Scioglimento dell’associazione
Domanda
Nella direzione è sorta una controversia su quanti anni ha la nostra associazione. L'associazione è stata fondata 19 anni fa. Cinque anni fa ha cambiato nome, lo scopo è stato leggermente modificato e l'intera direzione è stata rinnovata. L'attuale presidente sostiene che l'associazione ha 5 anni e non 19. Chi ha ragione?
La risposta
Il nome dell'associazione è parte integrante dello statuto ed è generalmente menzionato nel primo articolo, insieme allo scopo. Lo statuto può essere modificato e pertanto anche il nome e lo scopo. Al riguardo, nell'art. 74 CC la legge afferma tuttavia che a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale. In caso di cambiamento dello scopo (non di un semplice adeguamento), un socio può dunque uscire immediatamente dall'associazione. Quest'ultima rimane però in essere.
La vostra associazione non è mai stata sciolta e dunque esiste dal momento della fondazione. Di conseguenza, l'anno prossimo potete festeggiare il 20o anniversario dell'associazione.
Domanda
La nostra associazione esiste già da oltre 50 anni e organizza diverse attività per le persone della terza età. Oggi alcune di queste attività sono svolte anche da altre organizzazioni. Alla nostra associazione ora non aderisce più nessuno. Occasionalmente anche i membri della direzione hanno espresso l'intenzione di ritirarsi. Tutti i soci hanno già esercitato un mandato all'interno della direzione. Alcuni soci desiderano continuare a svolgere la loro attività, ma nessuno vuole assumere un mandato nella direzione. Che cosa ci consigliate di fare?
La risposta
La vostra associazione non può evitare di chiedersi: «C'è ancora bisogno di noi?» E anche: «Cosa succede se la nostra associazione non c'è più?» Con i colleghi considerate quali attività desiderate assolutamente continuare e in che forma. A cosa potete tranquillamente rinunciare? Forse c'è la possibilità di unirsi a un'altra organizzazione con scopi simili.
Quali che siano le risposte, la vostra associazione è comunque stata valida e necessaria. Senza di lei, non ci sarebbero nemmeno le attività che ora sono svolte da altri. L'associazione non ha dunque fallito, anche se a questo punto dovrebbe essere sciolta.
Domanda
Il nostro statuto prevede che per lo scioglimento dell'associazione è necessaria l'approvazione dei due terzi dei soci. È sufficiente che i due terzi dei soci presenti all'assemblea accettino lo scioglimento?
La risposta
Secondo quanto previsto dal vostro statuto, è chiaro che si tratta dei due terzi di tutti i soci, non solo di quelli presenti. Quando un'associazione ha intenzione di sciogliersi, è spesso difficile mobilitare un numero di soci sufficiente. E il quorum elevato si rivela un ostacolo quasi insormontabile. La violazione dello statuto – che si verificherebbe se si tenesse conto solo del numero dei soci presenti – potrebbe essere un motivo di ricorso contro la decisione.
Per evadere la questione in modo giuridicamente corretto, in una successiva assemblea dei soci (eventualmente straordinaria) bisognerebbe modificare il relativo articolo dello statuto. L'associazione potrà poi essere sciolta correttamente durante un'altra assemblea dei soci. Le due assemblee possono avere luogo immediatamente una dopo l'altra. Per evitare sorprese, è importante comunicare per tempo ai soci il procedimento previsto. I soci devono avere il tempo di occuparsi della questione dello scioglimento e la direzione deve poter valutare gli umori. Per ogni associazione vale infatti il principio che l'assemblea dei soci è l'organo supremo, l'unico che può decretare lo scioglimento.