al servizio delle associazioni

Liquidazione

Se è stato decretato lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio, allestendo una lista dei debiti e degli averi in maniera da poterli, nel limite del possibile, saldare o recuperare. La liquidazione è di solito di competenza della direzione. I restanti valori patrimoniali sono utilizzati conformemente allo statuto, ossia trasmessi in genere a un’organizzazione simile. In assenza di una tale disposizione, l’assemblea dei soci o la direzione decidono in merito al loro impiego. Nell'impossibilità di decidere, l’eccedenza spetta al Comune o al settore pubblico.
Dopo la liquidazione, la persona giuridica dell’associazione si estingue. Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, l’iscrizione deve essere cancellata.
Domanda

Stiamo per fondare un'associazione che intende lanciare una nuova disciplina sportiva nel Comune. Nello statuto possiamo scrivere che in caso di scioglimento dell'associazione il ricavo della liquidazione venga gestito dal Comune? (Nel caso in cui venga fondata un'altra associazione con gli stessi obiettivi). L'articolo sulla liquidazione deve specificare che gli atti dell'associazione siano consegnati al Comune per archiviazione?

La risposta

Per principio lo statuto non dovrebbe contenere disposizioni che interessano anche terzi, se questi ultimi non hanno dato il loro esplicito consenso a una simile norma. In concreto, significa che bisogna chiedere al Comune se è d'accordo di gestire il ricavo della liquidazione e di archiviare gli atti dell'associazione.