un certo modo pur non essendo regolate da disposizioni statutarie, si parla di consuetudine, che significa prassi o usanza.

Domanda

Abbiamo appena fondato un'associazione per il tempo libero. Lo statuto della nuova associazione è già stato redatto. Dove bisogna registrare un'associazione di pubblica utilità?

La risposta

Per principio in Svizzera non è obbligatorio registrare le associazioni. Un'associazione ha piena legittimità operativa non appena si è dotata di uno statuto scritto e ha redatto il verbale di fondazione.

In alcuni cantoni le associazioni devono sempre annunciarsi all'amministrazione delle contribuzioni (indipendentemente dal fatto che siano soggette alle imposte o esentasse in virtù dei limiti di esenzione). Al momento si tratta dei Cantoni di Berna e Lucerna. Informati sul sito Internet della Divisione cantonale delle contribuzioni. 

Un'associazione può registrarsi volontariamente nel Registro di commercio del proprio Cantone. La registrazione è obbligatoria se, per conseguire il suo scopo, l'associazione svolge un'attività di tipo commerciale e se è soggetta all'obbligo di revisione. Per far conoscere l'offerta ai/alle potenziali utenti, l'associazione dovrebbe ovviamente informare in maniera adeguata i Comuni e gli uffici preposti del suo bacino d'utenza.

L’esercizio dei diritti civili significa la capacità di acquisire diritti e di contrarre obblighi. L’esercizio dei diritti civili dell’associazione compete alla direzione. L’elezione della direzione è la premessa per la sua capacità di agire.

È importante scegliere la corretta forma giuridica per la realizzazione dello scopo dell'associazione. Per scopi ideali e non economici le forme giuridiche più adatte sono l’associazione, la fondazione ed eventualmente la società semplice. Per scopi commerciali sono adatte la s.a.g.l., la società anonima, la cooperativa o la ditta individuale. Il nostro strumento di lavoro «Le diverse forme giuridiche» fornisce una panoramica delle principali forme giuridiche in Svizzera.

In caso di una procedura giudiziaria contro un'associazione, il foro competente è quello del luogo dove ha sede l'associazione.

Fanno parte del gruppo target di un’associazione le persone beneficiarie dell’attività sociale o le persone che ne sostengono gli obiettivi. È opportuno conoscere bene il gruppo target, per strutturare adeguatamente l'offerta e le richieste dell’associazione.

La libertà farsi un’opinione personale e di esprimerla è un diritto fondamentale anche nel settore delle associazioni. Non deve essere soggetta ad alcun limite, ma può essere regolamentata. Chi desidera esprimersi in merito a una tema durante l'assemblea dei soci, deve rispettare l’ordine del giorno.

Le linee direttrici descrivono i valori che stanno alla base di un’organizzazione. Servono all’informazione, interna ed esterna, e rispondono a domande come: chi siamo, che cosa facciamo, perché lo facciamo e come lo facciamo. La messa a punto in comune delle linee direttrici (processo di elaborazione delle linee direttrici) è altrettanto importante del documento finale. Solo da questo processo l’organizzazione trarrà un reale beneficio. Linee direttrici ben elaborate sono adatte all’uso quotidiano.

La persona giuridica è un entità giuridica autonoma, un’unione di persone organizzate corporativamente. Può far valere diritti e doveri come una persona fisica e agisce per mezzo dei suoi organi. Quando l’associazione è stata debitamente fondata, con l’assemblea costitutiva e lo statuto, ha lo status di persona giuridica e agisce attraverso i suoi organi: l’assemblea dei soci e la direzione.

L’associazione ha lo status di persona giuridica dal momento della sua fondazione ordinaria, ossia non appena i soci fondatori hanno tenuto l’assemblea costitutiva e approvato lo statuto presentato in forma scritta. A quel punto l’associazione è una persona giuridica con diritti e doveri. Ha facoltà di agire non appena ha eletto i suoi organi. La capacità giuridica dell’associazione termina alla fine della procedura di liquidazione.

Il rapporto tra l’associazione e i soci è un rapporto giuridico, come anche il rapporto tra i membri della direzione e l’associazione. Il rapporto giuridico determina le relazioni giuridiche tra gli interessati ed è disciplinato dalla legge e dallo statuto.

Diversamente da altri paesi, la Svizzera non prevede liste nazionali delle associazioni. Numerosi Comuni mettono a disposizione sul loro sito Internet una lista con le associazioni presenti a livello locale.

Un’associazione che ha uno scopo illecito o immorale può essere sciolta per legge. A prescindere dallo scopo definito nello statuto, è fondamentale il comportamento degli organi. Per comportamento immorale si intende un comportamento contrario al buoncostume e all’etica. Può ad es. trattarsi di una setta che limita eccessivamente la libertà personale o un’organizzazione finalizzata a procurarsi fondi per bustarelle.

La sede dell’associazione è per così dire il suo domicilio. La sede è sempre un comune politico. Può essere scelta liberamente e di solito è menzionata nello statuto. Altrimenti la sede si trova dove è gestita l’associazione. Nello statuto la sede dell’associazione può anche essere legata al domicilio del/della presidente o del segretariato e pertanto cambiare nel tempo. In questo caso si tratta di una sede libera. La sede dell’associazione è anche il foro giudiziario e il domicilio fiscale. Se l’associazione deve o desidera iscriversi nel Registro di commercio, lo deve fare presso l’ufficio competente del luogo dove ha sede l’associazione. L’indirizzo dell’associazione (domicilio legale) può essere indipendente dalla sede.

L’associazione è un’unione di persone. Lo status di socio è il rapporto giuridico tra il socio e l’associazione. A seconda dello statuto, si diventa soci attraverso la decisione di ammissione presa dall'assemblea dei soci o dalla direzione. I soci hanno diritti e doveri. Possono uscire dall’associazione, nel rispetto del termine di preavviso previsto nello statuto. Se lo statuto non prevede un termine di preavviso, per legge si applica un termine di sei mesi per la fine dell’anno di esercizio o dell’anno civile.

Domanda

Un'associazione è autorizzata a non prelevare le quote sociali?

La risposta

Sì, un'associazione non deve necessariamente prelevare le quote sociali. Conformemente all'art. 71 CC, l'associazione può richiedere le quote sociali solo se espressamente previste nello statuto. Lo statuto può stabilire un importo minimo o massimo da versare, oppure una fascia di oscillazione. Da quando la responsabilità dei soci è stata esclusa per legge, non è più necessario definire un importo preciso nello statuto.

La fissazione di un importo fisso nello statuto non è raccomandabile, altrimenti per ogni cambiamento è necessaria un modifica dello statuto.

In base allo statuto, i soci assumono determinate cariche all’interno dell’associazione.

Domanda

Il nostro statuto prevede che la convocazione dell'assemblea dei soci avvenga per iscritto. Possiamo convocarla anche per e-mail?

La risposta

La convocazione di un'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 64 CC deve aver luogo secondo quanto previsto dallo statuto e/o eventualmente da una determinata pratica in uso nell'associazione. Se la convocazione è finora sempre avvenuta per lettera, un improvviso ricorso alla posta elettronica potrebbe essere contestato, se la convocazione non giunge a tutti i soci. È essenziale che tutte le persone aventi diritto a partecipare siano messe al corrente in buona fede e in tempo utile per poter partecipare.

Consigliamo pertanto di formulare con precisione nello statuto le modalità di convocazione. Vi sono varie possibilità di convocazione: per lettera, per e-mail, con un avviso nella bacheca dell'associazione, con un'inserzione sul giornale o sull'organo dell'associazione ecc.

La legge non prescrive una modalità per l'esercizio del diritto di mozione, nemmeno per la richiesta di un'assemblea dei soci straordinaria. Se lo statuto non prevede altrimenti, per le mozioni sono pertanto ammessi anche altri strumenti: e-mail, telefono ecc.
 

Lo statuto può prevedere che la direzione non sia eletta dall’assemblea dei soci, ma da un altro organo, ad es. dalla direzione stessa. La cooptazione è la nomina di un nuovo membro di un organo da parte dei membri che ne fanno già parte.

Domanda

Un membro della direzione della nostra associazione ha dato le dimissioni, poiché si trasferisce in un'altra regione. Il suo mandato quadriennale scade però solo tra più di un anno e mezzo. La persona interessata può lo stesso dare le dimissioni? Possiamo eventualmente designare una nuova persona fino alla prossima assemblea dei soci, per mantenere operativa la direzione?

La risposta

Capita abbastanza spesso che un membro della direzione non possa o non voglia portare a termine il mandato. Il diritto di dimettersi è riconosciuto anche ai membri della direzione. Se le dimissioni sono per la fine dell'anno dell'associazione, le elezioni suppletive di solito hanno luogo durante la successiva assemblea dei soci.

Se un membro della direzione si dimette nel corso dell'anno e la sua uscita non causa troppi problemi, si può attendere fino alla successiva assemblea dei soci. Se viceversa, per proseguire l'attività, la direzione ha assolutamente bisogno di un sostituto, è sicuramente un vantaggio se lo statuto prevede la cosiddetta cooptazione, ossia la possibilità per la direzione di designare di propria iniziativa il sostituto o la sostituta. Il relativo articolo reciterà ad es.: «I posti vacanti venutisi a creare nel corso dell'esercizio possono essere occupati da persone scelte dalla direzione, fino alla conferma da parte dell'assemblea dei soci». Se lo statuto sociale non prevede questa possibilità, la direzione può organizzare le elezioni nell'ambito di un'assemblea dei soci straordinaria. In alternativa deve verificare la possibilità di cavarsela senza sostituzioni. Comunque sia, il membro della direzione dimissionario deve provvedere al passaggio accurato delle consegne.

Domanda

Desidero costituire un’associazione svizzera insieme a persone residenti all’estero. Queste persone possono essere soci fondatori e sono eleggibili a una carica?

La risposta

Le persone residenti all’estero possono essere soci fondatori, membri della direzione e/o futuri soci di un’associazione con sede in Svizzera. Un’associazione domiciliata in Svizzera è regolata dagli artt. 60 segg. CC e può essere fondata come tale, se ha un legame con la Svizzera: raggio d’azione (anche) in Svizzera, aperta (anche) a soci dalla Svizzera. Le associazioni operanti a livello internazionale dovrebbero avere almeno un membro della direzione domiciliato in Svizzera.

Un’associazione svizzera che ha soci o membri della direzione residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare i corrispondenti diritti e i doveri. La seduta della direzione/l’assemblea dei soci può essere tenuta online (ad es. tramite Skype), se tutti i membri/soci ne sono informati per tempo e hanno ricevuto la documentazione e i dati di accesso ecc. Lo statuto dell’associazione deve consentire di tenere online l’assemblea (o anche la seduta della direzione).

Lo statuto può stabilire l’obbligo dei soci di effettuare versamenti aggiuntivi (suppletivi) nell’associazione, oltre alla quota sociale, nel caso in cui i fondi non bastassero a coprire i debiti dell’associazione. La maggioranza degli statuti esclude espressamente l’obbligo dei versamenti suppletivi. Dal 1° giugno 2005 non esiste più l'obbligo legale dei versamenti suppletivi, ma se necessario lo statuto lo può ancora prevedere.

Durante le assemblee dei soci e le sedute della direzione, i soci e i membri devono prendere conoscenza di tutta una serie di questioni. È sufficiente esserne informato. Eventuali successive discussioni o decisioni (votazioni) avvengono in sedute posteriori. Esempio: a seconda dello statuto, l’assemblea dei soci prende conoscenza del preventivo o lo approva in votazione.

Domanda

La nostra direzione lavora molto, senza ricevere nessuna indennità. Ai singoli membri della direzione possiamo almeno condonare la quota sociale annua?

La risposta

In linea di principio tutti i membri dell'associazione hanno gli stessi diritti e doveri. E ciò vale anche per il versamento annuale della quota sociale. Si può fare un'eccezione solo se lo statuto prevede una disposizione di questo genere. Ad esempio: «La direzione e i soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versare la quota sociale».

Domanda

Stiamo per fondare un'associazione che intende lanciare una nuova disciplina sportiva nel Comune. Nello statuto possiamo scrivere che in caso di scioglimento dell'associazione il ricavo della liquidazione venga gestito dal Comune? (Nel caso in cui venga fondata un'altra associazione con gli stessi obiettivi). L'articolo sulla liquidazione deve specificare che gli atti dell'associazione siano consegnati al Comune per archiviazione?

La risposta

Per principio lo statuto non dovrebbe contenere disposizioni che interessano anche terzi, se questi ultimi non hanno dato il loro esplicito consenso a una simile norma. In concreto, significa che bisogna chiedere al Comune se è d'accordo di gestire il ricavo della liquidazione e di archiviare gli atti dell'associazione.

La supplenza (o rappresentanza) è la delega a terzi dell’agire legalmente vincolante. Se lo statuto lo permette, un socio può designare un supplente che lo rappresenti all’interno dell’assemblea. La direzione può emanare le regole per la rappresentanza dei membri della direzione. Per quanto concerne il diritto di voto durante le sedute, vale tuttavia la regola che possono votare solo i presenti. È importante prevedere dei sostituti anche nell’ambito della ripartizione dei compiti in tutte le mansioni della direzione, affinché quest’ultima possa svolgere integralmente il suo lavoro anche in caso di una prolungata assenza di un membro. La direzione agisce come organo dell’associazione e le sue decisioni sono vincolanti. La direzione è competente per la gestione delle attività ed è autorizzata a delegarla, trasferendola ad esempio ad un ufficio. Tale ufficio agisce per l’associazione, a nome e per conto della direzione. Le sue decisioni sono vincolanti per l'associazione, come quelle della direzione. L’ufficio è pertanto responsabile delle sue azioni. In linea di massima, ciascun membro della direzione è autorizzato a rappresentare l’associazione verso l'esterno e ad assumere impegni per conto della stessa. Altrimenti l’associazione deve iscriversi nel Registro di commercio e regolare in quella sede il diritto di rappresentanza.

Domanda

Abbiamo intenzione di inserire nello statuto la possibilità di esprimere il voto per iscritto, invece di tenere l'assemblea dei soci. Di cosa bisogna tener conto?

La risposta

L'articolo 66 cpv. 2 CC recita: «L’annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand’anche non sia stata tenuta un’assemblea». Ciò significa che tutti i soci devono partecipare alla votazione per iscritto ed approvare la proposta.
Inoltre la possibilità di deliberare per iscritto può essere disciplinata nello statuto. Può ad esempio essere formulata in questo modo: «La decisione tramite circolazione degli atti (lettera, e-mail o piattaforma di voto elettronica) è ammessa (in casi eccezionali motivati)».
Le decisioni prese per iscritto hanno tuttavia un grosso svantaggio: diversamente da quanto accade in un'assemblea in presenza, non possono essere oggetto di discussione. Le mozioni concernenti i punti all'ordine del giorno (proposte di modifica o controproposte) oppure le proposte di elezione aggiuntive devono essere presentate in anticipo. Sconsigliamo pertanto di sostituire in modo permanente l'assemblea in presenza con la deliberazione per iscritto.
Se tuttavia un'associazione sceglie la deliberazione per iscritto, è importante attenersi alle disposizioni statutarie: termine di convocazione, quorum di presenza (quorum di partecipazione), maggioranze richieste. L'associazione deve garantire che il socio avente diritto voti personalmente e una sola volta, ad esempio apponendo la sua firma sulla scheda di voto. Le decisioni della votazione per iscritto devono essere fissate in un verbale sintetico, comprese le informazioni sul numero di voti espressi e sulle modalità di voto. Altrettanto importante è garantire la protezione dei dati.

L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Normalmente ha luogo una volta all’anno (assemblea ordinaria o statutaria). L’assemblea dei soci è il legislativo dell’associazione. Emana e modifica lo statuto, elegge le direzione e gli altri organi previsti dallo statuto (ad es. l’ufficio di revisione) e nomina i gruppi di lavoro e le commissioni. Esercita il controllo sulla direzione, verificando e approvando (o eventualmente respingendo) il rapporto annuale (relazione d’esercizio), compresi i conti annuali. Con l’approvazione, l’assemblea dà scarico (discarico) alla direzione. A seconda dello statuto, all’assemblea dei soci possono competere altre mansioni che non sono state assegnate a un altro organo. Anche lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’assemblea dei soci. I soci devono ricevere per tempo la convocazione all’assemblea e hanno diritto a presentare delle proposte. Possono prendere la parola in merito ai temi all'ordine del giorno, partecipare al dibattito e/o presentare controproposte. I soci possono richiedere la convocazione di un’assemblea. Per legge è sufficiente che ne faccia richiesta un quinto dei soci.

Domanda

Tutti i documenti della nostra associazione parlano di assemblea dei soci. Secondo un socio la definizione corretta dovrebbe invece essere assemblea generale. Chi ha ragione?

La risposta

Il termine «assemblea generale» è in effetti più frequente di «assemblea dei soci» o «assemblea sociale». Il diritto delle associazioni non usa questo termine, ma parla di «assemblea sociale» o semplicemente di «assemblea». Gli articoli 64 - 69 CC (Codice civile) disciplinano l'organizzazione delle associazioni al capitolo I «Assemblea sociale». In francese anche nel Codice civile si parla invece di «assemblée générale».

Nel Codice delle obbligazioni (CO) il termine «assemblea generale» è usato in relazione alle società anonime e alle cooperative. Mentre un'associazione è orientata alle persone – anche nell'assemblea dei soci – la società anonima pone l'accento sul capitale e nell'assemblea generale riunisce gli azionisti.

Gli statuti delle associazioni che parlano di «assemblea generale» non sono però per questo meno validi.

La direzione gestisce le attività dell’associazione per conto dell’assemblea dei soci. È l'organo di gestione delle attività. Quale potere esecutivo dell'associazione sviluppa e applica la strategia dell’associazione. È responsabile dell’adempimento dello scopo sociale, della strategia e del controllo, dell’organizzazione dell’attività o dell’azienda, dell’acquisizione e dell’utilizzo dei mezzi finanziari, della stesura del rapporto e dell’allestimento dei conti all’attenzione dell’assemblea dei soci. Un’associazione può affidare la gestione dell’attività a un ufficio o a un segretariato. In questo caso la direzione è responsabile della vigilanza. La direzione è eletta dall’assemblea dei soci, alla quale deve rendere conto mediante il rapporto annuale. I compiti e le competenze della direzione sono definiti dalla legge, dallo statuto e dalle risoluzioni sociali. La legge non prescrive né un numero minimo di membri della direzione, né settori obbligatori all'interno della direzione. Lo statuto può invece prevedere un numero minimo o massimo di membri e i settori all'interno della direzione.

La direzione è l’organo esecutivo dell’associazione. Ha il compito di amministrare l’attività dell’associazione e l’associazione stessa. È responsabile della gestione dell’associazione conformemente al suo scopo, nonché di un’adeguata organizzazione. Svolge mansioni direttive anche nei confronti del personale. In presenza di un’azienda o di un segretariato, la mansione direttiva si limita alla messa a punto e alla sorveglianza del rispetto delle linee guida strategiche in tutte le questioni.

La direzione gestisce le attività dell’associazione in maniera conforme alla legge. È l'organo di gestione. Può delegare la gestione delle attività a un segretariato, a un’azienda o alla direzione di quest’ultima, ma mantiene sempre la responsabilità finale.

Domanda

L’associazione può essere composta solo dai membri della direzione?

La risposta

Un'associazione può non avere altri soci oltre ai membri della direzione. In questo caso l’assemblea dei soci è composta dai membri della direzione. È importante che anche una cosiddetta «associazione limitata ai membri della direzione» si attenga alle disposizioni previste dal diritto d’associazione: convocazione dell’assemblea, elezioni, procedure democratiche, obblighi di ricusazione ecc. Nel caso di un’associazione limitata ai membri della direzione è indispensabile nominare 1 o 2 revisori per la revisione dei conti, quale controllo e garanzia per la direzione che non può dare discarico a se stessa.  

Lo statuto può stabilire che la direzione decide in merito all’accettazione dei soci. In tal modo la direzione decide se accettare altri soci o rimanere un'associazione limitata ai membri della direzione.

Gli organi sono le istanze che agiscono per l’associazione: l’assemblea dei delegati è l’organo supremo, la direzione è l’organo direttivo, i revisori costituiscono l’ufficio per il controllo dei conti. Quale persona giuridica, l’associazione agisce attraverso i suoi organi.

L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione, al di sopra anche della direzione. Oltre all’elezione della direzione, le competono la modifica dello statuto e l’assegnazione degli incarichi alla direzione. È destinataria del rapporto delle attività della direzione, alla quale dà (o eventualmente non dà) scarico (discarico). Nella struttura democratica dell’associazione, l’assemblea dei soci è il legislativo, poiché emana lo statuto.

Numerose associazioni si avvalgono di collaboratrici e collaboratori, assunti in pianta stabile all’interno di un segretariato incaricato dell'attività e/o dell'amministrazione ai fini della realizzazione dello scopo sociale. Il segretariato ha mansioni amministrative, la direzione strategiche.

Domanda

Tre nostri soci fondatori sono usciti dalla direzione con l'intenzione di fondare un'altra associazione. Per quest'ultima pretendono di usare il logo che avevano elaborato insieme per la prima associazione. I soci fondatori uscenti hanno diritto a riprendere il nome e il logo della «vecchia» associazione?

La risposta

L'associazione ha una propria personalità giuridica. Ciò significa che può compiere azioni legali e detenere un patrimonio, valori reali ecc. Le cose materiali e il capitale non appartengono alle singole persone, ma all'associazione come tale. I soci fondatori non hanno particolari diritti al riguardo.

Il logo appartiene quindi ancora senza alcun dubbio all'associazione originaria. Ovviamente a condizione che non siano stati presi accordi contrari.

Domanda

Desidero costituire un’associazione svizzera insieme a persone residenti all’estero. Queste persone possono essere soci fondatori e sono eleggibili a una carica?

La risposta

Le persone residenti all’estero possono essere soci fondatori, membri della direzione e/o futuri soci di un’associazione con sede in Svizzera. Un’associazione domiciliata in Svizzera è regolata dagli artt. 60 segg. CC e può essere fondata come tale, se ha un legame con la Svizzera: raggio d’azione (anche) in Svizzera, aperta (anche) a soci dalla Svizzera. Le associazioni operanti a livello internazionale dovrebbero avere almeno un membro della direzione domiciliato in Svizzera.

Un’associazione svizzera che ha soci o membri della direzione residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare i corrispondenti diritti e i doveri. La seduta della direzione/l’assemblea dei soci può essere tenuta online (ad es. tramite Skype), se tutti i membri/soci ne sono informati per tempo e hanno ricevuto la documentazione e i dati di accesso ecc. Lo statuto dell’associazione deve consentire di tenere online l’assemblea (o anche la seduta della direzione).

Domanda

Quanti soci fondatori sono necessari per fondare un'associazione? Una persona singola può fondare un'associazione?

La risposta

Conformemente all'art. 60 CC, le associazioni sono «unioni corporative». Una persona non può dunque fondare da sola un'associazione, poiché non può formare un'unione con se stessa. Due persone sono il numero minimo indispensabile.

Sconsigliamo tuttavia di fondare e gestire un'associazione con solo due persone. Ci sono sempre decisioni da prendere, già al momento della fondazione. Nelle situazioni di parità, due persone non possono deliberare. Dal termine stesso di «associazione» si capisce che si tratta di un gruppo e che una singola persona non può costituire un'associazione.

L’associazione ha lo status di persona giuridica dal momento della sua fondazione ordinaria, ossia non appena i soci fondatori hanno tenuto l’assemblea costitutiva e approvato lo statuto presentato in forma scritta. A quel punto l’associazione è una persona giuridica con diritti e doveri. Ha facoltà di agire non appena ha eletto i suoi organi. La capacità giuridica dell’associazione termina alla fine della procedura di liquidazione.

Il verbale costitutivo informa sulle persone presenti all’assemblea costitutiva e sull’atto costitutivo, ossia sulla decisione di unirsi per fondare un’associazione. Conferma l’approvazione dello statuto e l’elezione della direzione (ed eventualmente dell’ufficio di revisione). Lo statuto deve essere firmato se l’associazione sarà iscritta nel Registro di commercio. Il verbale costitutivo riporta i nomi dei soci fondatori e la firma della persona che lo ha redatto, eventualmente anche del/della presidente.

Statuto

Le norme di legge che non possono essere modificate nello statuto sono disposizioni cogenti. Sono di natura obbligatoria e vengono prima delle eventuali disposizioni di deroga nello statuto. Nella legge sono caratterizzate dalla formula «per legge».

In caso di una procedura giudiziaria contro un'associazione, il foro competente è quello del luogo dove ha sede l'associazione.

Al momento di fondare l’associazione, può essere di aiuto prendere come modello lo statuto di altre associazioni. È tuttavia opportuno verificare attentamente se risponde alle esigenze della propria associazione e all'occorrenza adattarlo. Un modello di statuto può essere richiesto presso il segretariato di vitamina b.

Se l'associazione cambia nel corso del tempo, il suo atto costitutivo deve essere adeguato a questo sviluppo. Le modifiche dello statuto sono momenti importanti nella vita dell’associazione e devono figurare sulla convocazione dell’assemblea dei soci. Durante l’assemblea occorre prevedere tempo a sufficienza per la discussione delle modifiche in questione. Le modifiche devono essere accettate dalla maggioranza dei soci.

Domanda

La nostra associazione è esente dall'obbligo fiscale. Recentemente abbiamo però modificato lo scopo dell'associazione iscritto nello statuto, aggiungendo inoltre alcuni punti. Dobbiamo inviare il nuovo statuto all'autorità fiscale?

La risposta

Le modifiche dello statuto comprendenti punti che possono influire sull'esenzione fiscale devono sempre essere comunicate all'amministrazione delle contribuzioni. Tali punti sono in particolare lo scopo dell'associazione, l'attività non retribuita della direzione e i trasferimenti specifici in caso di scioglimento dell'associazione. È importante informare l'autorità fiscale anche in caso di cambiamento del nome. In caso di dubbi, informatevi direttamente presso l'autorità fiscale competente.

Domanda

Quali elementi deve considerare un'associazione che intende modificare lo statuto?

La risposta

Un'associazione desidera darsi un nuovo scopo, un nuovo nome oppure acquisire nuovi soci donatori. Simili cambiamenti richiedono una modifica dello statuto sociale.

La revisione dello statuto è di competenza dell'assemblea dei soci, eventualmente con la maggioranza qualificata dei votanti. Per modifiche importanti dello statuto, che fanno prevedere accese discussioni, vale la pena di convocare un'assemblea dei soci straordinaria dedicata esclusivamente a questo tema. La direzione invia ai soci le proposte di modifica insieme alla convocazione, entro il termine prescritto dallo statuto. In caso di una revisione totale o di modifiche di grande portata è utile una rappresentazione sinottica (versione in vigore giustapposta al nuovo testo).

Durante l'assemblea dei soci le norme da rivedere vengono discusse separatamente. Alla fine si votano tutte insieme. Dopo l'assemblea, con l'invio del verbale le modifiche del nome e dello scopo sociale devono essere comunicate anche ai soci che erano assenti. Se un socio non è d'accordo con la modifica dello scopo sociale, in base all'art. 74 CC può uscire dall'associazione. Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, è necessario notificare la modifica del nome e dello scopo. È consigliabile informare anche i principali sostenitori finanziari prima dell'invio del successivo rapporto annuale.

Nello statuto le associazioni hanno spesso un passaggio in cui si definiscono «apolitiche e aconfessionali». In altre parole, non desiderano essere assimilate né a un orientamento politico né a un’appartenenza religiosa. Una simile formulazione non esclude tuttavia l'impegno attivo dell'associazione per raggiungere i suoi scopi. Alcune associazioni sono invece espressamente politiche o religiose e dunque non sono neutrali.

L’articolo 63 del Codice civile stabilisce che gli statuti non possono derogare alle disposizioni prescritte per legge. Si tratta pertanto di disposizioni cogenti.

Le associazioni possono inserire un preambolo nel loro statuto. Si tratta di un’introduzione o di una prefazione. Il preambolo funge da quadro di riferimento per gli articoli dello statuto. Può comprendere i valori, gli ideali, le convinzioni e le motivazioni dell’associazione e scostarsi nella sua formulazione dal linguaggio giuridico prosaico dello statuto.

Domanda

Quando entrano in vigore le decisioni dell’assemblea dei soci?

La risposta

Le decisioni prese entrano in vigore dopo la chiusura dell’assemblea, a meno che non sia stata fissata una data posteriore. Fino alla chiusura dell’assemblea è possibile presentare una proposta di nuova deliberazione (mozione d’ordine), per rivotare di una determinata delibera, a condizione che sussistano motivi importanti. Di conseguenza, ad es. una modifica dello statuto non può entrare in vigore immediatamente dopo che l'assemblea l’ha votata.

La sede dell’associazione è per così dire il suo domicilio. La sede è sempre un comune politico. Può essere scelta liberamente e di solito è menzionata nello statuto. Altrimenti la sede si trova dove è gestita l’associazione. Nello statuto la sede dell’associazione può anche essere legata al domicilio del/della presidente o del segretariato e pertanto cambiare nel tempo. In questo caso si tratta di una sede libera. La sede dell’associazione è anche il foro giudiziario e il domicilio fiscale. Se l’associazione deve o desidera iscriversi nel Registro di commercio, lo deve fare presso l’ufficio competente del luogo dove ha sede l’associazione. L’indirizzo dell’associazione (domicilio legale) può essere indipendente dalla sede.

Lo statuto è l'ordinamento di base dell'associazione. Costituisce il diritto interno, cui i soci e la direzione devono attenersi. Lo statuto è approvato dai soci durante l’assemblea costitutiva. Ogni modifica deve essere approvata dall’assemblea dei soci. Lo statuto deve essere redatto in forma scritta. Definisce lo scopo dell’associazione, i suoi organi e la forma di organizzazione e finanziamento. In base al tipo di associazione, lo statuto sarà più o meno ampio e dettagliato. Statuto e legge (articoli da 60 a 79 CC) sono in stretta correlazione. La legge stabilisce in linea di principio le modalità di funzionamento un'associazione e gli aspetti minimi da regolamentare. Alcune disposizioni di legge servono da supporto nel caso di norme statutarie carenti. Tali disposizione possono essere modificate e adattate alle esigenze della singola associazione. Altre disposizioni sono invece cogenti, ossia devono essere assolutamente rispettate.

Una decisione della direzione o dell’assemblea dei soci che contravviene allo statuto può essere contestata entro il termine di un mese. Chi ha approvato la decisione non la può contestare.