Diritto d’autore
Ai sensi del diritto d’autore, un'“opera” (tutelata secondo l’art. 2 della LDA) deve soddisfare i seguenti criteri: 1) essere un’opera dell’ingegno; 2) avere caratteristiche di unicità; 3) essere attinente ai campi della letteratura, dell’arte o dei programmi informatici. Anche il sito Internet di un’associazione può essere tutelato dal diritto d’autore (design, codice, testi, fotografie). Con l’art. 2 cpv. 3bis, la Legge sul diritto d’autore sottoposta a revisione ha introdotto un’aggiunta importante: le fotografie sono considerate opere anche quando non presentano caratteristiche di unicità. Ciò significa che dal 1° aprile 2020 sono protette tutte le fotografie, anche quelle che non soddisfano i requisiti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, ossia anche le immagini realizzate da fotografi dilettanti!
Domanda
Sul nostro sito Internet abbiamo pubblicato fotografie trovate tramite Google. Nel frattempo abbiamo ricevuto una diffida da uno studio legale in Germania. Dobbiamo prenderla sul serio?
La risposta
Sui siti Internet svizzeri si verificano spesso presunte violazioni dei diritti d'autore a seguito di fotografie pubblicate senza autorizzazione. Di conseguenza sono frequenti le diffide per l'impiego di tali fotografie su siti web svizzeri, in particolare anche dalla Germania, dove si è affermata una vera e propria «industria delle diffide». Tipici casi di diffida riguardano le «immagini rubate» mediante Google o Wikipedia, le violazioni delle condizioni di licenza per immagini «gratuite» o «senza copyright» e la pubblicazione su Internet di presentazioni o riviste corredate da fotografie.
In queste diffide, è spesso opinabile che in Svizzera le immagini in questione siano protette dai diritti d'autore. Ciò non toglie che le diffide dalla Germania siano comunque possibili. In caso di dubbio, la decisione spetterebbe a un tribunale. Per questo motivo, per ogni singolo caso bisognerebbe verificare scrupolosamente come reagire correttamente a una simile diffida.
Una reazione sbagliata potrebbe peggiorare la propria posizione giuridica. È (quasi) sempre sbagliato cestinare le diffide. E di norma per liquidare queste diffide non basta presentare le proprie scuse all'avvocato della controparte. E tantomeno serve prendersela con l'avvocato della controparte.
I consigli dell'avvocato Martin Steiger su come procedere correttamente in caso di diffide.
Domanda
La nostra associazione ora è su Facebook. Per rendere più interessante la pagina, desideriamo mettere in rete alcune fotografie delle nostre attività. A volte le persone ritratte sono ben riconoscibili. Dobbiamo prima chiedere il loro consenso? Le fotografie della nostra pagina Facebook possono essere visionate solo da chi ci ha dato l'amicizia.
La risposta
Le fotografie rientrano nei dati personali soggetti a protezione e per principio possono essere utilizzate solo con il consenso delle persone ritratte. Anche se Facebook permette di limitare l'accesso alla propria pagina, si tratta comunque di un mezzo di comunicazione aperto, la cui attrattiva è proprio la sua grande visibilità: un gran numero di persone vede quello che pubblichiamo. È inoltre nell'interesse dell'associazione avere il maggior numero possibile di «amici».
Consiglio pertanto di non pubblicare fotografie senza il consenso delle persone ritratte. La richiesta ai soci è inoltre l'occasione di entrare in contatto con loro.
In generale bisogna usare fotografie in cui le persone sono solo parzialmente riconoscibili oppure mischiate tra la folla. Le foto non possono inoltre recare il nome delle persone ritratte e raffigurare immagini lesive della dignità della persona, né permettere di trarre conclusioni su opinioni politiche o religiose, mostrare consumo di droga o attività criminali, documentare la riscossione degli aiuti sociali ecc.
E naturalmente, su richiesta delle persone ritratte, le fotografie devono essere immediatamente cancellate.