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Diritto di firma

Il diritto di firma permette di sottoscrivere documenti vincolanti per l'associazione: operazioni finanziarie, contratti d’affitto e di assunzione, iscrizione nel Registro ufficiale, atti ufficiali ecc. La corrispondenza senza effetti giuridici può essere firmata anche da altre persone: informazioni, lettere, inviti ecc.
Il diritto di firma è di norma regolato nello statuto. È opportuno prevedere la firma collettiva a due. Se in base allo statuto la direzione può regolamentare autonomamente il diritto di firma, è necessario presentare alla banca o alla posta l’estratto del verbale con i nominativi delle persone aventi il diritto di firma. Se l’associazione è iscritta nel Registro di commercio, le persone aventi diritto di firma sono indicate sull’iscrizione.
Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, all'occorrenza è possibile conferire una procura a determinate persone. La responsabilità rimane però presso la persona avente diritto di firma.