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Periodo di carica, durata del mandato

I membri del comitato direttivo sono eletti per una determinata durata del mandato. Non esistono disposizioni di leggi in merito. Lo statuto dovrebbe regolamentare la durata del mandato e – se necessario – il limite della sua durata. Stabilire una durata del mandato significa che alla persona eletta viene accordata fiducia per il periodo di tempo indicato; una rielezione può avvenire solo dopo la scadenza del mandato. Di norma, un mandato dura da uno a quattro anni. Se lo statuto non ne specifica la durata, si presume un periodo di un anno e le elezioni devono quindi essere previste ogni anno.
Lo statuto dovrebbe inoltre stabilire se, dopo un mandato, una rielezione sia possibile o meno. Se la rielezione è possibile solo in modo limitato, ciò implica una limitazione della durata del mandato.
Un periodo di mandato inizia normalmente con l’elezione durante l’assemblea dei soci e termina con una successiva assemblea. Un’uscita durante il mandato è consentita.
Se si desidera «congedare» un membro del comitato direttivo durante il suo mandato, ciò è possibile solo tramite una revoca da parte dell’assemblea dei soci.
Domanda

Un membro del comitato direttivo della nostra associazione ha dato le dimissioni, poiché si trasferisce in un'altra regione. Il suo mandato quadriennale scade però solo tra più di un anno e mezzo. La persona interessata può lo stesso dare le dimissioni? Possiamo eventualmente designare una nuova persona fino alla prossima assemblea dei soci, per mantenere operativo il comitato direttivo?

La risposta

Capita abbastanza spesso che un membro del comitato direttivo non possa o non voglia portare a termine il mandato. Il diritto di dimettersi è riconosciuto anche ai membri del comitato direttivo. Se le dimissioni sono per la fine dell'anno dell'associazione, le elezioni suppletive di solito hanno luogo durante la successiva assemblea dei soci.

Se un membro del comitato direttivo si dimette nel corso dell'anno e la sua uscita non causa troppi problemi, si può attendere fino alla successiva assemblea dei soci. Se viceversa, per proseguire l'attività, il comitato direttivo ha assolutamente bisogno di un sostituto, è sicuramente un vantaggio se lo statuto prevede la cosiddetta cooptazione, ossia la possibilità per il comitato direttivo di designare di propria iniziativa il sostituto o la sostituta. Il relativo articolo reciterà ad es.: «I posti vacanti venutisi a creare nel corso dell'esercizio possono essere occupati da persone scelte dal comitato direttivo, fino alla conferma da parte dell'assemblea dei soci». Se lo statuto sociale non prevede questa possibilità, il comitato direttivo può organizzare le elezioni nell'ambito di un'assemblea dei soci straordinaria. In alternativa deve verificare la possibilità di cavarsela senza sostituzioni. Comunque sia, il membro dimissionario del comitato direttivo deve provvedere al passaggio accurato delle consegne.