Fine della condizione di socio (dell’adesione)
Domanda
Un membro della direzione della nostra associazione ha dato le dimissioni, poiché si trasferisce in un'altra regione. Il suo mandato quadriennale scade però solo tra più di un anno e mezzo. La persona interessata può lo stesso dare le dimissioni? Possiamo eventualmente designare una nuova persona fino alla prossima assemblea dei soci, per mantenere operativa la direzione?
La risposta
Capita abbastanza spesso che un membro della direzione non possa o non voglia portare a termine il mandato. Il diritto di dimettersi è riconosciuto anche ai membri della direzione. Se le dimissioni sono per la fine dell'anno dell'associazione, le elezioni suppletive di solito hanno luogo durante la successiva assemblea dei soci.
Se un membro della direzione si dimette nel corso dell'anno e la sua uscita non causa troppi problemi, si può attendere fino alla successiva assemblea dei soci. Se viceversa, per proseguire l'attività, la direzione ha assolutamente bisogno di un sostituto, è sicuramente un vantaggio se lo statuto prevede la cosiddetta cooptazione, ossia la possibilità per la direzione di designare di propria iniziativa il sostituto o la sostituta. Il relativo articolo reciterà ad es.: «I posti vacanti venutisi a creare nel corso dell'esercizio possono essere occupati da persone scelte dalla direzione, fino alla conferma da parte dell'assemblea dei soci». Se lo statuto sociale non prevede questa possibilità, la direzione può organizzare le elezioni nell'ambito di un'assemblea dei soci straordinaria. In alternativa deve verificare la possibilità di cavarsela senza sostituzioni. Comunque sia, il membro della direzione dimissionario deve provvedere al passaggio accurato delle consegne.