Obbligo d’iscrizione
Domanda
Abbiamo appena fondato un'associazione per il tempo libero. Lo statuto della nuova associazione è già stato redatto. Dove bisogna registrare un'associazione di pubblica utilità?
La risposta
Per principio in Svizzera non è obbligatorio registrare le associazioni. Un'associazione ha piena legittimità operativa non appena si è dotata di uno statuto scritto e ha redatto il verbale di fondazione.
In alcuni cantoni le associazioni devono sempre annunciarsi all'amministrazione delle contribuzioni (indipendentemente dal fatto che siano soggette alle imposte o esentasse in virtù dei limiti di esenzione). Al momento si tratta dei Cantoni di Berna e Lucerna. Informati sul sito Internet della Divisione cantonale delle contribuzioni.
Un'associazione può registrarsi volontariamente nel Registro di commercio del proprio Cantone. La registrazione è obbligatoria se, per conseguire il suo scopo, l'associazione svolge un'attività di tipo commerciale e se è soggetta all'obbligo di revisione. Per far conoscere l'offerta ai/alle potenziali utenti, l'associazione dovrebbe ovviamente informare in maniera adeguata i Comuni e gli uffici preposti del suo bacino d'utenza.