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Scioglimento / Fusione

L’associazione è sciolta se ha definitivamente raggiunto il suo scopo o se non è più in grado di raggiungerlo. L’associazione può essere sciolta anche per altri motivi, per legge o per decisione dell’assemblea dei soci.

Il raggruppamento di due o più associazioni in un’unica associazione è detto fusione. Quest’ultima è soggetta alle norme della Legge sulla fusione.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

L’associazione come tale non può essere sospesa: se non ha più ragione di esistere deve essere sciolta. Nel contesto dell'associazione, il termine «sospensione» indica una riduzione o la totale interruzione dei compiti e delle attività per un determinato periodo. È una decisione che spetta l’assemblea dei soci. Al riguardo, è importante che gli organi eletti rimangano in carica, nell’eventualità che i compiti e le attività riprendano dopo un determinato periodo o che si debba preparare lo scioglimento dell’associazione. Anche nel caso della liquidazione, è importante che le persone aventi diritto di firma possano effettuarla. La sospensione dovrebbe essere limitata nel tempo, ad es. per un periodo da 6 a 12 mesi (fino alla prossima assemblea dei soci).

Il raggruppamento di due o più associazioni in un’unica associazione è denominato fusione. Designa e soggiace a disposizioni interne, conformemente alla Legge sulle fusioni. Nella fusione, un’associazione è integrata in un’altra, oppure diverse organizzazioni si uniscono a formarne una nuova. La base per la fusione è un contratto di fusione scritto. A questo scopo è necessario il consenso delle relative assemblee dei soci, con una maggioranza qualificata di tre quarti dei soci presenti. Tutti gli attivi e i passivi passano alla nuova associazione. Se lo desiderano, i soci delle associazioni oggetto della fusione diventano soci della nuova associazione o di quella che rileva le altre.

Il raggruppamento di due o più associazioni in un’unica associazione è denominato fusione. Designa e soggiace a disposizioni interne, conformemente alla Legge sulle fusioni. Nella fusione, un’associazione è integrata in un’altra, oppure diverse organizzazioni si uniscono a formarne una nuova. La base per la fusione è un contratto di fusione scritto. A questo scopo è necessario il consenso delle relative assemblee dei soci, con una maggioranza qualificata di tre quarti dei soci presenti. Tutti gli attivi e i passivi passano alla nuova associazione. Se lo desiderano, i soci delle associazioni oggetto della fusione diventano soci della nuova associazione o di quella che rileva le altre.

Se è stato decretato lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio, allestendo una lista dei debiti e degli averi in maniera da poterli, nel limite del possibile, saldare o recuperare. La liquidazione è di solito di competenza della direzione. I restanti valori patrimoniali sono utilizzati conformemente allo statuto, ossia trasmessi in genere a un’organizzazione simile. In assenza di una tale disposizione, l’assemblea dei soci o la direzione decidono in merito al loro impiego. Nell'impossibilità di decidere, l’eccedenza spetta al Comune o al settore pubblico. Dopo la liquidazione, la persona giuridica dell’associazione si estingue. Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, l’iscrizione deve essere cancellata.

L’associazione ha lo status di persona giuridica dal momento della sua fondazione ordinaria, ossia non appena i soci fondatori hanno tenuto l’assemblea costitutiva e approvato lo statuto presentato in forma scritta. A quel punto l’associazione è una persona giuridica con diritti e doveri. Ha facoltà di agire non appena ha eletto i suoi organi. La capacità giuridica dell’associazione termina alla fine della procedura di liquidazione.

Domanda

Stiamo per fondare un'associazione che intende lanciare una nuova disciplina sportiva nel Comune. Nello statuto possiamo scrivere che in caso di scioglimento dell'associazione il ricavo della liquidazione venga gestito dal Comune? (Nel caso in cui venga fondata un'altra associazione con gli stessi obiettivi). L'articolo sulla liquidazione deve specificare che gli atti dell'associazione siano consegnati al Comune per archiviazione?

La risposta

Per principio lo statuto non dovrebbe contenere disposizioni che interessano anche terzi, se questi ultimi non hanno dato il loro esplicito consenso a una simile norma. In concreto, significa che bisogna chiedere al Comune se è d'accordo di gestire il ricavo della liquidazione e di archiviare gli atti dell'associazione.

Se all’associazione manca un organo, ad es. la direzione, un socio o un creditore può citarla in giudizio. Il tribunale può ingiungere all'associazione di nominare una nuova direzione entro un determinato termine. Se ciò non accade, il tribunale può designare una persona che assuma la funzione della direzione. Il/la commissario/a gestisce le operazioni più importanti e convoca ad es. un’assemblea dei soci per eleggere una nuova direzione. Le spese per le mansioni svolte dal commissario sono a carico dell’associazione.

Se un’associazione non è più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari può fallire. La procedura di fallimento è avviata dal giudice su richiesta dei creditori o per iniziativa dell’associazione (dichiarazione di insolvenza). Un’associazione non insolvente è sciolta per legge.

Domanda

La nostra associazione esiste già da oltre 50 anni e organizza diverse attività per le persone della terza età. Oggi alcune di queste attività sono svolte anche da altre organizzazioni. Alla nostra associazione ora non aderisce più nessuno. Occasionalmente anche i membri della direzione hanno espresso l'intenzione di ritirarsi. Tutti i soci hanno già esercitato un mandato all'interno della direzione. Alcuni soci desiderano continuare a svolgere la loro attività, ma nessuno vuole assumere un mandato nella direzione. Che cosa ci consigliate di fare?

La risposta

La vostra associazione non può evitare di chiedersi: «C'è ancora bisogno di noi?» E anche: «Cosa succede se la nostra associazione non c'è più?» Con i colleghi considerate quali attività desiderate assolutamente continuare e in che forma. A cosa potete tranquillamente rinunciare? Forse c'è la possibilità di unirsi a un'altra organizzazione con scopi simili.

Quali che siano le risposte, la vostra associazione è comunque stata valida e necessaria. Senza di lei, non ci sarebbero nemmeno le attività che ora sono svolte da altri. L'associazione non ha dunque fallito, anche se a questo punto dovrebbe essere sciolta.

Un’associazione è insolvente quando non è più in grado di fare fronte agli impegni finanziari. Conformemente alla legge, ciò comporta lo scioglimento. L’associazione deve eventualmente dichiarare fallimento o presentare una domanda di moratoria concordataria.

Se è stato decretato lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio, allestendo una lista dei debiti e degli averi in maniera da poterli, nel limite del possibile, saldare o recuperare. La liquidazione è di solito di competenza della direzione. I restanti valori patrimoniali sono utilizzati conformemente allo statuto, ossia trasmessi in genere a un’organizzazione simile. In assenza di una tale disposizione, l’assemblea dei soci o la direzione decidono in merito al loro impiego. Nell'impossibilità di decidere, l’eccedenza spetta al Comune o al settore pubblico. Dopo la liquidazione, la persona giuridica dell’associazione si estingue. Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, l’iscrizione deve essere cancellata.

L’associazione ha lo status di persona giuridica dal momento della sua fondazione ordinaria, ossia non appena i soci fondatori hanno tenuto l’assemblea costitutiva e approvato lo statuto presentato in forma scritta. A quel punto l’associazione è una persona giuridica con diritti e doveri. Ha facoltà di agire non appena ha eletto i suoi organi. La capacità giuridica dell’associazione termina alla fine della procedura di liquidazione.

Domanda

Il nostro statuto prevede che per lo scioglimento dell'associazione è necessaria l'approvazione dei due terzi dei soci. È sufficiente che i due terzi dei soci presenti all'assemblea accettino lo scioglimento?

La risposta

Secondo quanto previsto dal vostro statuto, è chiaro che si tratta dei due terzi di tutti i soci, non solo di quelli presenti. Quando un'associazione ha intenzione di sciogliersi, è spesso difficile mobilitare un numero di soci sufficiente. E il quorum elevato si rivela un ostacolo quasi insormontabile. La violazione dello statuto – che si verificherebbe se si tenesse conto solo del numero dei soci presenti – potrebbe essere un motivo di ricorso contro la decisione.

Per evadere la questione in modo giuridicamente corretto, in una successiva assemblea dei soci (eventualmente straordinaria) bisognerebbe modificare il relativo articolo dello statuto. L'associazione potrà poi essere sciolta correttamente durante un'altra assemblea dei soci. Le due assemblee possono avere luogo immediatamente una dopo l'altra. Per evitare sorprese, è importante comunicare per tempo ai soci il procedimento previsto. I soci devono avere il tempo di occuparsi della questione dello scioglimento e la direzione deve poter valutare gli umori. Per ogni associazione vale infatti il principio che l'assemblea dei soci è l'organo supremo, l'unico che può decretare lo scioglimento.

Quando è avvenuta la liquidazione ed è cessata l'attività, l’associazione è sciolta e cessa di esistere come persona giuridica.

L’associazione viene sciolta, quando ha definitivamente raggiunto il suo scopo o se non è più in grado di raggiungerlo. Altri motivi per lo scioglimento ai sensi della legge sono l’insolvenza e l’impossibilità di costituire la direzione. Un’associazione viene sciolta anche quando non ha più soci. Se si tratta di una situazione destinata a durare nel tempo, questi scioglimenti avvengono automaticamente, ossia senza una decisione in merito da parte dell’associazione. L’assemblea dei soci può decidere lo scioglimento dell’associazione per un qualsiasi altro motivo previsto nello statuto (decisione dell’associazione). Se l’associazione ha uno scopo illecito o immorale, può essere sciolta dal tribunale con un’azione legale. Viene sciolta anche nel caso di una fusione con un'altra organizzazione in cui viene integrata.

Un’associazione che ha un’attività improntata a un atteggiamento di fondo sempre contrario alla legge ha uno scopo illegale e deve essere sciolta, indipendentemente dallo scopo ufficiale definito nello statuto.

L’associazione è sovraindebitata se non è più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari, o se non riesce più a coprire i debiti con i propri mezzi. L’insolvenza può comportare la liquidazione o il fallimento dell’associazione. Entrambi i casi hanno come conseguenza lo scioglimento dell'associazione.

Se un’associazione non è più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari può fallire. La procedura di fallimento è avviata dal giudice su richiesta dei creditori o per iniziativa dell’associazione (dichiarazione di insolvenza). Un’associazione non insolvente è sciolta per legge.

Un’associazione è insolvente quando non è più in grado di fare fronte agli impegni finanziari. Conformemente alla legge, ciò comporta lo scioglimento. L’associazione deve eventualmente dichiarare fallimento o presentare una domanda di moratoria concordataria.

Lo statuto può stabilire l’obbligo dei soci di effettuare versamenti aggiuntivi (suppletivi) nell’associazione, oltre alla quota sociale, nel caso in cui i fondi non bastassero a coprire i debiti dell’associazione. La maggioranza degli statuti esclude espressamente l’obbligo dei versamenti suppletivi. Dal 1° giugno 2005 non esiste più l'obbligo legale dei versamenti suppletivi, ma se necessario lo statuto lo può ancora prevedere.

Un risanamento è necessario se l’associazione è in difficoltà finanziarie a causa della ristrettezza dei mezzi e delle entrate a fronte delle uscite preventivate. Si tratta di adeguare il budget e/o trovare nuovi mezzi finanziari. Il risanamento avviene mediante l’applicazione di misure di risparmio o l’acquisizione di nuovi fondi.

L’associazione è sovraindebitata se non è più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari, o se non riesce più a coprire i debiti con i propri mezzi. L’insolvenza può comportare la liquidazione o il fallimento dell’associazione. Entrambi i casi hanno come conseguenza lo scioglimento dell'associazione.