Maggioranza, maggioranze
Una proposta è accettata con la maggioranza relativa (o semplice), se nella votazione i «sì» superano i «no». Le astensioni non contano.
La maggioranza qualificata è prevista per questioni di particolare importanza (ad es. la modifica dello statuto) e richiede un consenso maggiore rispetto alla semplice maggioranza, ad es. i due terzi o i tre quarti dei volti validi. Per votazioni molto importanti o per le decisioni prese mediante circolazione degli atti, lo statuto può anche prevedere l’unanimità. Anche in questo caso è opportuno stabilire se è necessaria l’unanimità dei soci presenti o di tutti i soci (riunione di tutti i soci). Occorre altresì definire nello statuto la procedura in caso di parità di voti. In questo caso il voto del/della presidente è spesso il voto preponderante. Altrimenti la proposta è respinta, poiché non ha ottenuto la maggioranza.
Domanda
L'assemblea dei soci mi rieleggerà come presidente, unitamente ad altri quattro membri che saranno confermati nella loro carica. In più sarà eletto un nuovo membro della direzione, già noto a tutti. L'elezione sarà con ogni probabilità incontestata. Come tenerla nel modo più efficiente e corretto?
La risposta
Non ci sono disposizioni di legge su come tenere le elezioni. Naturalmente bisogna rispettare le eventuali norme statutarie e deve essere chiaro chi è eletto e chi non lo è.
Nel corso del tempo si sono affermate le seguenti usanze:
- Dapprima si riconfermano i membri della direzione, singolarmente o in blocco (compreso il presidente) e successivamente il presidente nella sua carica.
- Un nuovo membro dovrebbe essere eletto separatamente. Un'elezione separata conferisce più peso alla persona interessata. In assenza di altre candidature, anche il nuovo membro può essere eletto insieme agli altri.
- Durante l'elezione del/la presidente, la presidenza è assunta temporaneamente dalla persona che lo/la sostituisce. Appena eletto o eletta, il presidente o la presidente soprintende al resto dell'elezione.
Domanda
Il nostro statuto non prevede né un numero fisso di membri della direzione, né la maggioranza necessaria per eleggerli. In questo caso, una persona controversa che si candida per l'elezione deve essere eletta con la maggioranza assoluta dei voti?
La risposta
La questione dei voti necessari si pone in generale e non solo in caso di persone controverse. Se lo statuto non prevede espressamente la quota di voti necessaria (maggioranza qualificata), si applica l'art. 67 cpv. 2 CC: «Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti». Vale dunque la maggioranza assoluta, calcolata in base al numero dei soci presenti. Bisogna contare tutti i voti, anche quelli non validi e le astensioni. Esempio: in caso di 100 soci presenti la maggioranza assoluta è 51 voti. Se il numero delle persone presenti è dispari, la divisione per due è arrotondata alla cifra intera successiva.
Spesso gli statuti delle associazioni prevedono che le decisioni siano prese a maggioranza relativa o semplice dei voti: indipendentemente dal numero delle persone presenti, una proposta è accettata se i sì sono superiori ai no.