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Scopo economico

La forma organizzativa dell’associazione non può essere finalizzata in primo luogo al perseguimento di uno scopo economico. Un’associazione non può svolgere un’attività unicamente commerciale, ma deve avere uno scopo ideale. Per raggiungere lo scopo ideale, è tuttavia permesso svolgere anche un’attività commerciale. Le forme organizzative previste dal Codice delle obbligazioni (CO) per il perseguimento di uno scopo economico sono la società semplice, la società in nome collettivo, la società a garanzia limitata, la cooperativa e la società anonima. Sotto l'aspetto giuridico, queste forme organizzative sono più idonee per lo scopo economico, finalizzato al guadagno finanziario e alla realizzazione di un utile.
Domanda

Io e il mio partner lavoriamo nel settore terapeutico. Vorremmo spostare il fulcro della nostra offerta nel campo delle persone con disabilità. A questo scopo pensiamo di fondare un'associazione. Ho letto che per un'associazione bastano due persone. Io e il mio partner possiamo costituire l'associazione e lavorare come terapisti per conto dell'associazione?

La risposta

Un'associazione non può avere un fine economico (art. 60 CC). Se si propone di consentire ai soci di conseguire un reddito professionale o una parte di esso, l'associazione ha un fine economico. L'associazione gode di un trattamento preferenziale in materia di imposte e responsabilità. Qualsiasi tentativo di aggirare le norme vigenti è pertanto punibile. Nella vostra situazione, occorre scegliere un'altra forma giuridica oppure organizzare l'associazione in modo diverso.

In linea di principio le associazioni sono però autorizzate ad assumere personale per raggiungere i loro fini non economici. Ai sensi dell'art. 68 del Codice civile svizzero, tuttavia, i soci devono astenersi dalle risoluzioni che riguardano loro stessi, il coniuge o convivente e i parenti stretti. Nel vostro caso ciò significa che lei, nella sua funzione di rappresentante dell'associazione, non può incaricare se stessa o il suo partner di prestare le terapie, né auto-assumersi come terapista. 

Sarebbe tuttavia possibile formulare un fine idealistico o caritatevole come scopo dell'associazione (ad es. la riduzione dei costi per le persone interessate). E poi cercare persone che hanno a cuore l'offerta per disabili e che sono disposte ad assumersi la responsabilità di membri della Direzione dell'associazione da fondare. In qualità di organo esecutivo, la Direzione potrebbe assumervi o assegnarvi l'incarico di prestare terapie per conto dell'associazione. Voi stessi potreste essere rappresentati nella Direzione con funzioni consultive. 

Domanda

Quando per un progetto conviene scegliere la forma giuridica di un'associazione orientata al profitto, in luogo di una S.a.g.l. o una SA?

La risposta

Secondo il diritto svizzero (art. 60 segg. CC), le associazioni non possono avere scopi economici. L'associazione persegue scopi ideali, non economici e non può procurare ai soci vantaggi economici.

Uno scopo economico sussiste quando l'attività dell'associazione è finalizzata a procurare ai soci un vantaggio economico-monetario, ad es. mediante il versamento di un salario o la distribuzione di un utile. Il fattore decisivo non sono lo statuto o altri regolamenti dell'associazione, ma l'attività effettiva dell'associazione. In relazione ai mezzi finanziari necessari per il raggiungimento del suo obiettivo ideale, un'associazione può tuttavia senz'altro svolgere un'attività economica. Può assumere del personale e svolgere un'attività di tipo commerciale. In quest'ultimo caso, deve iscriversi nel registro di commercio. Altrimenti l'iscrizione è facoltativa.

Le associazioni che fin dal momento della fondazione perseguono uno scopo economico non consentito non possono essere istituite in modo giuridicamente valido. Le associazioni che solo in un secondo tempo perseguono uno scopo non consentito o che svolgono un'attività volta al raggiungimento di un mix di scopi non consentiti rischiano di doversi sciogliere, oppure – in un caso di responsabilità civile – di vedersi disconosciuta la forma giuridica di associazione.

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