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Persone ausiliarie
Persone ausiliarie ai sensi dell’art. 55 CO sono le persone che svolgono attività per l’associazione, ad esempio aiutando nell'organizzazione di eventi. Le persone ausiliarie non agiscono per l'associazione in qualità di organi (direzione, ufficio di revisione, commissioni), né come lavoratori dipendenti dell’associazione. L'associazione non risponde dei danni da loro causati, poiché non può dimostrare di aver applicato la necessaria diligenza nella scelta, nell'introduzione e nel controllo delle persone ausiliarie.