al servizio delle associazioni

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Il codice civile svizzero (CS) disciplina il diritto delle associazioni negli articoli da 60 a 79. A ciò si aggiungono diversi articoli delle Costituzione federale (CF), che sanciscono in particolare i diritti democratici di base, come la libertà di associazione e la libertà d’opinione.

Per le associazioni sono inoltre importanti altre leggi, ad es. le norme del diritto del lavoro per l’assunzione di personale, la legge sul diritto d’autore (LDA) e il codice delle obbligazioni (CO).

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

Oltre a una sezione generale e ai diversi tipi di contratto, il Codice delle obbligazioni contiene le norme per le persone giuridiche che perseguono uno scopo economico.

La libertà di riunione è un diritto fondamentale ed è garantita dalla Costituzione federale dall’articolo 22 che sancisce il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

Unirsi in un’associazione è un diritto garantito dalla Costituzione. L’articolo 23 della Costituzione federale recita: «La libertà d’associazione è garantita. Ognuno ha diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative. Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte». Questo diritto vale anche per le persone straniere residenti in Svizzera. Una speciale forma di libertà d’associazione prevista dalla Costituzione federale è la libertà sindacale, che riguarda il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro a unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi. La Costituzione federale garantisce anche la libertà di riunione, nonché la libertà d’opinione e d’informazione (articoli 22 e 16).

L’art. 28 della Costituzione federale garantisce ai lavoratori il diritto di unirsi, per costituire associazioni e organizzazioni proprie, nonché di decidere se aderirvi oppure no.

Ogni persona ha diritto a tutelare la propria immagine e pertanto può decidere se, dove e quando la sua fotografia può essere pubblicata su supporto stampato od online. Occorre quindi il consenso delle persone rappresentate, ad es. con una cosiddetta model release. È pertanto importante anche un regolamento integrativo sui contenuti delle fotografie in relazione ai diritti dei soci alla propria immagine e all’utilizzo di questo materiale da parte dell’associazione.

Il diritto d’autore nasce automaticamente quando si crea un’opera, ad es. una fotografia, un quadro, un testo o una composizione musicale. Non esiste un registro, né l’apposizione del simbolo © rappresenta la condizione per la tutela di tale diritto. La proprietà intellettuale è della persona (fisica) che ha creato l’opera (principio di creazione). Ai sensi del diritto d’autore, un'“opera” (tutelata secondo l’art. 2 della LDA) deve soddisfare i seguenti criteri: 1) essere un’opera dell’ingegno; 2) avere caratteristiche di unicità; 3) essere attinente ai campi della letteratura, dell’arte o dei programmi informatici. Anche il sito Internet di un’associazione può essere tutelato dal diritto d’autore (design, codice, testi, fotografie). Con l’art. 2 cpv. 3bis, la Legge sul diritto d’autore sottoposta a revisione ha introdotto un’aggiunta importante: le fotografie sono considerate opere anche quando non presentano caratteristiche di unicità. Ciò significa che dal 1° aprile 2020 sono protette tutte le fotografie, anche quelle che non soddisfano i requisiti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, ossia anche le immagini realizzate da fotografi dilettanti!

Domanda

Sul nostro sito Internet abbiamo pubblicato fotografie trovate tramite Google. Nel frattempo abbiamo ricevuto una diffida da uno studio legale in Germania. Dobbiamo prenderla sul serio?

La risposta

Sui siti Internet svizzeri si verificano spesso presunte violazioni dei diritti d'autore a seguito di fotografie pubblicate senza autorizzazione. Di conseguenza sono frequenti le diffide per l'impiego di tali fotografie su siti web svizzeri, in particolare anche dalla Germania, dove si è affermata una vera e propria «industria delle diffide». Tipici casi di diffida riguardano le «immagini rubate» mediante Google o Wikipedia, le violazioni delle condizioni di licenza per immagini «gratuite» o «senza copyright» e la pubblicazione su Internet di presentazioni o riviste corredate da fotografie.

In queste diffide, è spesso opinabile che in Svizzera le immagini in questione siano protette dai diritti d'autore. Ciò non toglie che le diffide dalla Germania siano comunque possibili. In caso di dubbio, la decisione spetterebbe a un tribunale. Per questo motivo, per ogni singolo caso bisognerebbe verificare scrupolosamente come reagire correttamente a una simile diffida.

Una reazione sbagliata potrebbe peggiorare la propria posizione giuridica. È (quasi) sempre sbagliato cestinare le diffide. E di norma per liquidare queste diffide non basta presentare le proprie scuse all'avvocato della controparte. E tantomeno serve prendersela con l'avvocato della controparte.

I consigli dell'avvocato Martin Steiger su come procedere correttamente in caso di diffide.

Domanda

La nostra associazione ora è su Facebook. Per rendere più interessante la pagina, desideriamo mettere in rete alcune fotografie delle nostre attività. A volte le persone ritratte sono ben riconoscibili. Dobbiamo prima chiedere il loro consenso? Le fotografie della nostra pagina Facebook possono essere visionate solo da chi ci ha dato l'amicizia.

La risposta

Le fotografie rientrano nei dati personali soggetti a protezione e per principio possono essere utilizzate solo con il consenso delle persone ritratte. Anche se Facebook permette di limitare l'accesso alla propria pagina, si tratta comunque di un mezzo di comunicazione aperto, la cui attrattiva è proprio la sua grande visibilità: un gran numero di persone vede quello che pubblichiamo. È inoltre nell'interesse dell'associazione avere il maggior numero possibile di «amici».

Consiglio pertanto di non pubblicare fotografie senza il consenso delle persone ritratte. La richiesta ai soci è inoltre l'occasione di entrare in contatto con loro.

In generale bisogna usare fotografie in cui le persone sono solo parzialmente riconoscibili oppure mischiate tra la folla. Le foto non possono inoltre recare il nome delle persone ritratte e raffigurare immagini lesive della dignità della persona, né permettere di trarre conclusioni su opinioni politiche o religiose, mostrare consumo di droga o attività criminali, documentare la riscossione degli aiuti sociali ecc.

E naturalmente, su richiesta delle persone ritratte, le fotografie devono essere immediatamente cancellate.

Domanda

Tre nostri soci fondatori sono usciti dalla direzione con l'intenzione di fondare un'altra associazione. Per quest'ultima pretendono di usare il logo che avevano elaborato insieme per la prima associazione. I soci fondatori uscenti hanno diritto a riprendere il nome e il logo della «vecchia» associazione?

La risposta

L'associazione ha una propria personalità giuridica. Ciò significa che può compiere azioni legali e detenere un patrimonio, valori reali ecc. Le cose materiali e il capitale non appartengono alle singole persone, ma all'associazione come tale. I soci fondatori non hanno particolari diritti al riguardo.

Il logo appartiene quindi ancora senza alcun dubbio all'associazione originaria. Ovviamente a condizione che non siano stati presi accordi contrari.

Una model release è una liberatoria legale in forma scritta, normalmente firmata dalla persona ritratta in una fotografia, che autorizza il fotografo/la fotografa o l’associazione a pubblicare l’immagine della persona in questione.

Conviene definire in regolamenti separati i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e il diritto alla propria immagine degli aderenti all’associazione. L’elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Un regolamento delle persone ritratte disciplina l’uso delle immagini che ritraggono gli aderenti all’associazione nonché l’uso di tale materiale da parte dell’associazione.

Conviene definire in regolamenti separati i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e il diritto alla propria immagine degli aderenti all’associazione. L’elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Il regolamento per le rappresentazioni fotografiche disciplina i diritti d’uso dell’associazione sul materiale protetto dal diritto d’autore e realizzato dagli aderenti all’associazione, ad es. fotografie, videoclip, illustrazioni ecc.

La SUISA è la cooperativa svizzera degli autori ed editori di musica. Per l’organizzazione di eventi musicali (concerti, serate d’intrattenimento, discoteche) è necessario ottenere dalla SUISA l’autorizzazione per l’esecuzione delle opere, dietro pagamento dei diritti d’autore.

Le norme del Codice civile svizzero regolano il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio e i diritti reali. Nel capitolo del diritto delle persone, il diritto delle associazioni è disciplinato dagli articoli da 60 a 79, il diritto delle fondazioni dagli articoli da 80 a 89.

Le norme giuridiche sull’associazione sono contemplate nel Codice civile (CC). Gli articoli da 60 a 79 riguardano esclusivamente l'associazione. Gli articoli da 52 a 59 contengono disposizioni generali sulle persone giuridiche e valgono anche per l’associazione.

Le norme di legge che non possono essere modificate nello statuto sono disposizioni cogenti. Sono di natura obbligatoria e vengono prima delle eventuali disposizioni di deroga nello statuto. Nella legge sono caratterizzate dalla formula «per legge».

In relazione all’associazione, quando si parla di «legge» in genere si intende il Codice civile svizzero (CC) e in particolare gli art. da 60 a 79 (diritto delle associazioni).

L’articolo 63 del Codice civile stabilisce che gli statuti non possono derogare alle disposizioni prescritte per legge. Si tratta pertanto di disposizioni cogenti.