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                Libertà d’associazione
                    Unirsi in un’associazione è un diritto garantito dalla Costituzione. L’articolo 23 della Costituzione federale recita: «La libertà d’associazione è garantita. Ognuno ha diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative. Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte». Questo diritto vale anche per le persone straniere residenti in Svizzera. Una speciale forma di libertà d’associazione prevista dalla Costituzione federale è la libertà sindacale, che riguarda il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro a unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi. La Costituzione federale garantisce anche la libertà di riunione, nonché la libertà d’opinione e d’informazione (articoli 22 e 16).
                
            
