Dimissioni dal comitato direttivo
Domanda
Faccio parte del comitato direttivo da alcuni anni. Ora desidero cessare questo tipo di volontariato. Come devo procedere? È sufficiente comunicare per iscritto al comitato direttivo che non mi candiderò più per la rielezione durante la prossima assemblea dei soci?
La risposta
In linea di massima, un membro del comitato direttivo ha il diritto di dimettersi dalla sua carica in qualsiasi momento. L'ideale sarebbe rendere nota la propria intenzione di dimettersi il prima possibile. Il comitato direttivo è composto da membri eletti dall'assemblea dei soci. È pertanto tenuto a comunicare anche a quest'ultima le dimissioni di un suo membro. Il membro dimissionante può giudicare personalmente se, sotto l'aspetto della tempistica, è meglio comunicare le dimissioni direttamente durante la successiva seduta del comitato direttivo, facendole in tal modo mettere a verbale, oppure mediante una lettera di dimissioni. Non esistono requisiti formali. In caso di una dimissione, per il comitato direttivo e l'associazione è bene conoscerne i motivi ed eventualmente ricevere dei consigli per la persona subentrante. È sicuramente apprezzato anche il fatto che, su richiesta, il membro uscente si metta a disposizione per il passaggio delle consegne e l'introduzione del nuovo membro.
La ricerca di un successore è di competenza del comitato direttivo. Il membro uscente non deve cioè sentirsi obbligato a trovare una persona che lo sostituisca.
Domanda
Un membro del comitato direttivo della nostra associazione ha dato le dimissioni, poiché si trasferisce in un'altra regione. Il suo mandato quadriennale scade però solo tra più di un anno e mezzo. La persona interessata può lo stesso dare le dimissioni? Possiamo eventualmente designare una nuova persona fino alla prossima assemblea dei soci, per mantenere operativo il comitato direttivo?
La risposta
Capita abbastanza spesso che un membro del comitato direttivo non possa o non voglia portare a termine il mandato. Il diritto di dimettersi è riconosciuto anche ai membri del comitato direttivo. Se le dimissioni sono per la fine dell'anno dell'associazione, le elezioni suppletive di solito hanno luogo durante la successiva assemblea dei soci.
Se un membro del comitato direttivo si dimette nel corso dell'anno e la sua uscita non causa troppi problemi, si può attendere fino alla successiva assemblea dei soci. Se viceversa, per proseguire l'attività, il comitato direttivo ha assolutamente bisogno di un sostituto, è sicuramente un vantaggio se lo statuto prevede la cosiddetta cooptazione, ossia la possibilità per il comitato direttivo di designare di propria iniziativa il sostituto o la sostituta. Il relativo articolo reciterà ad es.: «I posti vacanti venutisi a creare nel corso dell'esercizio possono essere occupati da persone scelte dal comitato direttivo, fino alla conferma da parte dell'assemblea dei soci». Se lo statuto sociale non prevede questa possibilità, il comitato direttivo può organizzare le elezioni nell'ambito di un'assemblea dei soci straordinaria. In alternativa deve verificare la possibilità di cavarsela senza sostituzioni. Comunque sia, il membro dimissionario del comitato direttivo deve provvedere al passaggio accurato delle consegne.
Domanda
Qualche tempo fa un membro del comitato direttivo ha dato le dimissioni. Ora vuole ritirarle e cancellare il punto all'ordine del giorno «Elezione di un nuovo membro del comitato direttivo». All'interno del comitato direttivo non tutti sono felici che abbia cambiato idea. E poi abbiamo già una nuova candidata. Dobbiamo per forza accettare il ritiro delle dimissioni?
La risposta
Le dimissioni di un membro eletto in un organo dell'associazione sono un cosiddetto «atto potestativo», mediante il quale si viene immediatamente a creare una situazione giuridica. Ciò significa che chi ha dato le dimissioni a decorrere da una determinata data, da quel momento non è più membro del comitato direttivo. Per continuare a rimanere nel comitato direttivo, la persona interessata deve essere rieletta dall'assemblea dei soci, conformemente allo statuto.
Domanda
La nostra piccola società ginnica fatica a trovare nuovi membri del comitato direttivo. Quasi tutti i ginnasti e le ginnaste attivi hanno già esercitato una volta questa carica. Un membro del comitato direttivo ha avuto l'idea di proporla a una persona che non è nella squadra, mentre lo sono i suoi figli. Un socio non attivo può essere eletto nel comitato direttivo? Ed è una scelta opportuna?
La risposta
Non ci sono motivi contrari, a meno che lo statuto non preveda che solo i soci attivi possono essere eletti nel comitato direttivo. In definitiva non cercate una persona che sappia fare la ruota o gli esercizi di squat, ma qualcuno in grado di collaborare alla direzione generale dell'associazione e di inserirsi nell'organo direttivo. Forse c'è anche un determinato settore da occupare, ad esempio l'attuariato, le finanze o la presidenza.
Anche al di fuori del gruppo dei ginnasti attivi si possono trovare persone abili nella stesura del verbale, nella gestione delle finanze o nella direzione generale di una società. Un membro del comitato direttivo ovviamente dovrebbe essere interessato all'attività dell'associazione, ma un punto di vista un po' diverso di certo non fa male.

