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Categorie di soci

Un’associazione può prevedere nel proprio statuto diverse categorie di soci. La denominazione delle singole categorie non è standard e deve essere spiegata nello statuto. Un’associazione può anche avere una sola categoria di soci. In molte associazioni i soci attivi partecipano agli eventi dell’associazione e versano il contributo sociale completo. In altre, proprio perché sono soci attivi e si impegnano a favore dell’associazione, possono essere esonerati dal versamento del contributo. Oppure, ad es. in un’associazione culturale i soci passivi che non utilizzano o non utilizzano più le strutture dell’associazione possono eventualmente versare un contributo sociale ridotto. Alcune persone possono anche non avere il diritto di voto, non essendo soci sotto l’aspetto giuridico, ma eventualmente solo simpatizzanti dell’associazione. I soci liberi sono esentati dal versamento del contributo sociale, ad es. perché lavorano o hanno lavorato per l’associazione. I sostenitori e le sostenitrici versano un importo superiore al contributo sociale stabilito. I soci onorari sono esentati, interamente o parzialmente, dall’obbligo di versare i contributi. I soci collettivi sono un gruppo di persone (ad es. una famiglia) o una persona giuridica che versano un contributo speciale e di norma hanno diritto a un solo voto nell'assemblea dei soci. Lo statuto può prevedere contributi e diritti d'uso differenti per ogni categoria di soci. I singoli statuti possono prevedere categorie proprie o prevedere altre disposizioni, rispetto a quelle qui indicate. Siccome in linea di massima tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, lo statuto deve indicare espressamente le deroghe a questo principio.
Domanda

La nostra associazione comprende diverse categorie di soci (singole persone, famiglie, società, ditte). Qual è la situazione riguardo al numero di voti? Tutte le categorie hanno in linea di massima un voto?

La risposta

Al riguardo è determinante lo statuto dell'associazione, a condizione che non sia in contraddizione con la legge. Il Codice civile regola solo alcuni dettagli nell'articolo 67 CC.
1. Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’assemblea. Le deroghe a questo principio devono essere definite nello statuto.
2. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

In linea di principio vale quanto segue: le persone fisiche e giuridiche (ad es. le associazioni) hanno diritto a un voto ciascuna, ossia ogni socio ha un voto. Lo statuto può richiedere la rappresentanza di una persona designata (principio di delega).

I benefattori/le benefattrici di regola non hanno diritto di voto. Nel caso delle famiglie, occorre distinguere se l'intera famiglia aderisce come socio singolo oppure versando una quota ridotta, ma superiore a quella di un'adesione individuale. Nel primo caso, ha diritto di voto solo un membro della famiglia, nel secondo caso tutti i suoi membri maggiorenni presenti. Le relative disposizioni dovrebbero essere fissate nello statuto. Esempio: una famiglia versa la stessa quota sociale di un singolo socio oppure una quota maggiore (ad es. il doppio). In entrambi i casi i membri della famiglia sono soci a tutti gli effetti dell'associazione e possono fruire dei suoi servizi.

Domanda

Nella nostra associazione le persone in formazione non versano la quota sociale. Hanno lo stesso diritto di voto?

La risposta

Siccome il principio della parità di trattamento vale per tutti i soci, anche le persone esonerate dal pagamento della quota sociale hanno pieno diritto di voto ed elezione. In realtà la parità di trattamento riguarderebbe anche la quota sociale. È tuttavia possibile prevedere nello statuto delle differenze giustificate da motivi oggettivi.