al servizio delle associazioni

Persone ausiliarie

Persone ausiliarie ai sensi dell’art. 55 CO sono persone che svolgono attività per l’associazione, ad esempio aiutando nell'organizzazione di eventi. Le persone ausiliarie non agiscono per l'associazione in qualità di organi (comitato direttivo, ufficio di revisione, commissioni), né come dipendenti dell’associazione. L'associazione non risponde dei danni causati dalle persone ausiliarie, se può dimostrare di aver applicato la necessaria diligenza nella scelta, nell'introduzione e nel controllo di queste persone.