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Fondazioni
Come le associazioni, le fondazioni sono persone giuridiche, spesso anche con uno scopo di pubblica utilità. Il loro ordinamento è disciplinato nel Codice civile, negli articoli da 80 a 89bis. Le fondazioni non sono incentrate sulla persona, ma sul capitale. Non hanno membri, ma un capitale –il capitale della fondazione – che è stato messo a disposizione per un determinato scopo. Il consiglio di fondazione vigila sul rispetto dello scopo. Come la direzione dell’associazione, il consiglio di fondazione è responsabile della gestione delle attività. La vigilanza sulle fondazioni è di competenza dei Cantoni o della Confederazione.
Si distingue tra fondazioni operative e fondazioni di promozione (erogative). Una fondazione operativa non eroga fondi, ma investe i propri mezzi finanziari nei progetti da lei stessa iniziati e realizzati. In realtà, numerose associazioni sono però al contempo operative ed erogative.
Le fondazioni di promozione svizzere sono raggruppate in Swiss Foundations (www.swissfoundations.ch).
Si distingue tra fondazioni operative e fondazioni di promozione (erogative). Una fondazione operativa non eroga fondi, ma investe i propri mezzi finanziari nei progetti da lei stessa iniziati e realizzati. In realtà, numerose associazioni sono però al contempo operative ed erogative.
Le fondazioni di promozione svizzere sono raggruppate in Swiss Foundations (www.swissfoundations.ch).