Contributo sociale
Domanda
Un'associazione è autorizzata a non prelevare le quote sociali?
La risposta
Sì, un'associazione non deve necessariamente prelevare le quote sociali. Conformemente all'art. 71 CC, l'associazione può richiedere le quote sociali solo se espressamente previste nello statuto. Lo statuto può stabilire un importo minimo o massimo da versare, oppure una fascia di oscillazione. Da quando la responsabilità dei soci è stata esclusa per legge, non è più necessario definire un importo preciso nello statuto.
La fissazione di un importo fisso nello statuto non è raccomandabile, altrimenti per ogni cambiamento è necessaria un modifica dello statuto.
Domanda
Nella nostra associazione le persone in formazione non versano la quota sociale. Hanno lo stesso diritto di voto?
La risposta
Siccome il principio della parità di trattamento vale per tutti i soci, anche le persone esonerate dal pagamento della quota sociale hanno pieno diritto di voto ed elezione. In realtà la parità di trattamento riguarderebbe anche la quota sociale. È tuttavia possibile prevedere nello statuto delle differenze giustificate da motivi oggettivi.
Domanda
Le quote associative sono soggette all’imposta sul valore aggiunto?
La risposta
Le associazioni possono richiedere il pagamento di quote associative, se previsto dallo statuto. In tal caso si pone la questione se tali quote sono soggette all’imposta sul valore aggiunto o meno. Il Tribunale federale ha stabilito che il fattore determinante per valutare la questione è l’esistenza di uno scambio di servizi tra l’associazione e i suoi soci.
Se il socio riceve un beneficio specifico in cambio del contributo versato, si parla di quote associative “finte”. Tali quote devono essere registrate ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Se invece le quote stabilite nello statuto sono utilizzate per perseguire le finalità dell’associazione e i relativi servizi vanno a beneficio di tutti i soci, si parla di quote associative “vere” e di conseguenza non soggette all’imposta sul valore aggiunte.
Domanda
La quota sociale annuale deve essere messa all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, anche se rimane uguale tutti gli anni?
La risposta
Di regola l'importo della quota sociale è stabilito dall'assemblea dei soci. Se tale importo è definito nello statuto, può essere aumentato o diminuito solo mediante una modifica dello statuto. In questo caso la questione può essere sollevata solo con una corrispondente proposta della direzione o di un socio nell'ordine del giorno.
Se l'importo della quota sociale non è definito nello statuto, la sua definizione rientra nell'attività ordinaria dell'assemblea dei soci. In questo caso è opportuno inserire ogni anno nell'ordine del giorno il punto «quota sociale». La direzione potrà ad esempio chiedere di mantenere l'importo invariato. A loro volta i soci potranno presentare una controproposta.