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Assemblea dei soci straordinaria

Oltre all’assemblea annuale ordinaria dei soci prevista dallo statuto, per questioni importanti o impreviste il comitato direttivo può convocare un’assemblea dei soci straordinaria. È inoltre tenuto a convocarla, se lo richiede un quinto dei soci.
Domanda

Il nostro statuto prevede che la convocazione dell'assemblea dei soci avvenga per iscritto. Possiamo convocarla anche per e-mail?

La risposta

La convocazione di un'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 64 CC deve aver luogo secondo quanto previsto dallo statuto e/o eventualmente da una determinata pratica in uso nell'associazione. Se la convocazione è finora sempre avvenuta per lettera, un improvviso ricorso alla posta elettronica potrebbe essere contestato, se la convocazione non giunge a tutti i soci. È essenziale che tutte le persone aventi diritto a partecipare siano messe al corrente in buona fede e in tempo utile per poter partecipare.

Consigliamo pertanto di formulare con precisione nello statuto le modalità di convocazione. Vi sono varie possibilità di convocazione: per lettera, per e-mail, con un avviso nella bacheca dell'associazione, con un'inserzione sul giornale o sull'organo dell'associazione ecc.

La legge non prescrive una modalità per l'esercizio del diritto di mozione, nemmeno per la richiesta di un'assemblea dei soci straordinaria. Se lo statuto non prevede altrimenti, per le mozioni sono pertanto ammessi anche altri strumenti: e-mail, telefono ecc.
 

Domanda

Un socio desidera convocare un'assemblea dei soci straordinaria e ci ha chiesto di fornirgli i dati di contatto di tutti i soci. Ci è consentito farlo?

La risposta

Se un quinto dei soci (o in conformità dello statuto anche meno) richiede un'assemblea dei soci straordinaria, il comitato direttivo è tenuto a convocarla. In pratica, ciò significa che in questo caso è consentito trasmettere i dati dei soci all'interno dell'associazione, poiché sono necessari per l'esercizio dei diritti dei soci, ovvero per la convocazione di un'assemblea dei soci straordinaria (art. 64 cpv. 3 CC). Nella fattispecie la divulgazione dei dati dovrebbe tuttavia limitarsi ai dati necessari per l’esercizio del diritto (ad es. nomi e indirizzi). Il socio in questione deve essere informato che può utilizzare i suddetti dati solo per questo scopo, dopodiché li deve distruggere. In alternativa alla divulgazione, il comitato direttivo può proporre di inviare lui stesso le informazioni agli altri soci, per conto del socio che ha richiesto i dati.

Domanda

In occasione di un imminente anniversario, il nostro coro ha previsto la pubblicazione di un opuscolo. A questo scopo il comitato direttivo ha posto in votazione una spesa di 500 franchi, che l'assemblea dei soci ha approvato. Ora risulta però che i costi sono stati ampiamente sottostimati. Dobbiamo porre in votazione anche il sorpasso della spesa preventivata?

La risposta

Per sicurezza, è opportuno che il comitato direttivo ponga in votazione la maggior spesa, convocando un'assemblea dei soci straordinaria. Nessuno meglio di voi può giudicare se alla presentazione dei conti l'assemblea dei soci ordinaria approverebbe il corrispondente superamento dei costi. In ogni caso, il comitato direttivo farebbe bene a informare i soci per tempo e in maniera trasparente.