al servizio delle associazioni

Diritto di informazione

L’assemblea dei soci e ogni altro socio possono far valere il diritto di informazione sulla gestione dell’associazione, se sono in grado di dimostrare un legittimo interesse (ad es. per chiarire l’opportunità di una proposta all'assemblea dei soci o per visionare la lista dei soci ai fini della convocazione di un'assemblea dei soci straordinaria). Per parte sua, l'associazione deve però rispettare il segreto professionale e le disposizioni inerenti alla protezione dei dati. Questo obbligo va contrapposto al diritto all’informazione dei soci e di conseguenza è possibile che il socio non ottenga oppure ottenga solo in parte le informazioni richieste.