al servizio delle associazioni

Obbligo fiscale

Le associazioni sono in linea di principio soggette all'obbligo fiscale. Su richiesta possono tuttavia essere esentate totalmente o parzialmente – dal pagamento delle imposte. L’imposizione avviene nel luogo della sede dell’associazione. L'utile è tassato dalla Confederazione e dal Cantone, il capitale dal Cantone. Le associazioni sono soggette anche all’imposta sul valore aggiunto, se la cifra d’affari è superiore a CHF 100 000. Nel caso delle associazioni sportive e culturali gestite su basi di volontariato, nonché delle organizzazioni di pubblica utilità, il limite si situa a CHF 250 000. Attenzione: l’imposta sul valore aggiunto è esclusa dall’esenzione fiscale.
Domanda

Anche un'associazione riconosciuta come esente da imposta deve compilare la dichiarazione d'imposta?

La risposta

Questo aspetto è regolato in modo diverso da cantone a cantone; la maggior parte dei cantoni non richiede una dichiarazione dei redditi se l'organizzazione è esente da imposte. L'organizzazione deve ottenere informazioni direttamente dall'amministrazione fiscale cantonale. Alcuni Cantoni richiedono tuttavia che i conti annuali siano messi a disposizione dell'amministrazione delle contribuzioni. Questa richiesta viene formulata nella decisione di esenzione fiscale.

Domanda

In base al nostro patrimonio, ora siamo soggetti all'obbligo fiscale. A chi dobbiamo rivolgerci?

La risposta

Informatevi sul sito Internet dell'autorità fiscale cantonale, divisione persone giuridiche. In alcuni Cantoni è possibile scaricare direttamente dal sito i moduli per la dichiarazione d'imposta e compilarli digitalmente. Altrimenti bisogna prima annunciarsi.

Domanda

In che modo la nostra associazione può ottenere l'esenzione dalle imposte?

La risposta

In linea di principio l'esenzione fiscale delle associazioni non è mai automatica. Le domande di esenzione fiscale da parte delle organizzazioni di pubblica utilità devono essere indirizzate alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Queste ultime informano anche sulle condizioni da soddisfare per l'esenzione ed evadono le domande scritte. Alla domanda bisogna allegare lo statuto, il verbale di fondazione, i conti annuali e altri documenti sull'attività dell'associazione. Lo statuto dovrà fornire informazioni sullo scopo di pubblica utilità, sociale, culturale o di altro tipo. Lo scopo sociale non può essere esclusivamente a favore dei soci (nessuna organizzazione di auto-aiuto) e i membri della direzione devono per principio essere attivi a titolo volontario.

In caso di scioglimento dell'associazione, il ricavo della liquidazione spetta obbligatoriamente a un'altra associazione esente dal pagamento delle imposte. L'esenzione fiscale non esclude un eventuale obbligo d'imposta sul valore aggiunto!

Vedi strumenti di lavoro: «Esenzione fiscale per le associazioni».

Domanda

Le quote associative sono soggette all’imposta sul valore aggiunto?

La risposta

Le associazioni possono richiedere il pagamento di quote associative, se previsto dallo statuto. In tal caso si pone la questione se tali quote sono soggette all’imposta sul valore aggiunto o meno. Il Tribunale federale ha stabilito che il fattore determinante per valutare la questione è l’esistenza di uno scambio di servizi tra l’associazione e i suoi soci.

Se il socio riceve un beneficio specifico in cambio del contributo versato, si parla di quote associative “finte”. Tali quote devono essere registrate ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Se invece le quote stabilite nello statuto sono utilizzate per perseguire le finalità dell’associazione e i relativi servizi vanno a beneficio di tutti i soci, si parla di quote associative “vere” e di conseguenza non soggette all’imposta sul valore aggiunte.

Domanda

La nostra associazione è stata fondata nel mese di luglio dello scorso anno. È corretto allestire i conti annuali solo per la fine di quest'anno, unitamente alla relativa notifica d'imposta?

La risposta

La chiusura dei conti annuali dell'associazione avviene secondo le modalità previste dallo statuto. L'anno fiscale corrisponde però all'anno civile. Se in questi primi sei mesi di attività la vostra associazione ha realizzato un utile superiore al limite di esenzione, è necessario compilare una dichiarazione d'imposta. Nei Cantoni di Berna e Lucerna l'associazione deve essere notificata all'autorità fiscale.

Domanda

In qualità di associazione siamo soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA)? Non realizziamo una cifra d'affari vera e propria e sulle quote sociali non si applica l'IVA. Riceviamo però denaro dagli sponsor.

La risposta

È importante informarsi in merito all'imposta sul valore aggiunto, poiché è soggetta all'obbligo di autodichiarazione. I fondi versati dagli sponsor sono in linea di massima soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a condizione che si tratti di vere e proprie sponsorizzazioni. La semplice menzione nel rapporto annuale del nome dei donatori e delle donatrici non rientra ad esempio in questo campo. Gli sponsor sono organizzazioni o persone che sostengono finanziariamente l'associazione con importi di solito elevati, in cambio di una controprestazione: pubblicità al logo, inserzioni, visibilità, spazi pubblicitari ecc.

La buona notizia: per le associazioni senza fini di lucro e gestite su basi di volontariato, l'imposta sul valore aggiunto si applica solo a partire da una cifra d'affari di 250'000 franchi. Per tutte le altre da 100'000 franchi.