Fondazione di un’associazione
Domanda
Tre nostri soci fondatori sono usciti dalla direzione con l'intenzione di fondare un'altra associazione. Per quest'ultima pretendono di usare il logo che avevano elaborato insieme per la prima associazione. I soci fondatori uscenti hanno diritto a riprendere il nome e il logo della «vecchia» associazione?
La risposta
L'associazione ha una propria personalità giuridica. Ciò significa che può compiere azioni legali e detenere un patrimonio, valori reali ecc. Le cose materiali e il capitale non appartengono alle singole persone, ma all'associazione come tale. I soci fondatori non hanno particolari diritti al riguardo.
Il logo appartiene quindi ancora senza alcun dubbio all'associazione originaria. Ovviamente a condizione che non siano stati presi accordi contrari.
Domanda
Io e il mio partner lavoriamo nel settore terapeutico. Vorremmo spostare il fulcro della nostra offerta nel campo delle persone con disabilità. A questo scopo pensiamo di fondare un'associazione. Ho letto che per un'associazione bastano due persone. Io e il mio partner possiamo costituire l'associazione e lavorare come terapisti per conto dell'associazione?
La risposta
Un'associazione non può avere un fine economico (art. 60 CC). Se si propone di consentire ai soci di conseguire un reddito professionale o una parte di esso, l'associazione ha un fine economico. L'associazione gode di un trattamento preferenziale in materia di imposte e responsabilità. Qualsiasi tentativo di aggirare le norme vigenti è pertanto punibile. Nella vostra situazione, occorre scegliere un'altra forma giuridica oppure organizzare l'associazione in modo diverso.
In linea di principio le associazioni sono però autorizzate ad assumere personale per raggiungere i loro fini non economici. Ai sensi dell'art. 68 del Codice civile svizzero, tuttavia, i soci devono astenersi dalle risoluzioni che riguardano loro stessi, il coniuge o convivente e i parenti stretti. Nel vostro caso ciò significa che lei, nella sua funzione di rappresentante dell'associazione, non può incaricare se stessa o il suo partner di prestare le terapie, né auto-assumersi come terapista.
Sarebbe tuttavia possibile formulare un fine idealistico o caritatevole come scopo dell'associazione (ad es. la riduzione dei costi per le persone interessate). E poi cercare persone che hanno a cuore l'offerta per disabili e che sono disposte ad assumersi la responsabilità di membri della Direzione dell'associazione da fondare. In qualità di organo esecutivo, la Direzione potrebbe assumervi o assegnarvi l'incarico di prestare terapie per conto dell'associazione. Voi stessi potreste essere rappresentati nella Direzione con funzioni consultive.
Domanda
Desidero costituire un’associazione svizzera insieme a persone residenti all’estero. Queste persone possono essere soci fondatori e sono eleggibili a una carica?
La risposta
Le persone residenti all’estero possono essere soci fondatori, membri della direzione e/o futuri soci di un’associazione con sede in Svizzera. Un’associazione domiciliata in Svizzera è regolata dagli artt. 60 segg. CC e può essere fondata come tale, se ha un legame con la Svizzera: raggio d’azione (anche) in Svizzera, aperta (anche) a soci dalla Svizzera. Le associazioni operanti a livello internazionale dovrebbero avere almeno un membro della direzione domiciliato in Svizzera.
Un’associazione svizzera che ha soci o membri della direzione residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare i corrispondenti diritti e i doveri. La seduta della direzione/l’assemblea dei soci può essere tenuta online (ad es. tramite Skype), se tutti i membri/soci ne sono informati per tempo e hanno ricevuto la documentazione e i dati di accesso ecc. Lo statuto dell’associazione deve consentire di tenere online l’assemblea (o anche la seduta della direzione).
Domanda
L’associazione può essere composta solo dai membri della direzione?
La risposta
Un'associazione può non avere altri soci oltre ai membri della direzione. In questo caso l’assemblea dei soci è composta dai membri della direzione. È importante che anche una cosiddetta «associazione limitata ai membri della direzione» si attenga alle disposizioni previste dal diritto d’associazione: convocazione dell’assemblea, elezioni, procedure democratiche, obblighi di ricusazione ecc. Nel caso di un’associazione limitata ai membri della direzione è indispensabile nominare 1 o 2 revisori per la revisione dei conti, quale controllo e garanzia per la direzione che non può dare discarico a se stessa.
Lo statuto può stabilire che la direzione decide in merito all’accettazione dei soci. In tal modo la direzione decide se accettare altri soci o rimanere un'associazione limitata ai membri della direzione.
Domanda
Quanti soci fondatori sono necessari per fondare un'associazione? Una persona singola può fondare un'associazione?
La risposta
Conformemente all'art. 60 CC, le associazioni sono «unioni corporative». Una persona non può dunque fondare da sola un'associazione, poiché non può formare un'unione con se stessa. Due persone sono il numero minimo indispensabile.
Sconsigliamo tuttavia di fondare e gestire un'associazione con solo due persone. Ci sono sempre decisioni da prendere, già al momento della fondazione. Nelle situazioni di parità, due persone non possono deliberare. Dal termine stesso di «associazione» si capisce che si tratta di un gruppo e che una singola persona non può costituire un'associazione.

