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Legge sul riciclaggio di denaro
Dal 1° gennaio 2023 le associazioni che hanno flussi monetari da o verso l'estero sono soggette alla legge sul riciclaggio di denaro. Ciò implica quanto segue.
1. Le associazioni devono essere iscritte nel registro di commercio (modifica dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio):
art. 90, cpv. 1c dell'ordinanza sul registro di commercio:
conformemente all'art. 61 cpv. 2 CC, l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:
a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
b. sottostà all’obbligo di revisione; o
c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali, e se non sussiste un’eccezione di cui al capoverso 2.
Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:
a. negli ultimi due anni di esercizio né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi; e
b. la distribuzione dei fondi avviene attraverso un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; e
c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
2. Sono da rispettare gli obblighi fondamentali di diligenza e di comunicazione della FINMA, in particolare occorre identificare i partner contrattuali e accertare gli aventi diritto economico ai fondi depositati. Per le associazioni ciò comporta l'obbligo di tenere elenchi di soci e donatori.
1. Le associazioni devono essere iscritte nel registro di commercio (modifica dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio):
art. 90, cpv. 1c dell'ordinanza sul registro di commercio:
conformemente all'art. 61 cpv. 2 CC, l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:
a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
b. sottostà all’obbligo di revisione; o
c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali, e se non sussiste un’eccezione di cui al capoverso 2.
Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:
a. negli ultimi due anni di esercizio né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi; e
b. la distribuzione dei fondi avviene attraverso un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; e
c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
2. Sono da rispettare gli obblighi fondamentali di diligenza e di comunicazione della FINMA, in particolare occorre identificare i partner contrattuali e accertare gli aventi diritto economico ai fondi depositati. Per le associazioni ciò comporta l'obbligo di tenere elenchi di soci e donatori.