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Diritti sulle foto pubblicate in Internet

Riguardo al tema dei diritti sulle foto pubblicate in Internet, due sono gli ambiti da considerare: il diritto d’autore e il diritto alla propria immagine (diritti della personalità). Il diritto d’autore sorge automaticamente al momento della creazione di un’opera. Anche i siti Internet possono tutelare i loro diritti d’autore, ad es. per quanto concerne il design, il codice, i testi o le foto. Nella pubblicazione di fotografie sul sito web, l’associazione deve assolutamente assicurarsi di essere autorizzata al loro uso (diritto di usufrutto). E deve ottenere il consenso delle persone ritratte (diritto alla propria immagine). Attenzione: chi pubblica sul proprio sito Internet materiale altrui (ad es. una presentazione PTT) senza la necessaria autorizzazione, può essere perseguito penalmente per le fotografie tutelate dal diritto d'autore!
Domanda

Sul nostro sito Internet abbiamo pubblicato fotografie trovate tramite Google. Nel frattempo abbiamo ricevuto una diffida da uno studio legale in Germania. Dobbiamo prenderla sul serio?

La risposta

Sui siti Internet svizzeri si verificano spesso presunte violazioni dei diritti d'autore a seguito di fotografie pubblicate senza autorizzazione. Di conseguenza sono frequenti le diffide per l'impiego di tali fotografie su siti web svizzeri, in particolare anche dalla Germania, dove si è affermata una vera e propria «industria delle diffide». Tipici casi di diffida riguardano le «immagini rubate» mediante Google o Wikipedia, le violazioni delle condizioni di licenza per immagini «gratuite» o «senza copyright» e la pubblicazione su Internet di presentazioni o riviste corredate da fotografie.

In queste diffide, è spesso opinabile che in Svizzera le immagini in questione siano protette dai diritti d'autore. Ciò non toglie che le diffide dalla Germania siano comunque possibili. In caso di dubbio, la decisione spetterebbe a un tribunale. Per questo motivo, per ogni singolo caso bisognerebbe verificare scrupolosamente come reagire correttamente a una simile diffida.

Una reazione sbagliata potrebbe peggiorare la propria posizione giuridica. È (quasi) sempre sbagliato cestinare le diffide. E di norma per liquidare queste diffide non basta presentare le proprie scuse all'avvocato della controparte. E tantomeno serve prendersela con l'avvocato della controparte.

I consigli dell'avvocato Martin Steiger su come procedere correttamente in caso di diffide.

Domanda

La nostra associazione ora è su Facebook. Per rendere più interessante la pagina, desideriamo mettere in rete alcune fotografie delle nostre attività. A volte le persone ritratte sono ben riconoscibili. Dobbiamo prima chiedere il loro consenso? Le fotografie della nostra pagina Facebook possono essere visionate solo da chi ci ha dato l'amicizia.

La risposta

Le fotografie rientrano nei dati personali soggetti a protezione e per principio possono essere utilizzate solo con il consenso delle persone ritratte. Anche se Facebook permette di limitare l'accesso alla propria pagina, si tratta comunque di un mezzo di comunicazione aperto, la cui attrattiva è proprio la sua grande visibilità: un gran numero di persone vede quello che pubblichiamo. È inoltre nell'interesse dell'associazione avere il maggior numero possibile di «amici».

Consiglio pertanto di non pubblicare fotografie senza il consenso delle persone ritratte. La richiesta ai soci è inoltre l'occasione di entrare in contatto con loro.

In generale bisogna usare fotografie in cui le persone sono solo parzialmente riconoscibili oppure mischiate tra la folla. Le foto non possono inoltre recare il nome delle persone ritratte e raffigurare immagini lesive della dignità della persona, né permettere di trarre conclusioni su opinioni politiche o religiose, mostrare consumo di droga o attività criminali, documentare la riscossione degli aiuti sociali ecc.

E naturalmente, su richiesta delle persone ritratte, le fotografie devono essere immediatamente cancellate.