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Cambiamento dello scopo

I soci riuniti in assemblea possono decidere un cambiamento dello scopo. A tal fine lo statuto prevede di solito una maggioranza qualificata di, ad esempio, i due terzi. I soci che non sono d’accordo non sono obbligati ad accettare il cambiamento e possono uscire immediatamente dall’associazione. Possono anche contestare il cambiamento dello scopo in virtù dell’articolo 74 CC: «a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale».
Domanda

Nella direzione è sorta una controversia su quanti anni ha la nostra associazione. L'associazione è stata fondata 19 anni fa. Cinque anni fa ha cambiato nome, lo scopo è stato leggermente modificato e l'intera direzione è stata rinnovata. L'attuale presidente sostiene che l'associazione ha 5 anni e non 19. Chi ha ragione?

La risposta

Il nome dell'associazione è parte integrante dello statuto ed è generalmente menzionato nel primo articolo, insieme allo scopo. Lo statuto può essere modificato e pertanto anche il nome e lo scopo. Al riguardo, nell'art. 74 CC la legge afferma tuttavia che a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale. In caso di cambiamento dello scopo (non di un semplice adeguamento), un socio può dunque uscire immediatamente dall'associazione. Quest'ultima rimane però in essere.

La vostra associazione non è mai stata sciolta e dunque esiste dal momento della fondazione. Di conseguenza, l'anno prossimo potete festeggiare il 20o anniversario dell'associazione.