al servizio delle associazioni

Contributo associativo

Le quote associative servono alla copertura delle uscite dell’associazione. Sono parte delle finanze dell’associazione. Il versamento di quote associative deve essere previsto nello statuto. L'importo della quota può essere stabilito dall'assemblea dei soci. Se del caso, lo statuto indica solo un importo massimo e la direzione ha facoltà di stabilire la quota effettiva in base alle necessità. Questa procedura funziona molto bene soprattutto nelle grandi associazioni.
Domanda

Un'associazione è autorizzata a non prelevare le quote associative?

La risposta

Sì, un'associazione non deve necessariamente prelevare le quote associative. Conformemente all'art. 71 CC, l'associazione può richiedere le quote associative solo se espressamente previste nello statuto. Lo statuto può stabilire un importo minimo o massimo da versare, oppure una fascia di oscillazione. Da quando la responsabilità dei soci è stata esclusa per legge, non è più necessario definire un importo preciso nello statuto.

La fissazione di un importo fisso nello statuto non è raccomandabile, altrimenti per ogni cambiamento è necessaria un modifica dello statuto.

Domanda

Nella nostra associazione le persone in formazione non versano la quota associativa. Hanno lo stesso diritto di voto?

La risposta

Siccome il principio della parità di trattamento vale per tutti i soci, anche le persone esonerate dal pagamento della quota associativa hanno pieno diritto di voto ed elezione. In realtà la parità di trattamento riguarderebbe anche la quota associativa. È tuttavia possibile prevedere nello statuto delle differenze giustificate da motivi oggettivi. 

Domanda

La quota annuale/quota associativa deve essere messa all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, anche se rimane uguale tutti gli anni?

La risposta

Di regola l'importo della quota associativa è stabilito dall'assemblea dei soci. Se tale importo è definito nello statuto, può essere aumentato o diminuito solo mediante una modifica dello statuto. In questo caso la questione può essere sollevata solo con una corrispondente proposta del comitato direttivo o di un socio nell'ordine del giorno.

Se l'importo della quota associativa non è definito nello statuto, la sua definizione rientra nell'attività ordinaria dell'assemblea dei soci. In questo caso è opportuno inserire ogni anno nell'ordine del giorno il punto «quota associativa». Il comitato direttivo potrà ad esempio chiedere di mantenere l'importo invariato. A loro volta i soci potranno presentare una controproposta.

Domanda

Le quote associative sono soggette all’imposta sul valore aggiunto?

La risposta

Le associazioni possono richiedere il pagamento di quote associative, se previsto dallo statuto. In tal caso si pone la questione se tali quote sono soggette all’imposta sul valore aggiunto o meno. Il Tribunale federale ha stabilito che il fattore determinante per valutare la questione è l’esistenza di uno scambio di servizi tra l’associazione e i suoi soci.

Se il socio riceve un beneficio specifico in cambio del contributo versato, si parla di quote associative “finte”. Tali quote devono essere registrate ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Se invece le quote stabilite nello statuto sono utilizzate per perseguire le finalità dell’associazione e i relativi servizi vanno a beneficio di tutti i soci, si parla di quote associative “vere” e di conseguenza non soggette all’imposta sul valore aggiunte.