al servizio delle associazioni

Registro di commercio

Le associazioni il cui scopo presuppone un’attività commerciale o che sono soggette all'obbligo di revisione devono iscriversi nel registro di commercio (RC). L’iscrizione nel RC avviene nella sede dell’associazione.

Queste associazioni sottostanno all'obbligo di tenere la contabilità.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

È un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 934 cpv. 1 CO, un commercio, un'industria o un'altra impresa gestita in forma commerciale. Come impresa va intesa un’attività economica indipendente, diretta a conseguire durevolmente un guadagno (art. 52 cpv. 3 ORC). Gli istituti, gli ospedali e le scuole di ogni genere sono tipiche «imprese di tipo associativo». Le associazioni possono anche offrire altri servizi, come nel caso delle biblioteche, dei musei ecc. Per l’adempimento del loro scopo ideale, le associazioni possono praticare un’attività commerciale. Un'occasionale bancarella per la raccolta fondi o la vendita dei biglietti per un evento non sono ancora un’attività commerciale, mentre lo è ad es. la gestione del ristorante del club sportivo.

Per attività commerciale s’intende un’attività che offre servizi o prodotti a pagamento. Un’attività commerciale ha uno scopo economico ed è finalizzata al guadagno. Anche le associazioni possono svolgere un’attività commerciale, che tuttavia non deve avere come scopo principale la realizzazione di un utile.

Domanda

Abbiamo appena fondato un'associazione per il tempo libero. Lo statuto della nuova associazione è già stato redatto. Dove bisogna registrare un'associazione di pubblica utilità?

La risposta

Per principio in Svizzera non è obbligatorio registrare le associazioni. Un'associazione ha piena legittimità operativa non appena si è dotata di uno statuto scritto e ha redatto il verbale di fondazione.

In alcuni cantoni le associazioni devono sempre annunciarsi all'amministrazione delle contribuzioni (indipendentemente dal fatto che siano soggette alle imposte o esentasse in virtù dei limiti di esenzione). Al momento si tratta dei Cantoni di Berna e Lucerna. Informati sul sito Internet della Divisione cantonale delle contribuzioni. 

Un'associazione può registrarsi volontariamente nel Registro di commercio del proprio Cantone. La registrazione è obbligatoria se, per conseguire il suo scopo, l'associazione svolge un'attività di tipo commerciale e se è soggetta all'obbligo di revisione. Per far conoscere l'offerta ai/alle potenziali utenti, l'associazione dovrebbe ovviamente informare in maniera adeguata i Comuni e gli uffici preposti del suo bacino d'utenza.

Dal 1° gennaio 2023 le associazioni che hanno flussi monetari da o verso l'estero sono soggette alla legge sul riciclaggio di denaro. Ciò implica quanto segue. 1. Le associazioni devono essere iscritte nel registro di commercio (modifica dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio): art. 90, cpv. 1c dell'ordinanza sul registro di commercio: conformemente all'art. 61 cpv. 2 CC, l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione: a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale; b. sottostà all’obbligo di revisione; o c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali, e se non sussiste un’eccezione di cui al capoverso 2. Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se: a. negli ultimi due anni di esercizio né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi; e b. la distribuzione dei fondi avviene attraverso un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; e c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera. 2. Sono da rispettare gli obblighi fondamentali di diligenza e di comunicazione della FINMA, in particolare occorre identificare i partner contrattuali e accertare gli aventi diritto economico ai fondi depositati. Per le associazioni ciò comporta l'obbligo di tenere elenchi di soci e donatori.

In Svizzera devono iscriversi al Registro di commercio solo le associazioni con un’attività commerciale o soggette all’obbligo di revisione. Un’associazione è legalmente valida non appena si è dotata di uno statuto in forma scritta, è stata debitamente fondata e gli organi sono stati eletti.

Le associazioni aventi come scopo un’attività commerciale o soggette all'obbligo di revisione devono iscriversi nel registro di commercio e sottostanno all’obbligo di tenere una contabilità. Per l’iscrizione è determinante il luogo di domicilio dell’associazione. Siccome gli uffici del registro di commercio sono gestiti dai Cantoni, l’iscrizione è regolata dalle norme del corrispondente ufficio del registro di commercio cantonale.