Registro di commercio
Domanda
Abbiamo appena fondato un'associazione per il tempo libero. Lo statuto della nuova associazione è già stato redatto. Dove bisogna registrare un'associazione di pubblica utilità?
La risposta
Per principio in Svizzera non è obbligatorio registrare le associazioni. Un'associazione ha piena legittimità operativa non appena si è dotata di uno statuto scritto e ha redatto il verbale di fondazione.
In alcuni cantoni le associazioni devono sempre annunciarsi all'amministrazione delle contribuzioni (indipendentemente dal fatto che siano soggette alle imposte o esentasse in virtù dei limiti di esenzione). Al momento si tratta dei Cantoni di Berna e Lucerna. Informati sul sito Internet della Divisione cantonale delle contribuzioni.
Un'associazione può registrarsi volontariamente nel Registro di commercio del proprio Cantone. La registrazione è obbligatoria se, per conseguire il suo scopo, l'associazione svolge un'attività di tipo commerciale e se è soggetta all'obbligo di revisione. Per far conoscere l'offerta ai/alle potenziali utenti, l'associazione dovrebbe ovviamente informare in maniera adeguata i Comuni e gli uffici preposti del suo bacino d'utenza.
Domanda
La nostra associazione vorrebbe aprire un conto TWINT, per il quale in base ai requisiti TWINT ci occorre un “IDI”: come possiamo ottenerlo?
La risposta
L’IDI è un numero di identificazione delle imprese che ogni impresa operante in Svizzera riceve. Le aziende iscritte nel registro di commercio o registrate presso una cassa di compensazione AVS ricevono automaticamente il numero IDI. Le associazioni più piccole, che non sono iscritte nel registro di commercio e non versano stipendi soggetti a contributi AVS, possono chiedere il relativo modulo di richiesta dell’IDI direttamente all’Ufficio federale di statistica: e-mail: uid@bfs.admin.ch, telefono +41 800 20 20 10 Alla domanda deve essere allegato lo statuto vigente.