Dimissioni dalla direzione
Domanda
Faccio parte della direzione da alcuni anni. Ora desidero cessare questo tipo di volontariato. Come devo procedere? È sufficiente comunicare per iscritto alla direzione che non mi candiderò più per la rielezione durante la prossima assemblea dei soci?
La risposta
In linea di massima, un membro della direzione ha il diritto di dimettersi dalla sua carica in qualsiasi momento. L'ideale sarebbe rendere nota la propria intenzione di dimettersi il prima possibile. La direzione è composta da membri eletti dall'assemblea dei soci. È pertanto tenuta a comunicare anche a quest'ultima le dimissioni di un suo membro. Il membro dimissionante può giudicare personalmente se, sotto l'aspetto della tempistica, è meglio comunicare le dimissioni direttamente durante la successiva seduta della direzione, facendole in tal modo mettere a verbale, oppure mediante una lettera di dimissioni. Non esistono requisiti formali. In caso di una dimissione, per la direzione e l'associazione è bene conoscerne i motivi ed eventualmente ricevere dei consigli per la persona subentrante. È sicuramente apprezzato anche il fatto che, su richiesta, il membro uscente si metta a disposizione per il passaggio delle consegne e l'introduzione del nuovo membro.
La ricerca di un successore è di competenza della direzione. Il membro uscente non deve cioè sentirsi obbligato a trovare una persona che lo sostituisca.
Domanda
Un membro della direzione della nostra associazione ha dato le dimissioni, poiché si trasferisce in un'altra regione. Il suo mandato quadriennale scade però solo tra più di un anno e mezzo. La persona interessata può lo stesso dare le dimissioni? Possiamo eventualmente designare una nuova persona fino alla prossima assemblea dei soci, per mantenere operativa la direzione?
La risposta
Capita abbastanza spesso che un membro della direzione non possa o non voglia portare a termine il mandato. Il diritto di dimettersi è riconosciuto anche ai membri della direzione. Se le dimissioni sono per la fine dell'anno dell'associazione, le elezioni suppletive di solito hanno luogo durante la successiva assemblea dei soci.
Se un membro della direzione si dimette nel corso dell'anno e la sua uscita non causa troppi problemi, si può attendere fino alla successiva assemblea dei soci. Se viceversa, per proseguire l'attività, la direzione ha assolutamente bisogno di un sostituto, è sicuramente un vantaggio se lo statuto prevede la cosiddetta cooptazione, ossia la possibilità per la direzione di designare di propria iniziativa il sostituto o la sostituta. Il relativo articolo reciterà ad es.: «I posti vacanti venutisi a creare nel corso dell'esercizio possono essere occupati da persone scelte dalla direzione, fino alla conferma da parte dell'assemblea dei soci». Se lo statuto sociale non prevede questa possibilità, la direzione può organizzare le elezioni nell'ambito di un'assemblea dei soci straordinaria. In alternativa deve verificare la possibilità di cavarsela senza sostituzioni. Comunque sia, il membro della direzione dimissionario deve provvedere al passaggio accurato delle consegne.
Domanda
La nostra piccola società ginnica fatica a trovare nuovi membri della direzione. Quasi tutti i ginnasti e le ginnaste attivi hanno già esercitato una volta questa carica. Un membro della direzione ha avuto l'idea di proporla a una persona che non è nella squadra, mentre lo sono i suoi figli. Un socio non attivo può essere eletto nella direzione? Ed è una scelta opportuna?
La risposta
Non ci sono motivi contrari, a meno che lo statuto non preveda che solo i soci attivi possono essere eletti nella direzione. In definitiva non cercate una persona che sappia fare la ruota o gli esercizi di squat, ma qualcuno in grado di collaborare alla direzione dell'associazione e di inserirsi nell'organo direttivo. Forse c'è anche un determinato settore da occupare, ad esempio l'attuariato, le finanze o la presidenza.
Anche al di fuori del gruppo dei ginnasti attivi si possono trovare persone abili nella stesura del verbale, nella gestione delle finanze o nella direzione di una società. Un membro della direzione ovviamente dovrebbe essere interessato all'attività dell'associazione, ma un punto di vista un po' diverso di certo non fa male.
Domanda
Qualche tempo fa un membro della direzione ha dato le dimissioni. Ora vuole ritirarle e cancellare il punto all'ordine del giorno «Elezione di un nuovo membro della direzione». All'interno della direzione non tutti sono felici che abbia cambiato idea. E poi abbiamo già una nuova candidata. Dobbiamo per forza accettare il ritiro delle dimissioni?
La risposta
Le dimissioni di un membro eletto in un organo dell'associazione sono un cosiddetto «atto potestativo», mediante il quale si viene immediatamente a creare una situazione giuridica. Ciò significa che chi ha dato le dimissioni a decorrere da una determinata data, da quel momento non è più membro della direzione. Per continuare a rimanere nella direzione, la persona interessata deve essere rieletta dall'assemblea dei soci, conformemente allo statuto.