al servizio delle associazioni

Elezione (nomina) del comitato direttivo

Il comitato direttivo è eletto dall’assemblea dei soci, con una nomina collettiva come organo o come singolo membro della direzione. Alcuni statuti prevedono la nomina individuale per la presidenza e la nomina collettiva per il resto del comitato direttivo come organo. In questo caso, fatta eccezione per la presidenza, il comitato direttivo si costituisce da sé, ossia provvede personalmente alla ripartizione interna dei compiti (costituzione del comitato direttivo). In base allo statuto, possono essere eletti nel comitato direttivo anche persone non facenti parte dell'associazione. Ciò può accadere a seguito di un sovvenzionamento pubblico: ad es. un Comune che partecipa al finanziamento di un nido d’infanzia può richiedere che all’interno del comitato direttivo di quest’ultimo sieda anche un/una delegato/a comunale (elezione d’ufficio).
Domanda

Un membro del comitato direttivo della nostra associazione ha dato le dimissioni, poiché si trasferisce in un'altra regione. Il suo mandato quadriennale scade però solo tra più di un anno e mezzo. La persona interessata può lo stesso dare le dimissioni? Possiamo eventualmente designare una nuova persona fino alla prossima assemblea dei soci, per mantenere operativo il comitato direttivo?

La risposta

Capita abbastanza spesso che un membro del comitato direttivo non possa o non voglia portare a termine il mandato. Il diritto di dimettersi è riconosciuto anche ai membri del comitato direttivo. Se le dimissioni sono per la fine dell'anno dell'associazione, le elezioni suppletive di solito hanno luogo durante la successiva assemblea dei soci.

Se un membro del comitato direttivo si dimette nel corso dell'anno e la sua uscita non causa troppi problemi, si può attendere fino alla successiva assemblea dei soci. Se viceversa, per proseguire l'attività, il comitato direttivo ha assolutamente bisogno di un sostituto, è sicuramente un vantaggio se lo statuto prevede la cosiddetta cooptazione, ossia la possibilità per il comitato direttivo di designare di propria iniziativa il sostituto o la sostituta. Il relativo articolo reciterà ad es.: «I posti vacanti venutisi a creare nel corso dell'esercizio possono essere occupati da persone scelte dal comitato direttivo, fino alla conferma da parte dell'assemblea dei soci». Se lo statuto sociale non prevede questa possibilità, il comitato direttivo può organizzare le elezioni nell'ambito di un'assemblea dei soci straordinaria. In alternativa deve verificare la possibilità di cavarsela senza sostituzioni. Comunque sia, il membro dimissionario del comitato direttivo deve provvedere al passaggio accurato delle consegne.

Domanda

L'assemblea dei soci mi rieleggerà come presidente, unitamente ad altri quattro membri del comitato direttivo, che saranno confermati nella loro carica. In più sarà eletto un nuovo membro del comitato direttivo, già noto a tutti. L'elezione sarà con ogni probabilità incontestata. Come tenerla nel modo più efficiente e corretto?

La risposta

Non ci sono disposizioni di legge su come tenere le elezioni. Naturalmente bisogna rispettare le eventuali norme statutarie e deve essere chiaro chi è eletto e chi non lo è.

Nel corso del tempo si sono affermate le seguenti usanze:

 

  • Dapprima si riconfermano i membri del comitato direttivo, singolarmente o in blocco (compreso il presidente) e successivamente il presidente nella sua carica.
  • Un nuovo membro dovrebbe essere eletto separatamente. Un'elezione separata conferisce più peso alla persona interessata. In assenza di altre candidature, anche il nuovo membro può essere eletto insieme agli altri.
  • Durante l'elezione del/la presidente, la presidenza è assunta temporaneamente dalla persona che lo/la sostituisce. Appena eletto o eletta, il presidente o la presidente soprintende al resto dell'elezione.
Domanda

È possibile eleggere un nuovo comitato direttivo, se quello uscente non ha ancora ricevuto il discarico?

La risposta

Dopo l'approvazione del rendiconto annuale, l'assemblea dei soci sgrava il comitato direttivo in carica dalle sue responsabilità (discarico). Di conseguenza, da quel momento la responsabilità di eventuali debiti non è più del comitato direttivo, ma è dell'associazione, in conformità alle norme statutarie. La decisione di discarico non è prescritta dalla legge. È tuttavia una prassi comune nell'ambito dell'obbligo di sorveglianza dell'assemblea sociale ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 CC, ed è prevista dalla maggioranza degli statuti sociali.

 

  1. Salvo disposizioni statutarie contrarie, l'elezione di un nuovo comitato direttivo è possibile anche senza il discarico di quello uscente. Il comitato direttivo uscente non è più in carica. Eventuali richieste di risarcimento possono tuttavia essere fatte valere mediante un'azione civile anche nei confronti di un comitato direttivo uscente.
  2. Nell'interesse di un adeguato proseguimento dell'attività dell'associazione, è opportuno far valere – tempestivamente e nel rispetto dei termini – le eventuali richieste di risarcimento nei confronti dei membri del comitato direttivo uscente, al fine di chiarire la questione della responsabilità.
Domanda

Una persona che non è socia può essere eletta nel comitato direttivo di un'associazione? I soci della nostra associazione sono esclusivamente persone giuridiche. Una persona idonea si metterebbe a disposizione per un mandato nel comitato direttivo, ma non appartiene a nessuna delle organizzazioni aderenti alla nostra associazione.

La risposta

Questo esempio dimostra che ci possono essere buoni motivi per eleggere nel comitato direttivo una persona al di fuori della cerchia dei soci. Una sentenza del Tribunale federale ha stabilito già nel 1947 che, per motivi inerenti all'autonomia dell'associazione e alle esigenze della vita pratica, possono essere elette nel comitato direttivo anche persone fisiche non aderenti all'associazione.

Siccome nella prassi ciò è più l'eccezione che la regola, consigliamo di menzionare esplicitamente nello statuto l'ammissione dei non soci nel comitato direttivo.

Domanda

Mi metto a disposizione per il posto vacante di presidente, ma non faccio parte del comitato direttivo. L'assemblea dei soci mi deve prima eleggere nel comitato direttivo e poi, in una seconda elezione, alla presidenza? Lo statuto prevede che l'assemblea dei soci elegga il presidente e gli altri membri del comitato direttivo.

La risposta

Salvo disposizioni contrarie nello statuto, l'assemblea dei soci può eleggere direttamente il presidente. Se in un'associazione il comitato direttivo si costituisce da sé (e ciò non è il caso nella vostra associazione), l'assemblea dei soci elegge una o più persone nel comitato direttivo. Successivamente, nella seduta costitutiva, il comitato direttivo elegge un presidente tra i suoi membri.

Domanda

Siccome un membro del comitato direttivo è spesso causa di controversie, desideriamo revocare il suo mandato. Come dobbiamo procedere?

La risposta

Per principio i membri del comitato direttivo non possono destituire un collega o votare per sospenderlo dall'incarico. I membri del comitato direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci, che è l'unico organo autorizzato a rimuoverli dall'incarico.

Dopo una decisione presa a maggioranza al suo interno, il comitato direttivo può proporre all'assemblea dei soci di non rieleggere più il collega. Spetterà tuttavia all'assemblea dei soci dare seguito alla richiesta, oppure ignorarla. Non è però detto che la mancata rielezione riesca a risolvere la situazione di conflitto. Spesso i problemi non sono semplicemente legati a una persona. Cercare le cause del conflitto e discuterne insieme è probabilmente una scelta più efficace.

Domanda

Stiamo cercando nuovi membri del comitato direttivo. Due coniugi hanno manifestato il loro interesse. In linea di principio è consentito ai parenti di fare parte dello stesso comitato direttivo?
 

La risposta

Sì, è consentito. Nei casi concreti, è tuttavia giustificato chiedersi se è lecito che i congiunti siedano nello stesso consesso. Vi sono argomenti a favore e a sfavore: sinergie, passaggio d'informazioni agevolato, concentrazione del potere ecc.

In definitiva, con l'elezione sono i soci a decidere circa l'opportunità di avere nel comitato direttivo persone della stessa famiglia. Occorre tenere presente che anche per loro vale l'obbligo di astensione nelle votazioni concernenti un negozio giuridico o una controversia giuridica ai sensi dell'art. 68 CC. Già solo per questo non è opportuno che il comitato direttivo sia composto esclusivamente o in grande maggioranza da persone con stretti legami familiari. In simili situazioni, deliberare secondo le regole è quasi impossibile.
 

Domanda

Il nostro statuto non prevede né un numero fisso di membri del comitato direttivo, né la maggioranza necessaria per eleggerli. In questo caso, una persona controversa che si candida per l'elezione deve essere eletta con la maggioranza assoluta dei voti?

La risposta

La questione dei voti necessari si pone in generale e non solo in caso di persone controverse. Se lo statuto non prevede espressamente la quota di voti necessaria (maggioranza qualificata), si applica l'art. 67 cpv. 2 CC: «Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti». Vale dunque la maggioranza assoluta, calcolata in base al numero dei soci presenti. Bisogna contare tutti i voti, anche quelli non validi e le astensioni. Esempio: in caso di 100 soci presenti la maggioranza assoluta è 51 voti. Se il numero delle persone presenti è dispari, la divisione per due è arrotondata alla cifra intera successiva.

_x000D_ _x000D_

Spesso gli statuti delle associazioni prevedono che le decisioni siano prese a maggioranza relativa o semplice dei voti: indipendentemente dal numero delle persone presenti, una proposta è accettata se i sì sono superiori ai no.

Domanda

La nostra piccola società ginnica fatica a trovare nuovi membri del comitato direttivo. Quasi tutti i ginnasti e le ginnaste attivi hanno già esercitato una volta questa carica. Un membro del comitato direttivo ha avuto l'idea di proporla a una persona che non è nella squadra, mentre lo sono i suoi figli. Un socio non attivo può essere eletto nel comitato direttivo? Ed è una scelta opportuna?

La risposta

Non ci sono motivi contrari, a meno che lo statuto non preveda che solo i soci attivi possono essere eletti nel comitato direttivo. In definitiva non cercate una persona che sappia fare la ruota o gli esercizi di squat, ma qualcuno in grado di collaborare alla direzione generale dell'associazione e di inserirsi nell'organo direttivo. Forse c'è anche un determinato settore da occupare, ad esempio l'attuariato, le finanze o la presidenza.
Anche al di fuori del gruppo dei ginnasti attivi si possono trovare persone abili nella stesura del verbale, nella gestione delle finanze o nella direzione generale di una società. Un membro del comitato direttivo ovviamente dovrebbe essere interessato all'attività dell'associazione, ma un punto di vista un po' diverso di certo non fa male.