Straniere, stranieri
Domanda
Desidero costituire un’associazione svizzera insieme a persone residenti all’estero. Queste persone possono essere soci fondatori e sono eleggibili a una carica?
La risposta
Le persone residenti all’estero possono essere soci fondatori, membri della direzione e/o futuri soci di un’associazione con sede in Svizzera. Un’associazione domiciliata in Svizzera è regolata dagli artt. 60 segg. CC e può essere fondata come tale, se ha un legame con la Svizzera: raggio d’azione (anche) in Svizzera, aperta (anche) a soci dalla Svizzera. Le associazioni operanti a livello internazionale dovrebbero avere almeno un membro della direzione domiciliato in Svizzera.
Un’associazione svizzera che ha soci o membri della direzione residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare i corrispondenti diritti e i doveri. La seduta della direzione/l’assemblea dei soci può essere tenuta online (ad es. tramite Skype), se tutti i membri/soci ne sono informati per tempo e hanno ricevuto la documentazione e i dati di accesso ecc. Lo statuto dell’associazione deve consentire di tenere online l’assemblea (o anche la seduta della direzione).
Domanda
I nostri soci sono sparsi in tutta la Svizzera e anche oltreconfine. Per molti di loro non è possibile venire all’assemblea. Possiamo organizzare un’assemblea online?
La risposta
I soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea dei soci, alle votazioni e alle elezioni, nonché ai relativi dibattiti. Un’associazione svizzera che ha soci residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare questo diritto. In sostituzione o a complemento dell’assemblea in una sala conferenze, è possibile organizzare online un'assemblea virtuale (ad es. tramite Skype, FaceTime ecc.), oppure uno streaming in diretta dalla sala dell'assemblea, con una chat per la discussione e la votazione. Ciò è ammesso a condizione che tutti i soci ne siano informati per tempo, abbiano accesso a Internet e ricevano la documentazione e i dati di accesso necessari. La forma online sostitutiva deve essere autorizzata anche nello statuto.