Diritti dei soci
Domanda
Il nostro statuto prevede che la convocazione dell'assemblea dei soci avvenga per iscritto. Possiamo convocarla anche per e-mail?
La risposta
La convocazione di un'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 64 CC deve aver luogo secondo quanto previsto dallo statuto e/o eventualmente da una determinata pratica in uso nell'associazione. Se la convocazione è finora sempre avvenuta per lettera, un improvviso ricorso alla posta elettronica potrebbe essere contestato, se la convocazione non giunge a tutti i soci. È essenziale che tutte le persone aventi diritto a partecipare siano messe al corrente in buona fede e in tempo utile per poter partecipare.
Consigliamo pertanto di formulare con precisione nello statuto le modalità di convocazione. Vi sono varie possibilità di convocazione: per lettera, per e-mail, con un avviso nella bacheca dell'associazione, con un'inserzione sul giornale o sull'organo dell'associazione ecc.
La legge non prescrive una modalità per l'esercizio del diritto di mozione, nemmeno per la richiesta di un'assemblea dei soci straordinaria. Se lo statuto non prevede altrimenti, per le mozioni sono pertanto ammessi anche altri strumenti: e-mail, telefono ecc.
Domanda
Nella nostra associazione le persone in formazione non versano la quota sociale. Hanno lo stesso diritto di voto?
La risposta
Siccome il principio della parità di trattamento vale per tutti i soci, anche le persone esonerate dal pagamento della quota sociale hanno pieno diritto di voto ed elezione. In realtà la parità di trattamento riguarderebbe anche la quota sociale. È tuttavia possibile prevedere nello statuto delle differenze giustificate da motivi oggettivi.
Domanda
I nostri soci sono sparsi in tutta la Svizzera e anche oltreconfine. Per molti di loro non è possibile venire all’assemblea. Possiamo organizzare un’assemblea online?
La risposta
I soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea dei soci, alle votazioni e alle elezioni, nonché ai relativi dibattiti. Un’associazione svizzera che ha soci residenti all’estero deve garantire anche a loro la possibilità di esercitare questo diritto. In sostituzione o a complemento dell’assemblea in una sala conferenze, è possibile organizzare online un'assemblea virtuale (ad es. tramite Skype, FaceTime ecc.), oppure uno streaming in diretta dalla sala dell'assemblea, con una chat per la discussione e la votazione. Ciò è ammesso a condizione che tutti i soci ne siano informati per tempo, abbiano accesso a Internet e ricevano la documentazione e i dati di accesso necessari. La forma online sostitutiva deve essere autorizzata anche nello statuto.