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Diritto di voto

Tutti i soci presenti all’assemblea hanno diritto di voto, a meno che lo statuto non preveda un diritto limitato o addirittura nessun diritto di voto per determinate categorie. I votanti si esprimono con un «sì» o un «no» – oppure con un’astensione – in merito agli oggetti messi in votazione. Il diritto di voto è un diritto importante dei soci, con il quale ognuno di loro può influenzare la storia dell’associazione. Un socio non può votare e deve astenersi, solo quando la decisione concerne direttamente lui stesso o un suo parente prossimo in linea ascendente o discendente (nonni, genitori, figli, nipoti).
Domanda

Stiamo cercando nuovi membri della direzione. Due coniugi hanno manifestato il loro interesse. In linea di principio è consentito ai parenti di fare parte della stessa direzione?
 

La risposta

Sì, è consentito. Nei casi concreti, è tuttavia giustificato chiedersi se è lecito che i congiunti siedano nello stesso consesso. Vi sono argomenti a favore e a sfavore: sinergie, passaggio d'informazioni agevolato, concentrazione del potere ecc.

In definitiva, con l'elezione sono i soci a decidere circa l'opportunità di avere nella direzione persone della stessa famiglia. Occorre tenere presente che anche per loro vale l'obbligo di astensione nelle votazioni concernenti un negozio giuridico o una controversia giuridica ai sensi dell'art. 68 CC. Già solo per questo non è opportuno che la direzione sia composta esclusivamente o in grande maggioranza da persone con stretti legami familiari. In simili situazioni, deliberare secondo le regole è quasi impossibile.