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Scopo dell’associazione

L’associazione deve avere uno scopo. Lo scopo è il motivo per cui è stata fondata. Lo scopo è scelto liberamente nel quadro della legge ed è descritto nello statuto (articolo sullo scopo). L’associazione persegue uno scopo ideale, dedicandosi ad attività politiche, religiose, artistiche, benefiche o altre che non siano però di natura puramente economica. Lo scopo principale dell'associazione non può essere di natura economica.
Domanda

Nella direzione è sorta una controversia su quanti anni ha la nostra associazione. L'associazione è stata fondata 19 anni fa. Cinque anni fa ha cambiato nome, lo scopo è stato leggermente modificato e l'intera direzione è stata rinnovata. L'attuale presidente sostiene che l'associazione ha 5 anni e non 19. Chi ha ragione?

La risposta

Il nome dell'associazione è parte integrante dello statuto ed è generalmente menzionato nel primo articolo, insieme allo scopo. Lo statuto può essere modificato e pertanto anche il nome e lo scopo. Al riguardo, nell'art. 74 CC la legge afferma tuttavia che a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale. In caso di cambiamento dello scopo (non di un semplice adeguamento), un socio può dunque uscire immediatamente dall'associazione. Quest'ultima rimane però in essere.

La vostra associazione non è mai stata sciolta e dunque esiste dal momento della fondazione. Di conseguenza, l'anno prossimo potete festeggiare il 20o anniversario dell'associazione.

Domanda

Quando per un progetto conviene scegliere la forma giuridica di un'associazione orientata al profitto, in luogo di una S.a.g.l. o una SA?

La risposta

Secondo il diritto svizzero (art. 60 segg. CC), le associazioni non possono avere scopi economici. L'associazione persegue scopi ideali, non economici e non può procurare ai soci vantaggi economici.

Uno scopo economico sussiste quando l'attività dell'associazione è finalizzata a procurare ai soci un vantaggio economico-monetario, ad es. mediante il versamento di un salario o la distribuzione di un utile. Il fattore decisivo non sono lo statuto o altri regolamenti dell'associazione, ma l'attività effettiva dell'associazione. In relazione ai mezzi finanziari necessari per il raggiungimento del suo obiettivo ideale, un'associazione può tuttavia senz'altro svolgere un'attività economica. Può assumere del personale e svolgere un'attività di tipo commerciale. In quest'ultimo caso, deve iscriversi nel registro di commercio. Altrimenti l'iscrizione è facoltativa.

Le associazioni che fin dal momento della fondazione perseguono uno scopo economico non consentito non possono essere istituite in modo giuridicamente valido. Le associazioni che solo in un secondo tempo perseguono uno scopo non consentito o che svolgono un'attività volta al raggiungimento di un mix di scopi non consentiti rischiano di doversi sciogliere, oppure – in un caso di responsabilità civile – di vedersi disconosciuta la forma giuridica di associazione.

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